Cass. civ., sez. III, ordinanza 16/05/2023, n. 13362
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Il terzo che assume di essere proprietario dei beni mobili pignorati può proporre l'opposizione ex art. 619 c.p.c. - prima della vendita o dell'assegnazione - per paralizzare l'azione esecutiva e, dopo la vendita, l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per la ripetizione della somma ricavata; dopo l'assegnazione al creditore, il terzo può agire, ai sensi dell'art. 2926, comma 1, c.c., nei confronti del creditore assegnatario che ha acquisito in buona fede il possesso dei beni, entro il termine decadenziale di 60 giorni, soltanto per la ripetizione della somma corrispondente al credito soddisfatto con l'assegnazione; in caso di mala fede dell'assegnatario, invece, il terzo può rivendicare i beni senza limiti temporali ex artt. 2920 e 2925 c.c.; indipendentemente dalla condizione soggettiva dell'assegnatario, il terzo può proporre l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. per far valere i suoi diritti sulla somma ricavata, ma solo nell'ipotesi in cui l'esecuzione mobiliare sia ancora pendente, dopo l'assegnazione, per la distribuzione tra i creditori concorrenti sull'eccedenza; resta ferma, in ogni caso, la responsabilità del creditore procedente di mala fede per i danni cagionati al terzo e per le spese affrontate a causa dell'espropriazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione della Corte territoriale che, avendo ravvisato la mala fede dell'assegnatario, aveva qualificato in termini petitori la domanda giudiziale proposta dal terzo e condannato il creditore al risarcimento dei danni).
Sul provvedimento
Testo completo
N. 7988/19 R.G. Numero registro generale 7988/2019 Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Esecuzione forzata – RAFFAELE FRASCA Presidente Pignoramento mobiliare – Assegnazione in favore di DANILO SESTINI Consigliere creditore di mala fede – ANTONIETTA SCRIMA Consigliere Azione di rivendica proposta dal terzo proprietario PASQUALINA A.P. CONDELLO Consigliere AC. 21/02/2023 SALVATORE SAIJA Consigliere - Rel. Cron. R.G.N. 7988/2019 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 7988/2019 R.G. proposto da: NUOVA ROMA s.a.s. di C B & C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avv. G C, che la rappresenta e difende con l'avv. P R, come da procura in calce al ricorso
- ricorrente -
contro
NUSHI PAVLINA & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché NUSHI PAVLINA in proprio, domiciliate in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentate e difese dall'avv. A L, come da procura in calce al controricorso - controricorrenti – avverso la sentenza n. 2634/2018 della Corte d'appello di Bologna, depositata il 18.10.2018;
1 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 21.2.2023 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija.
FATTI DI CAUSA
In forza di ordinanza di convalida di sfratto per morosità del 16.2.2014, nonché di decreto ingiuntivo del 4.3.2004 per l'importo di € 9.109,95, per il mancato pagamento dei canoni mensili dovuti per la locazione di un immobile commerciale in Lido di Savio, Viale Romagna n. 95, la società Nuova Roma s.a.s. avviò due procedure esecutive a carico della conduttrice Frontali s.r.l.: l'una per il rilascio, ultimata il 14.5.2004, con la consegna dell'immobile alla Nuova Roma;
l'altra per il recupero del credito, mediante pignoramento mobiliare del 21.5.2004 (concernente alcuni beni dell'azienda della conduttrice, relitti nell'immobile locato), cui seguiva l'istanza di vendita del 14.6.2004 e il conseguente decreto del Tribunale di Ravenna, con cui si fissava la comparizione delle parti per l'udienza del 7.7.2004. Senonché, in data 23.6.2004, la Frontali s.r.l. venne dichiarata fallita e il g.e., con provvedimento del 2.7.2004, dichiarò l'interruzione della procedura esecutiva mobiliare. In riscontro ad una sollecitazione della curatela fallimentare per le vie brevi, con lettera racc. del 26.7.2004 il curatore comunicò alla creditrice che i beni pignorati appartenevano non già alla fallita, ma alla Nushi Pavlina & C. s.a.s., e ciò in forza di un contratto di cessione di ramo d'azienda del 29.7.2002, registrato il 9.8.2002 e depositato al R.I. il 22.8.2002;
