Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2005, n. 10894

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Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 24/05/2005, n. 10894
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10894
Data del deposito : 24 maggio 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Presidente -
Dott. ADAMO Mario - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. GIULIANI Paolo - rel. Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GE RI, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 20, presso lo studio dell'Avv. PACIFICO Antonio che lo rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Guido Bonomo del foro di Bolzano, in forza di procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
GG MA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ronciglione n. 3, presso lo studio dell'Avv. Gullotta Fabio che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente dall'Avv. Elvio Walter Moccia del foro di Bolzano, in forza di procura speciale a margine del controricorso

- controricorrente -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trento, presso la Sezione distaccata di Bolzano, n. 67/2002 pronunciata il 22.2.2002 e pubblicata il 13.3.2002.
Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 7.3.2005 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani.
Uditi i difensori delle parti.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo, il quale ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, per il rigetto del secondo e del quarto, per l'inammissibilità del terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22.4.1998, MA GE chiedeva al Tribunale di Bolzano di pronunciare la separazione personale dal marito, RI BR, chiedendo altresì che la separazione medesima venisse addebitata a quest'ultimo e che a carico di lui fosse anche posto un assegno di mantenimento di lire 1.500.000 mensili.
Costituitosi in giudizio, il BR chiedeva a sua volta la pronuncia di addebito a carico della moglie, domandando che la stessa venisse obbligata a contribuire al mantenimento dei loro quattro figli.
Il Giudice adito, con sentenza del 16.2.2001, pronunciando la separazione dei coniugi, imponeva al marito un assegno di mantenimento in favore della GE pari a lire 500.000 mensili e rigettava tutte le altre domande.
Avverso la decisione, proponeva appello il BR, il quale ne chiedeva la riforma nel senso:
a) che la separazione fosse addebitata alla moglie;

b) che fosse escluso in ogni caso alcun obbligo di mantenimento a suo carico;

b) che la predetta fosse condannata a contribuire al mantenimento dei figli non ancora autosufficienti, conviventi con il padre. Resisteva nel grado l'appellata, chiedendo il rigetto del gravame e dichiarando, nel suo scritto difensivo, di rinunciare all'assegno di mantenimento a proprio favore, come fissato dalla pronuncia impugnata, a partire dal 1^.9.2001.
La Corte territoriale di Trento, presso la Sezione distaccata di Bolzano, con sentenza del 22.2/13.3.2002, rigettava l'appello del BR, confermando la decisione di primo grado ad eccezione della modifica disposta in relazione al fatto che la GE aveva rinunciato al contributo di mantenimento di lire 500.000 mensili, dovuto dal BR, a partire dal 1.9.2001 e della pronuncia sulle spese, che compensava quanto alla metà similmente a quelle del secondo grado.
Assumeva detto Giudice:
a) che, in merito alla questione relativa all'addebito della separazione, la frattura del matrimonio non dovesse essere ricercata solo nel comportamento della GE, la quale nell'aprile del 1997 aveva abbandonato il domicilio coniugale trasferendosi nell'appartamento che aveva ereditato, ma anche nel comportamento del BR, onde non era da statuire alcunché al riguardo;

b) che, sino al settembre del 2001, il contributo del marito al mantenimento della moglie risultasse giustificato, non superando siffatto contributo i mezzi finanziari del BR a fronte del basso reddito percepito dalla GE;

c) che, per gli stessi motivi, quest'ultima non potesse essere obbligata a contribuire al mantenimento dei figli.
Avverso tale sentenza, ricorre per Cassazione il BR, deducendo quattro motivi di gravame, illustrati da memoria, ai quali resiste con controricorso la GE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il secondo motivo di impugnazione (attenendo il primo ad una questione, relativa alla sorte delle spese processuali, logicamente e giuridicamente subordinata rispetto alle altre e, come tale, meritevole di venire affrontata dopo di esse), lamenta il ricorrente nullità della sentenza, ex art. 360, n. 4, c.p.c., assumendo che il Pubblico Ministero è parte obbligatoria del processo di separazione, laddove, nella specie, per un errore o per deficienze organizzative nella cancelleria del Giudice di secondo grado, il fascicolo non è stato trasmesso al medesimo Pubblico Ministero affinché potesse formulare le sue conclusioni, tanto vero che, nelle premesse della sentenza impugnata, si legge "Il procuratore generale non formula conclusioni".
Il motivo non è fondato.
L'art. 70 c.p.c., infatti, al n. 2 del primo comma, prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale, la cui mancanza produce la nullità radicale ed insanabile del processo, rilevabile in ogni grado, anche d'ufficio, costituendo tale mancanza un vizio che attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale, laddove, però, secondo quanto traspare dal dettato dell'art. 71 c.p.c., ai fini dell'osservanza della norma sopra citata è sufficiente che gli atti siano comunicati a tale organo per consentirgli appunto di intervenire nel giudizio, ma, poi, la concreta ed effettiva partecipazione ad esso nonché la

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