Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 15624

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Qualora esista un rapporto di dipendenza tra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande proposte congiuntamente, di modo che la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in un unico processo, per evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado. Tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello e in cassazione, opera anche in sede di rinvio.

Nell'ipotesi in cui, nell'ambito di due cause riunite, si sia instaurato un litisconsorzio necessario processuale per il nesso di dipendenza esistente tra di esse, il litisconsorzio perdura anche in sede di impugnazione ; ne consegue che, qualora una delle due parti si sia avvalsa di due diversi procuratori domiciliatari nelle cause poi riunite, l'atto di appello relativo ad una delle cause è validamente notificato ad uno qualsiasi dei due domiciliatari, in quanto le due cause, pur nascendo separatamente, sono confluite in unico rapporto processuale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/11/2002, n. 15624
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 15624
Data del deposito : 7 novembre 2002

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. G FCIA - Presidente -
Dott. R P LICATESE - Consigliere -
Dott. F M - Consigliere -
Dott. G B PTTI - Consigliere -
Dott. A S - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NICOLI ANGELO QUALE UNICO TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "DI NICOLI PUBBLICITÀ DI ANGELO DI NICOLI" corrente in Inzago (Milano), elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato P G, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato I F, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CALZATURIFICIO ORION DI BOZZATO & C SNC, che ha assunto la denominazione di BOZZATO LINO E MENEGHIN ANTONIETTA SNC, con sede in Agna (PD), in persona del socio amministratore e legale rappresentante Sig. L B, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato R C, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato A R, giusta delega in atti;

- controricorrente -

nonché contro
PUBLITALIA 80 SPA, GRAFICA DI JACOVITTI & C SNC, JACOVITTI SILVIO;

e sul 2^ ricorso n^ 08059/99 proposto da:
CALZATURIFICIO ORION DI BOZZATO & C SNC, che ha assunto la denominazione di BOZZATO LINO E MENEGHIN ANTONIETTA Snc, con sede in Agna (PD), in persona del socio amministratore e legale rappresentante Sig. L B, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TACITO 7, presso lo studio dell'avvocato R C, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato A R, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
DI NICOLI ANGELO QUALE UNICO TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "DI NICOLI PUBBLICITÀ DI ANGELO DI NICOLI";

e sul 3^ ricorso n^ 08066/99 proposto da:
PUBLITALIA 1980 CONCESSIONARIA PUBBLICITÀ SPA, con sede in Milano, in persona del Presidente p.t. del Consiglio di Amministrazione Sig. Giuliano Adreani, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VELLETRI 21, presso lo studio dell'avvocato ERRICO DI LORENZO, che la difende, giusta delega in atti;

- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
DI NICOLI ANGELO QUALE UNICO TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA INDIVIDUALE "DI NICOLI PUBBLICITÀ DI ANGELO DI NICOLI";

CALZATURIFICIO ORION DI BOZZATO & C SNC che ha assunto la denominazione di BOZZATO LINO E MENEGHIN ANTONIETTA SNC;

- intimati -

avverso la sentenza n. 511/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione terza Civile, emessa il 13/05/97 e depositata il 24/02/98 (R.G. 1747/93);

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;

udito l'Avvocato Rodolfo CORONATI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo del ricorso principale con il rigetto del 2^ ed il rigetto di entrambi i ricorsi CALZATURIFICIO ORION e PUBBLITALIA 80. Svolgimento del processo
Con decreto emesso il 3.10.1988 il presidente del Tribunale di Milano ingiungeva al Calzaturificio O di Bozzato & c. s.n.c. di pagare alla ditta D N Pubblicità di D N Angelo, la somma di L. 47.200.000, come da fatture prodotte.
Proponeva opposizione la O. Il D N chiedeva di chiamare in causa la s.c. Grafica di J S.
Nel frattempo, con atto di citazione del 28.11.1988, la s.p.a. Publitalia 80 conveniva in giudizio davanti al tribunale di Milano la O suddetta e la s.n.c. Grafica J, chiedendo la condanna della O ed in via gradata della Grafica, quale mandataria della O, al pagamento della somma di L. 310.901.916, per prestazioni pubblicitarie televisive. La O chiedeva la chiamata in causa del D N.
Il Tribunale di Milano, con sentenza depositata 11.8.2.1993, confermava il decreto ingiuntivo opposto, rigettava la riconvenzionale di risarcimento dei danni nei confronti della D N e condannava la O al pagamento nei confronti di Publitalia della somma di L. 310 milioni, in esecuzione di prestazioni pubblicitarie effettuate da questa alla O, rappresentata apparentemente da J, che agiva quale tramite del D N. Proponeva appello la O.
La corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 2.2.1998, revocava il decreto ingiuntivo, rigettava le domande contro la O e condannava il D N al pagamento della somma di L. 310.901.916, oltre interessi e maggior danno da svalutazione, nei confronti di Publitalia.
Riteneva la corte di merito che il mandato conferito dalla O alla Publitalia prevedesse tempi pubblicitari tassativi (e che tale elemento era essenziale al contratto di mandato con la O), per cui la seconda metà degli spot dovevano essere effettuati nei mesi di febbraio - marzo 1988, mentre era stati effettuati successivamente al 23 aprile e nel maggio 1988 per un numero di 15;
che il budget di spesa previsto per pubblicità televisiva, pari a L. 428 milioni, doveva essere diviso in parti eguali tra i due periodi pubblicitari (fine 1987, inizio 1988), mentre erano stati impegnati per gran parte relativamente al primo periodo;
che il D N non aveva poteri rappresentativi della O verso la Publitalia o altri editori;
che il D N aveva superato i limiti del mandato conferitogli, per cui doveva rispondere a norma dell'art. 1711 c.c. verso la Publitalia, avendo ordinato a questa una pubblicità tardiva e comunque non conforme alla volontà del mandante ed ai limiti dell'incarico.
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione Angelo D N, quale unico titolare della ditta individuale "D N Pubblicità di Angelo D N".
Resistono con controricorsi la s.n.c. Calzaturificio O s.n.c. e Publitalia 80 s.p.a., le quali hanno anche presentato ricorsi incidentali. La O ha presentato controricorso;
la Publitalia ha presentato memoria.
Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi, a norma dell'art. 335 c.p.c. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente principale Angelo D N lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 - 325 c.p.c., in relazione alla mancata notificazione della sentenza di primo grado ed alla notificazione dell'atto di citazione in appello. Assume il ricorrente che, nel giudizio di opposizione proposto dal calzaturificio O, egli aveva nominato procuratore domiciliatario l'avv. P G, mentre nel secondo giudizio, instaurato da Publitalia, egli aveva nominato procuratore domiciliatario l'avv. G L;
che l'appello proposto dalla O era stato notificato solo all'avv. L, procuratore domiciliatario nel secondo giudizio e non nel primo con la conseguenza che, pur essendo unica la sentenza, ma trattandosi di due cause riunite, la sentenza di primo grado era passata in giudicato, quanto alle statuizioni relative al rapporto tra il D N e la O, atteso che egli ricorrente era rimasto contumace in secondo grado e che la notifica dell'appello era irrituale.