indi, la Nuova Roma, con atto del 24.8.2004, depositò dinanzi al Tribunale di Ravenna un'istanza per la riassunzione del procedimento mobiliare e all'esito della comparizione delle parti, presente anche il curatore 2 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 della fallita, con ordinanza del 10.11.2004 il g.e. assegnò il compendio pignorato alla creditrice procedente. Successivamente, con ricorso del 9.4.2005, la Nushi Pavlina s.a.s. chiese il sequestro giudiziario dei beni mobili contenuti nell'immobile già locato alla Frontali s.r.l., ex art. 670 c.p.c., ma il Tribunale di Ravenna lo rigettò, non avendo la società proposto il rimedio tipico, ossia l'opposizione ex art. 619 c.p.c.;
tuttavia, con ordinanza del 23.9.2005, il Tribunale, in composizione collegiale, accolse il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. proposto dalla Nushi Pavlina s.a.s., concedendo il sequestro, poi eseguito l'11.10.2005. Nel conseguente giudizio di merito, la predetta società chiese dichiararsi l'illegittimità dell'assegnazione dei beni mobili di sua proprietà alla Nuova Roma nella procedura esecutiva N. 436/2004 R.G.E., nonché di essere conseguentemente immessa nel possesso dei beni quale legittima proprietaria, con condanna della convenuta al pagamento del valore dei beni non rinvenuti in sede di sequestro e al risarcimento del danno in suo favore, per il mancato godimento dei mobili, in misura pari ad € 150.000,00. Nel contraddittorio con la Nuova Roma, che pure aveva proposto domanda riconvenzionale condizionata, chiedendo la condanna della società Nushi Pavlina e C. s.a.s. e di P N, in solido, al pagamento della somma di € 33.029,52, il Tribunale di Ravenna, con sentenza del 1.12.2010, dichiarò inammissibile la domanda attorea, giacché essa avrebbe dovuto proporsi ai sensi dell'art. 619 c.p.c. P N, in proprio e n.q., propose dunque gravame, che venne accolto dalla Corte d'appello di Bologna con sentenza del 18.10.2018. Nel riformare la prima decisione, la Corte osservò che la Nushi Pavlina s.a.s., con la domanda introduttiva del giudizio, aveva 3 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 chiesto riconoscersi l'illegittimità del provvedimento di assegnazione dei beni mobili in sede di pignoramento mobiliare, sul presupposto del vantato diritto di proprietà in forza del contratto di cessione di ramo d'azienda registrato il 9.8.2002;
che la Nuova Roma aveva riconosciuto espressamente la proprietà in capo alla Nushi Pavlina s.a.s. nella comparsa di costituzione e risposta di primo grado, ritenendo però che la stessa cessione non le fosse opponibile in quanto non era stata effettuata la comunicazione ad essa locatrice ai sensi dell'art. 36 della legge n. 392/1978;
che dunque la Nuova Roma non aveva il diritto di chiedere l'assegnazione dei beni al g.e., né questi avrebbe potuto conseguentemente disporre (e men che meno accogliere l'istanza di riassunzione della procedura esecutiva, una volta dichiarata l'improcedibilità per effetto del fallimento dell'esecutata Frontali s.r.l.);
che P N era ben a conoscenza dell'esistenza della procedura esecutiva mobiliare, e quindi avrebbe potuto proporre l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., in sua pendenza;
che, tuttavia, ciò non era avvenuto, ma comunque, per il combinato disposto degli artt. 2920 c.c. e 620 c.p.c., il terzo proprietario può esercitare l'azione ordinaria per l'accertamento della proprietà dei beni mobili assegnati al creditore procedente in mala fede. Su tali premesse, rilevata l'indubbia mala fede della Nuova Roma (ossia, la consapevolezza dell'altrui proprietà dei beni, rispetto al proprio debitore), la Corte felsinea – in riforma della prima decisione – accolse la domanda attorea, ordinando all'appellata la “immissione nel possesso dei beni sequestrati” in favore della Nushi Pavlina s.a.s.;
