Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2006, n. 15287
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLLA Giovanni - Primo Presidente f.f. -
Dott. SENESE Salvatore - Presidente di Sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di Sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA P.n. 15, presso lo studio dell'avvocato NOME2, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato NOME3, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 96/05 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 09/11/05;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 15/06/06 dal Consigliere Dott. NOME4;
udito l'Avvocato NOM2;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5 che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 29/10/1994 il Ministro della Giustizia promuoveva azione disciplinare nei confronti del Dottor NOME1, Giudice del Tribunale di LOCALITA1, con riferimento a comportamenti dallo stesso tenuti quale Giudice addetto alla materia fallimentare del Tribunale di LOCALITA2nel periodo compreso tra il 1990 ed il febbraio 1994. Il 7/11/1994 il dottor NOME1veniva sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere quale indagato per i reati di corruzione, abuso di ufficio e falso in relazione alle funzioni esercitate quale Giudice delegato ai fallimenti del Tribunale di LOCALITA2.
Con provvedimento del 10/3/1995 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione disponeva la sospensione del procedimento disciplinare con riferimento ai fatti oggetto del contestuale accertamento in sede penale. Intervenuta il 4/2/1994 condanna definitiva in sede penale ad anni tre e mesi otto di reclusione per i reati di falso continuato e corruzione continuata in atti giudiziari ex art. 319 ter c.p.p., il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione procedeva alla contestazione in sede disciplinare dei fatti e, quindi, in data 23/7/2004, all'interrogatorio dell'incolpato per poi chiedere la fissazione dell'udienza per la discussione orale del procedimento.
All'udienza del 22/4/2005, rilevata la nullità della notifica all'incolpato del decreto di fissazione della predetta udienza, la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura rinviava all'udienza del 22/7/2005 rendendo di ciò edotto l'interessato presente.
Alla udienza del 22/7/2005 il Dottor NOME1chiedeva la declaratoria di estinzione del procedimento deducendo che il decreto di fissazione d'udienza era stato comunicato oltre il termine di un anno dall'inizio del procedimento medesimo.
Con sentenza depositata il 9/11/2005 la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura dichiarava il NOME1 responsabile di parte delle incolpazioni ascrittegli e gli comminava la sanzione della destituzione.
Con la detta sentenza la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, per quel che ancora rileva in questa sede, osservava che la formulata eccezione di decadenza era infondata e ciò sia perché in caso di procedimento disciplinare ricollegabile ad un procedimento penale le previsioni di decadenza non