Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2022, n. 32680

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Nel giudizio relativo alla legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore sulla base di un fatto di reato per il quale sia stata esercitata l'azione penale, il giudice civile, nel caso di mancata partecipazione al giudizio penale del datore di lavoro che pure era stato posto in condizione di farlo, non è vincolato dal giudicato penale ed è, quindi, abilitato a procedere autonomamente alla valutazione del materiale probatorio acquisito al processo; infatti l'art. 654 c.p.p., diversamente dall'art. 652 relativo ai giudizi civili di risarcimento del danno, esclude che possa avere efficacia in un successivo giudizio civile la sentenza penale di condanna o di assoluzione, con riferimento ai soggetti che non abbiano partecipato al giudizio penale, indipendentemente dalle ragioni di tale mancata partecipazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/11/2022, n. 32680
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32680
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

- 7 NOV. 2022 RECISION OLE SAS 32680/22 AULA 'A' Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI R.G.N. 28796/2019 Cron.32680 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. G RDI Presidente Ud. 06/07/2022 Dott. A P PTI Consigliere PU Rel. Consigliere Dott. F G Consigliere Dott. G CUE Consigliere - Dott. FRANCESCO G L C ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28796-2019 proposto da: ६ Z M, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 388, presso lo studio dell'avvocato G M Z, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati A R, ANDREA COLOMBO;
- ricorrente principale - 2022 contro 2656 FERRETTI S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI 27, presso lo studio TRIFIRO' PARTNERS, rappresentata e difesa dagli avvocati PAOLO ZUCCHINALI, SALVATORE TRIFIRO';
- controricorrente ricorrente incidentale nonchè

contro

Z M;
-ricorrente principale-controricorrente incidentale- avversO la sentenza n. 39/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/03/2019 R.G.N. 257/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/07/2022 dal Consigliere Dott. F G;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito Си con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. r.g. n. 28796/2019 FATTI DI CAUSA 1. Marco Z, dirigente assunto dalla F s.p.a. dal 1 marzo 2013 e licenziato il 10 luglio 2014, adì il Tribunale di Bergamo per sentir accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimatogli per genericità della contestazione disciplinare, mancanza di giusta causa e giustificatezza e chiedeva la condanna della società al pagamento delle somme a lui spettanti in applicazione del patto di stabilità sottoscritto dalle parti ovvero, in subordine, al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso (€ 242.077,87) e delle somme dovute a titolo di incidenza del preavviso sul tfr ( € 17.931,69) e dell'indennità supplementare (€ 363.116,80). Chiese, inoltre, la condanna della convenuta al pagamento di € 141.666,66 per l'anno 2013 ed € 85.000,00 per l'anno 2014 in relazione alla mancata assegnazione degli obiettivi ed € 363.116,80 per danno da perdita di chance.

2. Tribunale di Bergamo accolse solo in parte il ricorso e ritenne privo di giusta causa ma supportato da giustificatezza il recesso evidenziando che il ricorrente era risultato compartecipe della elaborazione di un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società. Pertanto, condannava la società a pagare la sola somma chiesta a titolo di indennità sostitutiva del preavviso quantificata in € 115.795,97. 3. La Corte di appello di Brescia, investita del gravame da parte della società e dello Z, ravvisava nella condotta di quest'ultimo una giusta causa di recesso e lo condannava a restituire le somme percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

3.1. Il giudice di appello riteneva che il licenziamento non fosse affetto da violazione dell'art. 7 dello Statuto in quanto al lavoratore era stato assicurato il termine di cinque giorni per rendere le sue giustificazioni (la contestazione era del 2 luglio, le giustificazioni del 7 luglio ed il licenziamento del 10 luglio). Osservava che l'aver sollevato dall'incarico rivestito il ricorrente, affidandolo ad interim all'Amministratore Delegato, integrava una sospensione cautelare giustificata dalla gravità degli addebiti e non un anticipato licenziamento.

