Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2002, n. 17039

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Massime1

In tema di agevolazioni tributarie, l'art. 8, quarto comma, del D.L. 20 novembre 1987, n. 474 (convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1988, n. 12), il quale prevede l'esenzione dall'IVA degli acquisti di nuove attrezzature per il potenziamento di aziende agricole danneggiate dal sisma del 1980, non ha natura interpretativa dell'art. 5, primo comma, lett. d), del D.L. 5 dicembre 1980, n. 799 (convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 875) - concernente l'esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in favore di aziende agricole, dirette a ripristinare le scorte distrutte o danneggiate dall'evento sismico -, ma introduce un beneficio autonomo. Ne consegue che, mentre l'esenzione relativa al ripristino delle scorte, di cui al citato art. 5, primo comma, lett. d), del D.L. n. 799 del 1980, cessa al 31 dicembre 1988 - poiche' l'art. 13 della legge n. 48 del 1989 proroga al 31 dicembre 1989 il medesimo art. 5, ma limitatamente alle lettere c) ed f) -, il beneficio per gli acquisti delle attrezzature, di cui al menzionato art. 8, quarto comma, del D.L. n. 474 del 1987, perdura invece fino all'entrata in vigore del D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, il quale prevede l'esenzione soltanto per le imprese operanti in settori diversi dall'agricoltura (art. 74), con abrogazione delle disposizioni incompatibili. Massima redatta dal Servizio di documentazione tributaria.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 02/12/2002, n. 17039
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17039
Data del deposito : 2 dicembre 2002

Testo completo


L'Ufficio Iva di Benevento, rilevato che ------ (e per esso ------,
nelle more deceduto, la sua erede ------) aveva acquistato nel corso
dell'anno 1989 dei beni mobili (in particolare, attrezzature agricole) dal
Consorzio Agrario Provinciale di Benevento senza che i relativi imponibili
fossero assoggettati ad Iva, notificava al contribuente un avviso di
irrogazione di sanzioni in uno al processo verbale di constatazione delle
relative violazioni.
Il ricorso avverso tale atto impositivo veniva accolto dalla Commissione
tributaria di primo grado di Benevento con decisione n. 259/01/95, sul
rilievo della esistenza, nell'anno in contestazione, di un diritto
all'esenzione dall'Iva sugli acquisti di beni operati da parte di' aziende
agricole operanti nei territori colpiti dal sisma del 1980.
La decisione, a seguito di appello dell'Ufficio, veniva riformata dalla
Commissione tributaria regionale della Campania con sentenza n. 231/27/99
depositata il 21 ottobre 1999: ritenevano infatti i Giudici di secondo grado
che la disciplina agevolativa avesse avuto termine il 31 dicembre 1988,
dovendosi riconoscere all'art. 8 comma 4, del D.L. n. 474/1987 convertito in
L. 21 gennaio 1988, n. 12, natura meramente interpretativa delle precedenti
disposizioni che avevano previsto riduzioni in materia di Iva.
La sentenza e' stata gravata da ricorso per cassazione proposto dalla
-----.
La ricorrente in primo luogo deduce violazione e falsa applicazione
degli artt. 8, comma 4, D.L. n. 474/1987, convertito con modificazioni in L.
n. 12/1988;
13, comma primo L. n. 48/1989, in rapporto all'art. 5 comma 1,
lettere c) ed f), D.L. n. 799/1980 , convertito con modificazioni in L. n.
875/1980;
74 comma 1, D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76: normativa tutta attinente
alle agevolazioni fiscali per le zone colpite dai terremoti del novembre
1980 - febbraio 1981;
inoltre, falsa applicazione dell'art. 6, D.Lgs. n.
472/1997 in materia di sanzioni nonche' dell'art. 8 D.Lgs. n. 546/1992, sul
contenzioso tributario;
infine, insufficiente motivazione della impugnata
sentenza. L'Amministrazione intimata non si e' costituita. Con requisitoria
in data 28 gennaio 2002 il Procuratore Generale presso questa Corte,
ritenuta la manifesta fondatezza del primo motivo di ricorso in
considerazione del consolidato orientamento di giurisprudenza in senso
favorevole alla proroga dell'agevolazione a tutto il 1989 in punto esenzione
dall'Iva per gli acquisti di attrezzature effettuati da parte di aziende
agricole operanti nelle zone danneggiate dal sisma, ha chiesto a questa
Corte, ai sensi dell'art. 375 del codice di procedura civile, di accogliere
il ricorso.
Diritto - Il primo motivo di ricorso e' fondato.
L'art. 5, comma 1, lettera d), D.L. n. 799/1980, recante provvidenze per
le popolazioni colpite dal terremoto del novembre del 1980 stabilisce che
non sono soggette ad Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi in
favore di aziende agricole, se dirette a ripristinare o ricostituire le
scorte vive o morte che risultino - sulla base di apposita certificazione -
distrutte o danneggiate dagli eventi sismici.
L'art. 8, comma 4, del D.L. n. 474/1987 dispone che non sono soggetti ad
Iva gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quelli
preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dagli
eventi sismici nel settore agricolo o nei settori previsti dagli artt. 21 e
22 della L. n. 219/1981 (industria, commercio, artigianato, turismo,
spettacolo e cooperazione).
Orbene, effettivamente questa Corte con la sentenza n. 12100/1998 (al
cui orientamento i Giudici di secondo grado si sono esplicitamente adeguati)
ha avuto modo di affermare che l'art. 8, D.L. n. 474/1987 cit. per le
imprese agricole e' interpretativa della prima e che pertanto essa incontra
gli stessi limiti temporali di efficacia: a tale conclusione e' pervenuta
alla luce dei lavori parlamentari, della mancanza di una distinta scadenza e
del raffronto con le previsioni dell'art. 1, comma 1-bis, lettera b). della
ora menzionata fonte normativa.
Sennonche' tale orientamento e' successivamente mutato - ex plurimis,
Cass. n. 1018, 1028 e 10660 tutte del 2001 - e ad esso ritiene il Collegio
di aderire.
In proposito, si e' opportunamente rilevato, anzitutto, che all'art. 8,
comma 4, si deve attribuire il valore di disposizione introduttiva di un
autonomo beneficio in quanto la norma difetta delle condizioni proprie
dell'atto di interpretazione autentica, perche' non richiama un'altra
disposizione dell'ordinamento e non esprime in alcun modo l'intento del
legislatore di assegnarle un significato vincolante;
ed ha un contenuto non
sovrapponibile - neppure in parte - con quello della norma assertivamente
interpretata, dato che il ripristino delle scorte e' vicenda economicamente
e giuridicamente differenziata dal potenziamento dell'azienda con nuove
attrezzature e macchinari.
Tali ostacoli all'individuazione di un atto di interpretazione
autentica, rendono dunque non decisivi i lavori parlamentari inerenti alla
conversione del ------ n. 474/1987 cit., nei quali del resto viene
evidenziato solo l'intento di ordinare e chiarire la legislazione anteriore.
Per altro verso, del tutto correttamente e' stato ritenuto non potersi
attribuire decisivo rilievo alla circostanza della mancata fissazione di un
termine di scadenza per la effettuazione di acquisti agevolati, essendo
questa comunque desumibile (come in avanti si precisera') dalla complessiva
disciplina degli interventi di sostegno per le zone dell'Italia centrale e
meridionale danneggiate dai terremoti.
Infine, del tutto condivisibile e' anche il rilievo che la convivenza -
nello stesso D.L. 474/1987 - sia dell'art. 8 in esame sia dell'art. 1, comma
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