Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2021, n. 06308

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/03/2021, n. 06308
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06308
Data del deposito : 8 marzo 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

guente Ud. 11/11/2020 SENTENZA PU sul ricorso 18333-2017 proposto da: A A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CHIANA

48, presso lo studio dell'avvocato A P, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato E M;

- ricorrente -

contro 2020 REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro 2452 tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLE MILIZIE

34, presso lo studio dell'avvocato D P, rappresentata e difesa dall'avvocato A F;
con troricorrente - avverso la sentenza n. 1768/2016 della CORTE D'APPELLO di C, depositata il 13/01/2017 R.G.N. 1477/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2020 dal Consigliere Dott. A T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato FRANCESCO RONDINA per delega verbale Avvocato A P;
udito l'Avvocato R A per delega verbale Avvocato A F. N.R.G. 18333 2017 Fatti di causa 1. A A era stato nominato dirigente del Settore Operativo Trasporti con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Regione Calabria del 9.4.2003, cui aveva fatto seguito in data 23.4.2003 la stipula del contratto di lavoro di durata annuale, seguita, a sua volta, dalla stipula in data 15.10.2004 di un nuovo contratto di durata quinquennale.

2. La nuova Giunta, insediatasi nel 2005, con delibera n. 522 del 2 maggio 2005 in applicazione dell'art. 50 c. 6 dello Statuto della Regione Calabria, aveva stabilito che tutti i nuovi incarichi dirigenziali dovevano essere conferiti nei successivi 60 giorni e aveva dichiarato formalmente decaduti sia gli incarichi dirigenziali apicali che quelli non apicali, con decorrenza dalla data di insediamento della nuova Giunta;
con nota n. 16832 del 7.7.2005 all'A era stata comunicata la mancata riconferma dell'incarico dirigenziale.

3. L'A convenne in giudizio la Regione Calabria innanzi al Tribunale di Catanzaro per chiedere la dichiarazione di illegittimità della risoluzione anticipata dell'incarico dirigenziale e la condanna della Regione al risarcimento dei danni patrimoniali, quantificati in misura pari alle retribuzioni dovute fino alla scadenza pattuita dell'incarico, nella misura aggiornata agli aumenti contrattuali stabiliti in epoca successiva alla cessazione del rapporto;
aveva, inoltre, domandato la condanna della Regione al pagamento della indennità di risultato per gli anni 2005 e seguenti, dell'indennità di fine rapporto e del risarcimento del danno morale, professionale ed all'immagine.

4. La Regione Calabria, costituitasi in giudizio, eccepì la nullità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio sul rilievo che l'A, che non faceva parte del ruolo dirigenziale regionale, non era in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 c. 4 della L. R. 31/2012 e dall'art. 19 c. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001. 5. Il Tribunale, richiamò la sentenza della Corte Costituzionale n. 233 del 2006, nella parte in cui aveva circoscritto la compatibilità dell'art. 1 c. 6 della L.R. n. 12 del 2005 ai principi costituzionali alla sola ipotesi relativa agli incarichi dirigenziali apicali, e ritenuto che tale non fosse quello attribuito all'A, condannò la Regione al risarcimento dei danni patrimoniali, liquidandoli nella misura pari alle retribuzioni dovute fino alla naturale scadenza del contratto, e rigettò le altre domande. N.R.G. 18333 2017 6. La Corte di Appello di Catanzaro, adita in via principale dalla Regione Calabria ed in via incidentale dall'A, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto le domande proposte dall'A con il ricorso di primo grado.

7. Essa ha accolto l'eccezione di nullità del contratto stipulato con l'A, formulata dalla Regione nel giudizio di primo grado.

8. La Corte territoriale ha rilevato che la delibera della Giunta Regionale n. 277 dell'8.4.2003 di autorizzazione per il conferimento dell'incarico dirigenziale e i successivi contratti stipulati il 23.4.2003 ed il 15.10.2004 non contenevano alcuna motivazione in ordine alle ragioni che avevano indotto la Regione a conferire l'incarico dirigenziale a persona non inserita nei ruoli dell'Amministrazione ed ha evidenziato che questi ultimi si erano limitati a richiamare la delibera della Giunta n. 277 del 2003, nella quale era fatto mero riferimento al "curriculum vitae del dott. Andrea A dal quale si rileva che lo stesso riunisce i requisiti richiesti dalla vigente normativa per affidargli l'incarico e le funzioni di dirigente di settore".

9. Ha, quindi, ritenuto che la mancata motivazione era in contrasto: con l'art. 10 c. 4 della L.R. n. 31 del 2002 nella parte in cui disponeva che gli incarichi dirigenziali ai soggetti esterni "sono conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, in posizioni funzionali e in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca della docenza universitaria , delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato) con l'art. 19 c. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui stabiliva che gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all' art. 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti N.R.G. 18333 2017 fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate, per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore alla laurea specialistica o magistrale ovvero al diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999 n. 509. 10. La Corte territoriale, riconosciuto carattere imperativo alla disposizione contenuta nell"art. 19 c. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001 nella parte in cui impone l'obbligo di motivare in modo esplicito in ordine alla sussistenza dei presupposti enunciati nella medesima disposizione per l'attribuzione di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, ha ritenuto che la violazione della predetta disposizione di legge comportava la nullità dei contratti ai sensi dell'art. 1418 c. 1 c.c. 11. Ha desunto la nullità di questi ultimi anche dalla rilevata violazione delle disposizioni della legge regionale e della legge statale sui requisiti di qualificazione professionale richiesti da entrambe. 12. Ha rilevato che: era rimasta incontestata la circostanza, dedotta dalla Regione nella memoria difensiva, che l'A non possedeva alcun titolo di specializzazione post universitario;
l'insussistenza dei requisiti professionali era desumibile dal decreto dirigenziale n. 15577 del 2007 che aveva escluso l'A dalla partecipazione alle procedure concorsuali bandite nell'aprile 2007 per il conferimento di 45 posti di N.R.G. 18333 2017 dirigente regionale;
gli unici titoli post universitari posseduti erano costituiti da due attestati di partecipazione a corsi di perfezionamento che non soddisfacevano i requisiti di professionalità richiesti dalla legge regionale e dalla legge statale;
non risultava provato che la professionalità dell'A non fosse rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, come richiesto dal citato art. 19 c. 6 del d. Igs. n. 165 del 2001. 13. La Corte territoriale ha desunto dalla affermata nullità del contratto l'impossibilità di riconoscere il diritto alla prosecuzione del rapporto e l'infondatezza delle domande risarcitorie. 14. Avverso questa sentenza A Andrea ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso la Regione Calabria. Ragioni della decisione Sintesi dei motivi 15. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, "Violazione falsa applicazione di norme di diritto (art. 113 c.p.c.;
art. 360 n. 3 c.p.c.)". 16. Imputa alla Corte territoriale la lettura riduttiva della delibera di Giunta n. 277 dell'8.4.2003 e deduce che questa aveva dato atto che ...Considerato che l'Assessore e il dirigente generale del dipartimento trasporti sostengono che l'elevata professionalità del Dr. A può colmare la mancanza di adeguate figure tra gli attuali dirigenti nel settore Trasporti;
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi