Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/02/2021, n. 04804

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 23/02/2021, n. 04804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04804
Data del deposito : 23 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 29879-2019 proposto da: AMBILI MRIA GRAZIA, quale titolare delle imprese individuali Azienda Agricola A, nonché di Azienda agriturismo LA FAVELLA, elettivamente domiciliata in ROM, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati S M, A G l'A;

- ricorrente -

contro

PILOTTI MRIA ASSUNTA;
- intimata - avverso la sentenza n. 332/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata 1'11/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/02/2021 dal Consigliere Relatore Don. A P. Ric. 2019 n. 29879 sez. M3 - ud. 03-02-2021 -2- Rilevato che:

1. Nel 2008, M G A convenne in giudizio M A P al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti alla propria azienda agricola, adibita ad agricoltura biologica. In particolare, l'attrice dedusse che i lavori effettuati dalla convenuta, proprietaria del fondo confinante, avevano provocato un dissesto idrologico al proprio fondo, con conseguente smottamento di terra e scivolamento di detriti che comportarono la distruzione dell'orto biologico, delle piantagioni di lavanda e cedrina nonché lo stravolgimento dei confini tra i due fondi. L'A nel silenzio della convenuta introdusse un ricorso per A'1132 che si concluse con il riconoscimento della responsabilità della Pilotti in quanto i danni erano stati causati dalla mancanza di sistemazione idraulico-agraria e dall'errata coltivazione del vigneto da parte della convenuta presso il suo fondo e stimando un danno pari a circa 28.000 euro. Il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 575/2012 rigettò sia la domanda risarcitoria che la domanda di ripristino e riconfinamento presentate dall'attrice e compensò le spese di giudizio.
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