Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/08/2004, n. 15541
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
C.C.85140 REPUBBLICA ITALIANA IN NO E POPOLO ITALIANO15541/04 LA CORTE SUP Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Sches Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. G P Presidente R.G.N. 29485/02 Dott. S M Consigliere Cron. 26401 Dott. V G ER Rel. Consigliere Rep. Dott. G F Consigliere Ud. 21/04/04 Dott. E M Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: N. 85140 AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO نگ ا د STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;و ricorrente e da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope 2004 legis; 948 ricorrente -1- contro - ISMAR CHIMICA SPA; intimato avversO la sentenza n. 46/01 della Commissione regionale di GENOVA, depositata iltributaria 01/10/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/04/04 dal Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER; udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato BARBIERI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. M M che ha concluso per la sospensione del giudizio. bob. - -2- - Svolgimento del processo Il Centro di Servizio delle Imposte Dirette di Genova all'esito del controllo della dichiarazione dei redditi mod.770 relativa all'anno 1990 presentata dalla Ismar Chimica srl( poi trasformatasi nella omonima spa),notificava alla stessa,nel corso del 1997, una cartella di pagamento recante la iscrizione a ruolo dei tributi dovuti per la indicata annualità 1990,per complessive £.12.450.010. Il ricorso della società avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione Provinciale di Genova con sentenza Tributaria n.97/02/99,poi confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria con sentenza n.46/16/01,depositata 1'1.10.2001,sul rilievo della intervenuta decadenza dell'azione accertatrice dell'Ufficio:in quanto, pur tenuto conto della non perentorietà del termine annuale a tal fine stabilito dall'art.36 bis DPR 600/1973, la notifica della cartella era avvenuta solo 2 nel corso del 1997 e quindi oltre il termine quinquennale( nella specie scadente il 31.12.1996) stabilito dall'art.17 DPR 602/1973, che richiama in proposito l'art.43 DPR 600/1973. Ricorrono congiuntamente per cassazione l'Agenzia delle Entrate ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze,con un mezzo di doglianza. La società intimata non si è costituita. Motivi della decisione Con un unico motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli artt. 17 DPR 602/1973 e 43 DPR 600/1973. 1 848 он I Giudici di appello non avrebbero tenuto presente che il citato art.17 richiede,quale adempimento da porre in essere al fine di evitare la decadenza,soltanto la formazione del ruolo e la consegna dello stesso all'Intendente di Finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla presentazione della dichiarazione: non, anche, la notifica della cartella di pagamento entro il medesimo termine. Prima di esaminare il ricorso ritiene la Corte di dovere escludere che ricorrano nella specie le condizioni per addivenire come richiesto dal - P.G. alla sospensione della controversia ai sensi dell'art.16 della L.289/2002 e successive modificazioni.Ciò,per la ragione che la vertenza attiene ad un ipotesi di atto privo come invece richiede il - cit.art.16,comma 3 lett.a) contenuto impositivo in - di senso proprio:trattandosi,invece - come in avanti si avrà occasione di ribadire - di cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art.36 bis DPR 600/1973,di ; mera liquidazione di maggiori imposte sulla base della dichiarazione stessa della società Ciò posto,ritiene la Corte che la censura posta a fondamento del ricorso sia fondata. In materia di liquidazione( art.36 bis DPR 600/1973,nel testo,qui applicabile,anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 13 D.Lgs.vo 241/1997,con effetti per le dichiarazioni presentate dall'1.1.1999) e di riscossione( art.17 DPR 602/1973, nel testo,qui applicabile ratione temporis,introdotto dall'art.2 DPR 506/1979 ed anteriore alle modifiche introdotte dall'art.6 del D.Lgs.vo n.46/1999) delle imposte dirette sulla 2 base delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,questa Corte (ex plurimis,Cass.7563/2003;Cass.9881/2002;Cass.3413/2001) ha avuto modo di affermare che dette imposte devono essere iscritte,a pena di decadenza,in ruoli formati e consegnati all'Intendente di Finanza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione:senza che,entro tale termine,debba essere effettuata,al fine di evitare tale decadenza, anche la notifica al contribuente della cartella esattoriale. Il Collegio ritiene di condividere pienamente tale orientamento. Vero è,infatti, che l'art. 17 DPR 602/73 cit. detta i termini perentori entro i quali debbono essere iscritte a ruolo le imposte riscuotibili mediante versamento diretto e non versate,mutuando tali termini da quelli dettati per la notifica dell'accertamento dall'art.43 DPR 600/1973. Tuttavia,come si è opportunamente sottolineato( Cass.7563/2003 cit.),una tale non felice tecnica legislativa - che per non ripetere la sequenza relativa ai termini decadenziali nell'ambito della riscossione, richiama una norma relativa ad una fase del tutto diversa,quale quella dell'accertamento - non può portare alla confusione delle due fasi. Ciò,in quanto il termine di cui all'art.17 DPR 602/1973, riferendosi all'ipotesi di versamenti dovuti e non effettuati, attiene a degli importi già definiti, di cui è pertanto richiesta,ai fini della validità della cartella,soltanto la iscrizione a ruolo nel termine quinquennale suindicato:restando quindi estranea al completamento della relativa fattispecie il successivo momento + della successiva notificazione della cartella al contribuente;mentre tale 3 notificazione viene in considerazione, quale momento essenziale ai fini del rispetto del termine di decadenza,nel caso - peraltro pacificamente estraneo alla vertenza in esame in cui il pagamento richiesto al contribuente - riguardi un vero e proprio avviso di accertamento,sia esso in rettifica della dichiarazione del contribuente che effettuato d'ufficio,ai sensi degli artt.37 e ss.DPR 600/1973. Alla stregua dei rilievi tutti che precedono,e considerato altresì che dalla sentenza impugnata non è dato trarre alcun elemento indicativo ad una violazione del termine per la iscrizione a ruolo delle maggiori imposte, il ricorso deve essere accolto e conseguentemente deve essere cassata la impugnata sentenza. Peraltro,la causa può essere decisa nel merito,ai sensi dell'art.384 comma primo cpc,non essendovi necessità di ulteriori accertamenti di fatto. Ritiene la Corte,per le medesime ragioni poste a base dell'accoglimento ricorso dell'A.F,di dovere rigettare il ricorso della Ismar Chim spa,introduttivo del giudizio innanzi alla CTP di Genova. Quanto alle spese dell'intero giudizio,si ravvisano giusti motivi compensazione delle stesse.