Cass. civ., sez. I, ordinanza 14/02/2018, n. 03601
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Testo completo
12 ORDINANZA sul ricorso 2833/2012 proposto da: F G, e G R - in proprio e nella qualità di Amministratore Unico di Meraklon S.p.a. in Amministrazione Straordinaria e di Meraklon Yarn S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, elettivamente domiciliati in Roma, Viale G. Mazzini n. 55, presso lo studio dell'avvocato G C, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati P R, R I, giusta procure speciali per Notaio avv. G P di F - Rep.n. 71948 del 4.5.2016 e Rep.n. 72066 del 23.6.2016;
- ricorrenti -
contro
Meraklon S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, e Meraklon Yarn S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, entrambe in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avvocato V G, rappresentate e difese dall'avvocato T F, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - nonché
contro
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 2 novembre 2011, la Corte d'appello di Perugia ha respinto, previa riunione, i reclami proposti, in proprio e nella qualità, dal procuratore speciale delle due società, nonché dall'ex amministratore, avverso l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con riguardo alla Meraklon s.p.a. ed alla Meraklon Yarn s.r.I., disposta con due decreti del Tribunale di Terni del 18 luglio 2011. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) la tardività, peraltro allegata solo in via di "supposizione", del deposito della relazione del commissario giudiziale è rimasta senza rilievo, trattandosi di termine meramente ordinatorio;
b) non vi è prova della dedotta irrealizzabilità del piano di risanamento;
c) i motivi concernenti la possibilità di dichiarare le due società insolventi sono inammissibili, essendo rivolte alla sentenza con cui il tribunale provvide a dichiarare tale stato;
d) del tutto perplessi e contraddittori sono i restanti motivi, posto che da un lato di afferma che sarebbe impossibile il riequilibrio economico
- ricorrenti -
contro
Meraklon S.p.a. in Amministrazione Straordinaria, e Meraklon Yarn S.r.l. in Amministrazione Straordinaria, entrambe in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, Via Silvio Pellico n. 24, presso lo studio dell'avvocato V G, rappresentate e difese dall'avvocato T F, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrenti -
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - nonché
contro
Pubblico Ministero presso il Tribunale di Terni;
- intimato -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositato il 02/11/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2017 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 2 novembre 2011, la Corte d'appello di Perugia ha respinto, previa riunione, i reclami proposti, in proprio e nella qualità, dal procuratore speciale delle due società, nonché dall'ex amministratore, avverso l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ai sensi del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, con riguardo alla Meraklon s.p.a. ed alla Meraklon Yarn s.r.I., disposta con due decreti del Tribunale di Terni del 18 luglio 2011. Ha ritenuto la corte territoriale, per quanto ancora rileva, che: a) la tardività, peraltro allegata solo in via di "supposizione", del deposito della relazione del commissario giudiziale è rimasta senza rilievo, trattandosi di termine meramente ordinatorio;
b) non vi è prova della dedotta irrealizzabilità del piano di risanamento;
c) i motivi concernenti la possibilità di dichiarare le due società insolventi sono inammissibili, essendo rivolte alla sentenza con cui il tribunale provvide a dichiarare tale stato;
d) del tutto perplessi e contraddittori sono i restanti motivi, posto che da un lato di afferma che sarebbe impossibile il riequilibrio economico
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