Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/07/2022, n. 23657
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Testo completo
ere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 9910/2021 proposto da: M ALO VINCENZO, TERLIZZI ROSANNA, CIOCCO DORIANO, S FICE, VALERIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato N L Z;
-ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 263/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 12/10/2020 e sul ricorso n. 30741-2021 proposto da: S FICE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G R;
-ricorrente - CIOCCO DORIANO, M ALO VINCENZO, VALERIO GIUSEPPE, TERLIZZI ROSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato N L Z;
-ricorrenti successivi -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - avverso la ordinanza n. 19/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/5/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 487/2019, ha ritenuto Doriano C, Giuseppe V, Angelo Vincenzo M, Felice Scarano e Rosanna T (il secondo e il quarto quali ex Presidenti e gli altri quali ex Dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata -IZS) responsabili di danno erariale a titolo doloso e li ha condannati in via solidale al pagamento della somma di un milione di euro in favore della Regione Puglia. La condotta addebitata riguardava l’illecita proroga, con annessi maggiori costi, di talune convenzioni di servizio stipulate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la società Centro Studi Pitagora (CSP), aventi ad oggetto sia la gestione dell’anagrafe e movimentazione animali di allevamento, sia quella dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale, da tempo scadute. 2 Con sentenza n. 263/2020 depositata il 12.10.2020, la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha accolto il gravame degli incolpati limitatamente al quantum del risarcimento, riducendo la condanna a “€. 500.00,00” (così si legge testualmente nel provvedimento a pag. 9, ndr). Per giungere a tale conclusione il giudice contabile in sede di gravame ha osservato: -che tra la Regione Puglia e l’IZS, quest’ultimo era l’unico soggetto in grado di valutare l’opzione economica più conveniente ai fine di garantire la prosecuzione del duplice servizio, in quanto originario affidatario della commessa e intestatario di specifiche competenze tecniche, di guisa che gli appellanti avrebbero dovuto evidenziare alla Regione la scarsa qualità del servizio fino a quel momento garantito dal Centro Studi Pitagora CSP, come poi fatto dal nuovo management;
-che l’amministrazione regionale, per tal motivo reale e unico soggetto danneggiato dall’illecito che ne occupa, si era limitata a prorogare interinalmente e temporaneamente la convenzione per la gestione delle due attività con l’IZS, in attesa dell’utilizzo dell’apposita società regionale all’uopo costituenda (Unipuglia s.p.a.), ex art. 43, l.r. n. 1/2004, mentre era stato quest’ultimo ente a prorogare il contratto di servizio con il Centro Pitagora e a proseguire irrazionalmente negli affidi ormai già scaduti, in violazione delle norme sugli appalti pubblici concernenti le ipotesi di proroga contrattuale;
- che sebb ene la Procura a vesse i nizialmente individuato (anche) lo stesso IZS quale ente danneggiato, rimaneva nella discrezionalità del giudice stabilire l’effettivo creditore in via risarcitoria (nella specie indicato, come chiarito, nella sola Regione), senza che ciò comportasseuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
-che non valevaad esimere da responsabilità i prevenuti, poi, la sopravvenuta vigenza dell’art. 21, comma 1, l. n. 120/2020, trattandosi di norma – recante, com’è noto, una più restrittiva concezione del dolo erariale - avente valore sostanziale e non processuale e, dunque, non applicabile agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/94 (in termini, Sez. I App. n. 234/2020), e ciò in disparte la considerazione che, quand’anche la si volesse concepire come norma processuale (pertanto soggetta al principio del tempus regit actum a carattere retroattivo), riferendosi alla formazione della prova del dolo medesimo, proprio in virtù di siffatto principio la restrizione in questione non potrebbe farsi retroagire al momento in cui essa non operava per il p.m., al quale, diversamente opinando, sarebbe poi paradossalmente preclusa una integrazione probatoria in appello, giusta il disposto dell’art. 194 c.g.c.;
-che l’unico motivo di doglianza condivisibile riguardava la concreta dimensione del danno erariale cagionato all’amministrazione regionale, attraverso una più ponderata valutazione dell’utilitas comunque ri connessa alla continuazione (per quanto illecita) dei due servizi da parte dell’IZS per il tramite del CPS, fino al 2015;
-che pertanto le argomentazioni pur adoperate dal primo giudice per ridurre il danno, avrebbero dovuto condurre, anche tenendo conto delle ulteriori considerazioni prospettate sul punto dagli appellanti, ad una ancora maggiore riduzione dell’importo a questi solidalmente addossato. 3 Contro questa decisione il C, il V, il M, lo Scarano la T, con atto dell’8.4.2021, hanno proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite di questa Corte per motivi inerenti alla giurisdizione sulla base di due censure, contrastate con controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. 4Intanto, con precedente istanza del 30.12 2020, sempre la Procura Generale presso la Corte dei Conti, aveva domandato la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la citata sentenza di appello n. 263/2020, laddove, in dispositivo, era stata indicata la cifra di €. “500.00,00” in luogo di €. “500.000,00”. 5Con ordinanza n. 19/2021 depositata il 28.5.2021 il Giudice Contabile d’Appello, ravvisando un evidente refuso nella quantificazione della condanna, in accoglimento dell’istanza, ha disposto che l’importo deve leggersi “€. 500.000,0 0 ”, ed ha motivato la decisione sul rilievo che la cifra così corretta si configura in linea con
-ricorrenti -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 263/2020 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 12/10/2020 e sul ricorso n. 30741-2021 proposto da: S FICE, elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G R;
-ricorrente - CIOCCO DORIANO, M ALO VINCENZO, VALERIO GIUSEPPE, TERLIZZI ROSANNA, elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato N L Z;
-ricorrenti successivi -
contro
PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A.