3.2. Escludeva poi che la contestazione di addebito potesse essere ritenuta generica atteso che erano stati indicati i comportamenti omissivi disciplinarmente rilevanti imputatigli in relazione alla sua qualifica dirigenziale ed in un definito arco temporale tanto che le giustificazioni erano state puntuali e le difese mirate. 9 3 r.g. n. 28796/2019 3.3. Quanto al merito del licenziamento - oggetto di appello principale dello Z per la parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l'addebito riguardante il patto di stabilità e la sua retrodatazione fosse di per sé idoneo a sorreggere il licenziamento seppure sotto il profilo della giustificatezza e non della giusta causa mentre con il ricorso incidentale della F s.p.a. era stata impugnata anche la statuizione con la quale erano state ritenute prive di rilievo le altre condotte pure contestate il giudice di - appello riteneva che il ricorso della società fosse fondato e rigettava, invece, quello del lavoratore.

3.4. Il giudice di appello escludeva in primo luogo che la società avesse trattato in maniera differente due dirigenti ai quali era stata addebitata la medesima condotta (la sottoscrizione in corso di rapporto e con la connivenza dell'allora AD di un patto di stabilità retrodatato particolarmente gravoso per la società) avendo accertato che entrambi i lavoratori erano stati licenziati. Perciò era stata esclusa qualunque incoerenza nella condotta datoriale di intimare il licenziamento per giusta causa anche in relazione a tale comportamento. Verificava poi che il patto, oggetto di trattativa alla fine del 2013 ed il cui testo definitivo risaliva al 6 febbraio 2014, era stato volutamente retrodatato alla data di assunzione dello Z il 9.1.2013;
che non si trattava della formalizzazione di un accordo a quella data già intervenuto;
che era evidentemente sbilanciato in favore del dirigente e che le condizioni riportate non erano quelle contenute nel modello inviato dai legali di fiducia della F ma era stato formato con la connivenza dell'allora AD che peraltro non ne aveva il potere per garantirsi, in un momento di crisi del settore di operatività della società e della società stessa, una situazione di particolare sicurezza anche per il caso in cui lo stesso AD fosse stato esautorato come in effetti avvenne;
che era stato inserito nel fascicolo del dirigente solo dopo la nomina del nuovo amministratore delegato della società;
che lo Z per il ruolo rivestito, di responsabile delle risorse umane della società era ben consapevole del fatto che il patto, per il suo contenuto e per i tempi in cui era stato realmente formato e sottoscritto, era in aperto conflitto con gli interessi della società. In esito a tali accertamenti la Corte territoriale ha ritenuto che la condotta accertata integrasse una giusta causa di recesso dal rapporto di lavoro tenuto conto del ruolo apicale rivestito dallo Z caratterizzato da un elemento fiduciario particolarmente spiccato ed intenso e con innalzamento della soglia di rilevanza dei fatti idonei ad incidere sul relativo vincolo stante la gravità della condotta addebitata, alla sua portata oggettiva e soggettiva alla circostanze in cui è stata posta in essere ed all'intensità dell'elemento 4 r.g. n. 28796/2019 intenzionale (direttore risorse umane che rispondeva direttamente all'AD e al consiglio di amministrazione).

4. Per la cassazione della sentenza ricorre Marco Z con otto motivi. Resiste con controricorso F s.p.a. che propone ricorso incidentale condizionato affidato ad un unico motivo cui si oppone con controricorso lo Z. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 5. Con il primo motivo di ricorso è denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 360, co. 1, n. 5, nonché la violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360, co. 1, n. 3, ed in relazione all'interpretazione dell'art. 2119 c.c., perché la Corte, non verificando a livello documentale alcuni scambi mail tra il ricorrente e il giuslavorista di fiducia della società, che gli ha fornito il testo di un patto di stabilità poi firmato con l'azienda, ha ritenuto

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