Cass. pen., sez. I, sentenza 12/12/2022, n. 46870
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RAZZANO DOMENICO nato a MADDALONI il 25/03/1973 avverso la sentenza del 03/03/2021 della CORTE MILITARE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere F F;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ENRICO G S che ha concluso chiedendo lette le conclusioni del Procuratore Generale Militare F U che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza della Corte militare d'appello, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale militare di Roma, l'imputato è stato condannato, riqualificata l'originaria imputazione da truffa consumata a truffa tentata, alla pena rideterminata in mesi 6 e giorni 20 di reclusione militare con le sanzioni accessorie e i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen. 1.1. L'imputato al fine di conseguire l'assegnazione di una posizione di impiego all'estero ha prodotto, dopo la scadenza del bando e apparentemente senza passare dalla prescritta scala gerarchica, due attestazioni, risultate false, le quali attestavano lo svolgimento di attività che potevano essere favorevolmente valutate ai fini del conseguimento di detta posizione. Dalle risultanze del processo risulta che, pur essendo state considerate dette false attestazioni, non avevano esplicato alcuna efficacia causale poiché la conoscenza della lingua inglese e il possesso di un adeguato profilo professionale avrebbero comunque consentito all'imputato di essere di fatto l'unico concorrente selezionabile. 2. Avverso detto provvedimento il R ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo dedotto, si denuncia la nullità della sentenza per travisamento della prova. Le dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio sarebbero state travisate nella parte in cui avrebbe ammesso di aver consegnato tali attestazioni al proprio Ente di appartenenza, circostanza smentita dalle acquisizioni documentali e testimoniali che non proverebbero detta allegazione. 2.2. Con il secondo motivo, si denuncia l'erronea applicazione degli artt. 56 cod. pen. e 234 cod. pen. mil . di pace sotto il titolo di tentativo punibile. Si sostiene che, non essendovi stata la prevista procedura comparativa (essendo stato l'imputato l'unico a dimostrare di essere in possesso di adeguata conoscenza della ad t41.- ticw lingua straniera richiesta), do>el3be escludersi la tipicità della condotta e la sua efficacia causale nella determinazione dell'evento. Si riportano giurisprudenza, ritenuta rilevante, sull'idoneità degli atti e l'univocità degli stessi secondo la teoria soggettiva e oggettiva. Si aggiunge che non essendo possibile stabilire chi e quando avrebbe trasmesso le false attestazioni l'azione contestata non sarebbe ( stata idonea a cagionare l'evento.
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