BAIAMONTI
25;
-controricorrente - avverso la ordinanza n. 19/2021 della CORTE DEI CONTI - I SEZIONE GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO - ROMA, depositata il 28/5/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere LORENZO ORILIA;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto LUIGI SALVATO, il quale chiede che la Corte dichiari inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1 La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, con sentenza n. 487/2019, ha ritenuto Doriano C, Giuseppe V, Angelo Vincenzo M, Felice Scarano e Rosanna T (il secondo e il quarto quali ex Presidenti e gli altri quali ex Dirigenti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata -IZS) responsabili di danno erariale a titolo doloso e li ha condannati in via solidale al pagamento della somma di un milione di euro in favore della Regione Puglia. La condotta addebitata riguardava l’illecita proroga, con annessi maggiori costi, di talune convenzioni di servizio stipulate dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale con la società Centro Studi Pitagora (CSP), aventi ad oggetto sia la gestione dell’anagrafe e movimentazione animali di allevamento, sia quella dell’osservatorio epidemiologico veterinario regionale, da tempo scadute. 2 Con sentenza n. 263/2020 depositata il 12.10.2020, la Corte dei Conti Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello ha accolto il gravame degli incolpati limitatamente al quantum del risarcimento, riducendo la condanna a “€. 500.00,00” (così si legge testualmente nel provvedimento a pag. 9, ndr). Per giungere a tale conclusione il giudice contabile in sede di gravame ha osservato: -che tra la Regione Puglia e l’IZS, quest’ultimo era l’unico soggetto in grado di valutare l’opzione economica più conveniente ai fine di garantire la prosecuzione del duplice servizio, in quanto originario affidatario della commessa e intestatario di specifiche competenze tecniche, di guisa che gli appellanti avrebbero dovuto evidenziare alla Regione la scarsa qualità del servizio fino a quel momento garantito dal Centro Studi Pitagora CSP, come poi fatto dal nuovo management;
-che l’amministrazione regionale, per tal motivo reale e unico soggetto danneggiato dall’illecito che ne occupa, si era limitata a prorogare interinalmente e temporaneamente la convenzione per la gestione delle due attività con l’IZS, in attesa dell’utilizzo dell’apposita società regionale all’uopo costituenda (Unipuglia s.p.a.), ex art. 43, l.r. n. 1/2004, mentre era stato quest’ultimo ente a prorogare il contratto di servizio con il Centro Pitagora e a proseguire irrazionalmente negli affidi ormai già scaduti, in violazione delle norme sugli appalti pubblici concernenti le ipotesi di proroga contrattuale;
- che sebb ene la Procura a vesse i nizialmente individuato (anche) lo stesso IZS quale ente danneggiato, rimaneva nella discrezionalità del giudice stabilire l’effettivo creditore in via risarcitoria (nella specie indicato, come chiarito, nella sola Regione), senza che ciò comportasseuna violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato;
-che non valevaad esimere da responsabilità i prevenuti, poi, la sopravvenuta vigenza dell’art. 21, comma 1, l. n. 120/2020, trattandosi di norma – recante, com’è noto, una più restrittiva concezione del dolo erariale - avente valore sostanziale e non processuale e, dunque, non applicabile agli illeciti commessi anteriormente all’entrata in vigore della modifica dell’art. 1, comma 1, l. n. 20/94 (in termini, Sez. I App. n. 234/2020), e ciò in disparte la considerazione che, quand’anche la si volesse concepire come norma processuale (pertanto soggetta al principio del tempus regit actum a carattere retroattivo), riferendosi alla formazione della prova del dolo medesimo, proprio in virtù di siffatto principio la restrizione in questione non potrebbe farsi retroagire al momento in cui essa non operava per il p.m., al quale, diversamente opinando, sarebbe poi paradossalmente preclusa una integrazione probatoria in appello, giusta il disposto dell’art. 194 c.g.c.;
-che l’unico motivo di doglianza condivisibile riguardava la concreta dimensione del danno erariale cagionato all’amministrazione regionale, attraverso una più ponderata valutazione dell’utilitas comunque ri connessa alla continuazione (per quanto illecita) dei due servizi da parte dell’IZS per il tramite del CPS, fino al 2015;
-che pertanto le argomentazioni pur adoperate dal primo giudice per ridurre il danno, avrebbero dovuto condurre, anche tenendo conto delle ulteriori considerazioni prospettate sul punto dagli appellanti, ad una ancora maggiore riduzione dell’importo a questi solidalmente addossato. 3 Contro questa decisione il C, il V, il M, lo Scarano la T, con atto dell’8.4.2021, hanno proposto ricorso davanti alle Sezioni Unite di questa Corte per motivi inerenti alla giurisdizione sulla base di due censure, contrastate con controricorso dal Procuratore Generale presso la Corte dei Conti. 4Intanto, con precedente istanza del 30.12 2020, sempre la Procura Generale presso la Corte dei Conti, aveva domandato la correzione dell’errore materiale in cui era incorsa la citata sentenza di appello n. 263/2020, laddove, in dispositivo, era stata indicata la cifra di €. “500.00,00” in luogo di €. “500.000,00”. 5Con ordinanza n. 19/2021 depositata il 28.5.2021 il Giudice Contabile d’Appello, ravvisando un evidente refuso nella quantificazione della condanna, in accoglimento dell’istanza, ha disposto che l’importo deve leggersi “€. 500.000,0 0 ”, ed ha motivato la decisione sul rilievo che la cifra così corretta si configura in linea con
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