Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2022, n. 23296
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso n. 21643/20 proposto da: -) M G, M P, M G, tutti elettivamente domiciliati a Roma, via Giunio Bazzoni n. 3, difesi dall'avvocato F A in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
-) L V s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Monte Zebio n. 37, difeso dagli avvocati M C e A G in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) Unione Banche Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, p.za della Libertà n. 13 (c/o avv. A G), difeso dall'avvocato G P in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari 25 novembre 2019 n. 536;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;e, R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 G, G e P M ricorsero ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Sassari deducendo che: -) il 15.6.2010 la società Unione di Banche Italiane - UBI s.p.a. concesse un mutuo fondiario ai coniugi V M e C M, finalizzato all'acquisto un immobile sito ad Alghero;
-) i due mutuatari in occasione dell'erogazione del mutuo avevano "obbligatoriamente aderito" ad una assicurazione sulla vita proposta loro dall'istituto di credito, stipulata con la società L V s.p.a., pagando il relativo premio;
-) il contratto prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l'assicuratore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all'importo residuo del mutuo;
-) un mese dopo la stipula del mutuo (20.7.2010), i due mutuatari vendettero l'immobile acquistato grazie al suddetto mutuo a M P, la quale si era accollata il debito restitutorio, col consenso della banca;
-) per effetto dell'accollo del mutuo, ainche l'assicurazione sulla vita di stipulata dai mutuatari doveva ritenersi "trasferita" all'accollante;
-) M P era deceduta il 3 marzo 2015, lasciando quali eredi essi attori;
-) la società L V, richiesta del pagamento dell'indennizzo, lo aveva rifiutato. Chiesero pertanto che la L V fosse condannata a pagare alla banca, contrattualmente designata quale beneficieirio, l'indennizzo contrattualmente previsto o, in subordine, fosse condannata la banca mutuante al risarcimento del danno, in solido con l'assicuratore, "per non avere consentito alla Signora Pintus Maria, ed agli odierni attori, di poter usufruire e godere di una polizza assicurativa caso morte". R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 2. La UBI Banca si costituì eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva;
sia che i coniugi mutuatari dopo la vendita dell'immobile e l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente avevano richiesto l'estinzione della polizza.
3. La L V si costituì eccependo che M P non aveva mai stipulato alcun contratto di assicurazione, del quale comunque mancava la prova scritta richiesta ad probationem dall'articolo 1888 c.c.;
che l'accollo del mutuo "non aveva avuto alcun effetto sul contratto assicurativo";
che comunque dopo l'accollo del mutuo aveva rimborsato agli originari mutuatari la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta, così estinguendo il contratto.
4. Con ordinanza 28 aprile 2017 il Tribunale di Sassari accolse la domanda, ritenendo che l'accollo del mutuo da parte di M P, cui la banca aveva aderito, avesse comportato ipso facto anche la cessione del contratto di assicurazione. Ritenne, inoltre, non dimostrata la circostanza che i due originari mutuanti avessero chiesto ed ottenuto l'annullamento della polizza. Condannò di conseguenza la L V a pagare alla UBI Banca l'importo pari alla parte di mutuo non ancora rimborsata, ovvero euro 112.324,39. La sentenza venne appellata dalla L V.
5. Con sentenza 25 novembre 2019 n. 536 la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, accolse il gravame e rigettò la domanda. La Corte d'appello ritenne che: -) l'accollo di un mutuo non comporta ipso facto il trasferimento del contratto di assicurazione stipulato, contestualmente all'erogazione del mutuo, sulla vita del mutuatario;
-) la banca, aderendo all'accollo, non aveva liberato i debitori originari, con la conseguenza che la polizza da questi ultimi stipulata non poteva trasferirsi all'accollante;
R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 -) infine, l'esistenza di un contratto di assicurazione tra la L V e M P doveva essere provata per iscritto, e tale prova era mancata;
per contro, vi era la prova documentale che gli originari debitori avevano chiesto alla compagnia l'estinzione della polizza, e che la compagnia aveva aderito alla richiesta restituendo loro la frazione di premio non goduto.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da P, G e G Manca, con ricorso fondato su sei motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la L V e la Unione di Banche Italiane.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1273, 1362 e 1363 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che né l'accollo del mutuo da parte del terzo acquirente dell'immobile, né l'adesione della banca all'accollo, produssero l'effetto del "trasferimento" della polizza. Deducono in contrario i ricorrenti che per effetto dell'accollo d'un mutuo fondiario "sia l'obbligazione restitutoria che tutti gli accessori ad essa sono trasferit[i] in capo all'accollante, il quale diviene obbligato principale", e che tra gli "accessori" debbano farsi rientrare anche le assicurazioni sulla vita del mutuatario.
