Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2023, n. 04561

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 14/02/2023, n. 04561
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04561
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

sto da: D B s.r.l., in persola del legale rappresentante sig. R B, e C ondominio via del Governo Vecchio n. 34 in Roma , in persona dell’amministratore D B s.r.l., rappresentat i e difes i per procura speciale alle liti in calce al ricorso d all’Avvocat o Cr istina Fasciotti , elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, lungotevere dei Mellini n.10. Ricorrenti

contro

Roma Capitale, in persona del sindaco, rappresentata e difesa per procura speciale alle liti conferita con atto autenticato dal dott. G V, vice segretario generale vicario di Roma Capitale, del 16. 11. 2022, dall’Avvocato A C, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell’Avvocatura Capitolina in Roma, via del Tempio di Giove n. 21. Controricorrente avverso la sentenza n. 3874/2020 del Tribunale di Roma, depositat a il 21. 2. 2020. R.G. N. 30500/2020.Viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. F T, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18. 11. 2022 dal consigliere relatore M B.

Fatti di causa

Con sentenza n. 3874/2020 del 21. 2. 2010 il Tribunale di Roma rigettò l’appello proposto dal condominio di via del Governo Vecchio n. 34 in Roma e dalla società D B, su o amministrat ore , avverso la decisione di primo grado che aveva respinto le loro opposizioni contro le determinazioni dirigenziali ingiuntive di Roma Capitale che, a seguito di verbali di accertamento dell’AMA, li avevano sanzionati per la violazione del regolamento comunale sui rifiuti urbani, per la presenza, all’interno dei contenitori dei rifiuti per la raccolta differenziata assegnati al condominio, di rifiuti irregolarmente conferiti. A sostegno della conclusione accolta il T ribunale respinse l’eccezione di difetto di legittimazione passiva della società D B, che aveva negato di essere amministratore del condominio sanzionato di via del Governo Vecchio n. 39, rilevando che i verbali di accertamento avevano riportato i dati dell’amministratore condominiale che risultavano da una circolare affissa all’interno del condominio e che la opponente non aveva fornito prova contraria. Nel merito affermò che la responsabilità solidale del condominio e del suo amministratore trovava fondamento nella circostanza che i contenitori dei rifiuti erano collocati in luoghi di proprietà condominiale e che la mancata identificazione degli autori materiali delle violazioni non esentava da responsabilità il condominio ed il suo amministratore. Aggiunse che il condominio di via del Governo Vecchio n. 34 non aveva comunque titolo per opporsi alle determinazioni amministrative impugnate, atteso che esse, così come i verbali di accertamento, erano stati emessi nei confronti di altro condominio, cioè di quello di via del Governo Vecchio n. 39. R.G. N. 30500/2020.Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato il 24. 11. 2020, ricorrono il condominio di via del Governo Vecchio n. 34 di Roma e la s.r.l. D B, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorsoRoma Capitale. Il Procuratore Generale ha rassegnato le conclusioni scritte come in epigrafe indicate. La trattazione del ricorso si è svolta, ai sensi dell’art. 23, comma 8 bis, d.l. 28. 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata richiesta di discussione orale. Ragioni della decisione In via preliminare va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto dal condominio, avendo la
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