la Nuova Roma venne anche condannata al risarcimento dei danni per il mancato utilizzo dei beni mobili, pari ad € 1.000,00 per ciascun anno di mancato godimento, dalla data di 4 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 assegnazione fino alla sentenza, oltre accessori, con rigetto sia delle restanti domande della stessa appellante, sia della domanda riconvenzionale di Nuova Roma. Avverso detta sentenza, ricorre ora per cassazione la Nuova Roma s.a.s., sulla base di formali quattro motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso Nushi Pavlina & C. s.a.s. e P N in proprio. La trattazione è stata fissata ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. e non sono state depositate conclusioni dal P.G. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1 – Con il primo motivo si denuncia la falsa applicazione degli artt. 5, 36 e 55 della legge n. 392/1978, nonché degli artt. 658 c.p.c. e 1453 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto efficace, nei confronti del locatore, la cessione d'azienda operata dall'originario conduttore nei confronti della Nushi Pavlina s.a.s., senza tener conto dell'intervenuta risoluzione del contratto di locazione commerciale determinata dalla convalida di sfratto, vicenda comunque antecedente alla propria presunta acquisizione della conoscenza dell'altrui proprietà dei beni pignorati e ad essa ricorrente assegnati. 1.2 – Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 della legge n. 392/1978, nonché degli artt. 619 e 620 c.p.c. e 2920 c.c., e ancora violazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per aver la Corte d'appello ritenuto che la mancata comunicazione al locatore della cessione d'azienda, da parte del conduttore, determina la sola inopponibilità della cessione del contratto di locazione, fermi gli effetti sulla 5 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 proprietà dei beni aziendali. Sostiene la ricorrente che, invece, la cessione dell'azienda e la cessione del contratto di locazione integrano una sola operazione economica, donde l'indispensabilità della comunicazione al locatore ex art. 36 cit., anche ai fini dell'opponibilità degli effetti traslativi, essendo peraltro irrilevante che la conoscenza acquisita aliunde dal locatore possa spiegare effetti, giacché in tal caso occorre che la cessione stessa venga da questi accettata, ex art. 1407 c.c. Né è possibile effettuare una simile comunicazione dopo l'intervenuta convalida di sfratto, avendo questa determinato la risoluzione del contratto. Pertanto, la Corte d'appello non avrebbe potuto considerare essa ricorrente come creditore assegnatario in mala fede. Sotto altro profilo la ricorrente censura la decisione d'appello per non aver ribadito la valutazione di inammissibilità della domanda attorea già effettuata in primo grado, e ciò in quanto la Nushi Pavlina s.a.s. non aveva proposto l'opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., benché quest'ultima fosse senz'altro a conoscenza della pendenza dell'esecuzione;
sostiene la Nuova Roma che la pretesa proprietaria, ai sensi dell'art. 620 c.p.c., avrebbe potuto, al più, rivalersi sulla somma ricavata, purché entro la chiusura della procedura. Aggiunge che, ai sensi dell'art. 2926 c.c., il terzo preteso proprietario dei beni mobili può rivolgersi all'assegnatario di buona fede entro 60 giorni dall'assegnazione, sicché l'opposizione tardiva ex art. 620 c.p.c. sarebbe comunque non proponibile (anche se l'assegnatario fosse in mala fede), perché l'assegnazione definisce il procedimento esecutivo. 1.3 – Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la 6 N. 7988/19 R.G. Numero registro generale 7988/2019 Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Corte felsinea pronunciato sulla domanda di accertamento della proprietà dei Data pubblicazione 16/05/2023 beni mobili assegnati al creditore procedente di mala fede, in assenza di specifica domanda della Nushi Pavlina & C. s.a.s. 1.4 – Con il quarto motivo, infine, si denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 e 156, comma 2, c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per aver la Corte d'appello rigettato la domanda riconvenzionale condizionata proposta da essa ricorrente, con motivazione contraddittoria. 2.1 – Preliminarmente, va rilevata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata dalla ricorrente in uno con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., giacché nel giudizio di legittimità le parti, ove non abbiano già allegato i documenti all'atto del deposito del ricorso o del controricorso, possono sì provvedervi – nei ristretti limiti di ammissibilità di cui all'art. 372 c.p.c., nel testo anteriore a quello introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 -, ma sono tenute a notificare alle altre parti un elenco, il che nella specie non risulta essere avvenuto. In proposito, il Collegio rileva che è applicabile il testo dell'art. 372 c.p.c. anteriore alla sostituzione operata dal d.lgs. n. 149 del 2022, giacché l'art. 35, comma 7 dello stesso d.lgs. ha disposto l'applicabilità dell'art. 372 nuovo testo anche ai giudizi di cassazione già pendenti alla data del 1° gennaio 2023 – come quello in decisione – ma solo nel caso di decreto di fissazione dell'udienza o adunanza camerale dopo quella data. Nella specie la trattazione del presente ricorso è stata fissata prima del 1° gennaio 2023. 