1.1. Il motivo è infondato per plurime ragioni. In primo luogo, per effetto dell'accollo l'accollante assume il debito dell'accollato,
- ricorrenti -
contro
-) L V s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, v. Monte Zebio n. 37, difeso dagli avvocati M C e A G in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso;
- controricorrente -
nonché -) Unione Banche Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato a Roma, p.za della Libertà n. 13 (c/o avv. A G), difeso dall'avvocato G P in virtù di procura speciale apposta in margine al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Sassari 25 novembre 2019 n. 536;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere relatore dott. M R;e, R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 viste le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. M V, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1. Nel 2015 G, G e P M ricorsero ex art. 702 bis c.p.c. al Tribunale di Sassari deducendo che: -) il 15.6.2010 la società Unione di Banche Italiane - UBI s.p.a. concesse un mutuo fondiario ai coniugi V M e C M, finalizzato all'acquisto un immobile sito ad Alghero;
-) i due mutuatari in occasione dell'erogazione del mutuo avevano "obbligatoriamente aderito" ad una assicurazione sulla vita proposta loro dall'istituto di credito, stipulata con la società L V s.p.a., pagando il relativo premio;
-) il contratto prevedeva che, in caso di morte di uno dei mutuatari, l'assicuratore avrebbe versato alla banca mutuante un indennizzo pari all'importo residuo del mutuo;
-) un mese dopo la stipula del mutuo (20.7.2010), i due mutuatari vendettero l'immobile acquistato grazie al suddetto mutuo a M P, la quale si era accollata il debito restitutorio, col consenso della banca;
-) per effetto dell'accollo del mutuo, ainche l'assicurazione sulla vita di stipulata dai mutuatari doveva ritenersi "trasferita" all'accollante;
-) M P era deceduta il 3 marzo 2015, lasciando quali eredi essi attori;
-) la società L V, richiesta del pagamento dell'indennizzo, lo aveva rifiutato. Chiesero pertanto che la L V fosse condannata a pagare alla banca, contrattualmente designata quale beneficieirio, l'indennizzo contrattualmente previsto o, in subordine, fosse condannata la banca mutuante al risarcimento del danno, in solido con l'assicuratore, "per non avere consentito alla Signora Pintus Maria, ed agli odierni attori, di poter usufruire e godere di una polizza assicurativa caso morte". R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 2. La UBI Banca si costituì eccependo sia il proprio difetto di legittimazione passiva;
sia che i coniugi mutuatari dopo la vendita dell'immobile e l'accollo del mutuo da parte dell'acquirente avevano richiesto l'estinzione della polizza.
3. La L V si costituì eccependo che M P non aveva mai stipulato alcun contratto di assicurazione, del quale comunque mancava la prova scritta richiesta ad probationem dall'articolo 1888 c.c.;
che l'accollo del mutuo "non aveva avuto alcun effetto sul contratto assicurativo";
che comunque dopo l'accollo del mutuo aveva rimborsato agli originari mutuatari la parte di premio corrispondente al periodo di copertura non goduta, così estinguendo il contratto.
4. Con ordinanza 28 aprile 2017 il Tribunale di Sassari accolse la domanda, ritenendo che l'accollo del mutuo da parte di M P, cui la banca aveva aderito, avesse comportato ipso facto anche la cessione del contratto di assicurazione. Ritenne, inoltre, non dimostrata la circostanza che i due originari mutuanti avessero chiesto ed ottenuto l'annullamento della polizza. Condannò di conseguenza la L V a pagare alla UBI Banca l'importo pari alla parte di mutuo non ancora rimborsata, ovvero euro 112.324,39. La sentenza venne appellata dalla L V.
5. Con sentenza 25 novembre 2019 n. 536 la Corte d'appello di Cagliari, sezione di Sassari, accolse il gravame e rigettò la domanda. La Corte d'appello ritenne che: -) l'accollo di un mutuo non comporta ipso facto il trasferimento del contratto di assicurazione stipulato, contestualmente all'erogazione del mutuo, sulla vita del mutuatario;
-) la banca, aderendo all'accollo, non aveva liberato i debitori originari, con la conseguenza che la polizza da questi ultimi stipulata non poteva trasferirsi all'accollante;
R.G.N. 21643/20 Camera di consiglio del 24 febbraio 2022 -) infine, l'esistenza di un contratto di assicurazione tra la L V e M P doveva essere provata per iscritto, e tale prova era mancata;
per contro, vi era la prova documentale che gli originari debitori avevano chiesto alla compagnia l'estinzione della polizza, e che la compagnia aveva aderito alla richiesta restituendo loro la frazione di premio non goduto.
6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da P, G e G Manca, con ricorso fondato su sei motivi. Hanno resistito con separati controricorsi la L V e la Unione di Banche Italiane.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso. Col primo motivo i ricorrenti lamentano, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli articoli 1273, 1362 e 1363 c.c.. Il motivo investe la sentenza d'appello nella parte in cui ha ritenuto che né l'accollo del mutuo da parte del terzo acquirente dell'immobile, né l'adesione della banca all'accollo, produssero l'effetto del "trasferimento" della polizza. Deducono in contrario i ricorrenti che per effetto dell'accollo d'un mutuo fondiario "sia l'obbligazione restitutoria che tutti gli accessori ad essa sono trasferit[i] in capo all'accollante, il quale diviene obbligato principale", e che tra gli "accessori" debbano farsi rientrare anche le assicurazioni sulla vita del mutuatario.
1.1. Il motivo è infondato per plurime ragioni. In primo luogo, per effetto dell'accollo l'accollante assume il debito dell'accollato,
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