2.1. Ritiene questa Corte che il motivo non può essere accolto. Infatti è vero, in linea di principio, che la riunione di procedimenti connessi non interferisce sulla autonomia delle rispettive cause e della posizione processuale delle parti in ciascuna di esse. Pertanto, la notificazione dell'atto d'appello avverso la sentenza resa su due cause riunite, che investa una di dette cause, è affetta da giuridica inesistenza, e come tale non è suscettibile di rinnovazione, qualora sia stata effettuata presso il procuratore rappresentante e domiciliatario dell'appellato nell'altra causa, diverso dal legale a mezzo del quale il medesimo si sia costituito nella causa investita dalla impugnazione, vertendosi in tema di notificazione eseguita presso soggetto e luogo non aventi alcun riferimento con il destinatario dell'atto (Cass. 1 dicembre 1982, n. 6521;
cfr. anche Cass. civ., 14 marzo 1988, n. 2425). Sennonché il presupposto di tale principio è che trattisi di due cause autonome, per quanto connesse, per cui l'impugnazione, che investe una di esse, è priva di incidenza sugli altri processi riuniti e non comporta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti delle parti di questi (cfr. Cass. 5.10.1983, n. 5796).

2.2. Diverso è il problema se non di cause autonome trattisi, ma di cause dipendenti.
Infatti, qualora esista un rapporto di dipendenza fra due o più cause, o per la natura propria della situazione giuridica controversa o per effetto delle domande insieme proposte, di talché la decisione dell'una funge da presupposto logico della decisione dell'altra, è necessaria la prosecuzione unitaria di esse anche in sede di gravame, una volta che siano state iniziate e decise in primo grado in unico processo, ad evitare la possibilità di giudicati contrastanti sul medesimo oggetto nei confronti di quei soggetti che siano stati parti in causa nello stesso giudizio in primo grado,: tale litisconsorzio processuale, mantenuto fermo in appello ed in cassazione, opera anche in sede di rinvio (Cass. 27 febbraio 1981, n. 1201;
Cass. 1 aprile 1999, n. 3114;
Cass. 26 febbraio 1987, n. 2033). Questa dipendenza di cause può essere di carattere sostanziale, quando dipende dalla natura propria delle situazioni giuridiche controverse, o di carattere formale, quando dipende dalle domande o dalle eccezioni rispettivamente proposte dalle parti (Cass. 13 giugno 1987, n. 5202).

2.3. La norma dell'art. 331 c.c., concernente l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o fra loro dipendenti è ispirata all'esigenza che il giudizio d'impugnazione si svolga e sia utilmente definito nei confronti di tutte le parti di siffatte cause. Essa pertanto è applicabile non soltanto alle ipotesi in cui l'impugnazione non sia stata proposta nei confronti di qualcuna delle parti, ma anche nel caso di invalida proposizione della stessa (Cass. 14 ottobre 1995, n. 10755).

3.1. Detta necessità di integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione, nell'ipotesi di cause dipendenti, sussiste anche allorché l'impugnazione sia già stata regolarmente proposta e notificata nei confronti di un soggetto in relazione ad una sola delle cause e non in relazione ad un'altra, sempre che l'oggetto dell'impugnazione miri ad ottenere una decisione che costituisca il presupposto logico giuridico anche dell'altra causa. Infatti l'integrazione del contraddittorio nelle cause dipendenti è un istituto relazionato non a soggetti in sè, ma a parti dei rapporti dedotti in giudizio, per cui se uno stesso soggetto è parte in due rapporti, in effetti nello stesso soggetto si sommano due parti di due

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