2.2 – Sempre in via preliminare, occorre mettere ordine nella complessa (e confusa) vicenda processuale che occupa, al solo scopo di meglio chiarire i 7 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 confini della presente decisione, resa nei limiti di quanto devoluto alla Corte e ferme le preclusioni già verificatesi. Non v'è dubbio, infatti, che la procedura esecutiva mobiliare N. 436/2004 R.G.E., avviata da Nuova Roma dinanzi al Tribunale di Ravenna con atto di pignoramento del 21.5.2004 in danno della conduttrice Frontali s.r.l., avrebbe dovuto dichiararsi improcedibile ai sensi dell'art. 51 l.fall., essendo sopravvenuto il fallimento della debitrice esecutata e non essendovi spazio né per l'interruzione del processo (istituto non applicabile al procedimento esecutivo – ex plurimis, da ultimo, Cass. n. 37729/2022), né tampoco per una sua riassunzione ad opera del procedente, come invece avvenuto nella specie. Peraltro, trattandosi di fallimento dichiarato prima della riforma di cui al d.lgs. n. 5/2006, non avrebbe comunque potuto venire in rilievo l'art. 107, comma 6, l.fall. modificato (che appunto equipara le procedure esecutive singolari pendenti, mobiliari o immobiliari, ai fini del subentro ex lege del curatore nella posizione del creditore pignorante – v. Cass. n. 25802/2015): poiché il previgente art. 107, comma 1, l.fall., prevedeva il subentro automatico del curatore nelle sole procedure esecutive immobiliari, ma non anche nelle procedure singolari aventi ad oggetto beni mobili, la declaratoria di improcedibilità, nel caso che occupa, era dunque assolutamente necessitata. In tutta evidenza, quindi, il provvedimento con cui il g.e. assegnò i beni pignorati in danno della Frontali s.r.l. alla procedente Nuova Roma (a prescindere dalla questione di fondo circa l'effettività titolarità di detti beni, che peraltro era nota allo stesso g.e., come pure evidenziato nella sentenza impugnata, a p. 6), si pone assolutamente al di fuori dello schema legale, e la sua adozione ha dato la 8 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023 Numero di raccolta generale 13362/2023 Data pubblicazione 16/05/2023 stura ad un lunghissimo contenzioso che non avrebbe avuto ragion d'essere, per come dipanatosi;
ciò tanto più che lo stesso g.e. provvide all'assegnazione in via immediata (ossia, senza previamente fissare la vendita), benché i beni pignorati non rientrassero tra quelli previsti dall'art. 529, comma 2, c.p.c., né tantomeno tra quelli di cui all'art. 539, comma 2, c.p.c. Quanto precede si evidenzia non senza qui ribadire la sicura ammissibilità dell'istanza di assegnazione di beni mobili in caso di esito negativo della vendita, pur a seguito della modifica dell'art. 538 c.p.c. operata dalla legge n. 52/2006 (v. Cass. n. 15596/2019, non massimata), tanto più che nella specie il pignoramento venne eseguito dalla Nuova Roma in data 21.5.2004, e dunque nell'egida del previgente art. 538, comma 2, c.p.c., che tanto esplicitamente prevedeva. In ogni caso, il provvedimento di assegnazione dell'11.10.2004 non venne opposto da alcuno, ex art. 617 c.p.c., né contro di esso reagì per tempo la pretesa effettiva proprietaria, ossia la società Nushi Pavlina & C. s.a.s., sicché esso definì il procedimento esecutivo (non risultando essersi resa necessaria alcuna fase distributiva, anzi essendo essa di per sé esclusa dall'intervenuto fallimento della società esecutata), e divenne così inoppugnabile: esso dev'essere dunque assunto in quanto tale, nella disamina dei motivi di ricorso, come meglio si vedrà infra. 3.1 – Ciò posto, vanno esaminate congiuntamente, perché connesse, le censure avanzate col primo mezzo e col primo profilo del secondo mezzo;
esse sono infondate. Con dette doglianze, la Nuova Roma contesta, sotto vari profili, la lettura data dalla Corte d'appello alla mancata comunicazione della cessione del ramo 9 Numero registro generale 7988/2019 N. 7988/19 R.G. Numero sezionale 639/2023