Cass. civ., sez. VI, ordinanza 20/04/2022, n. 12541
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 32222/2020 per regolamento necessario di competenza proposto da: B C, elettivamente domiciliata in ROMA, Via della Giuliana n. 80, presso lo studio dell'avvocato V N, rappresentata e difesa dall'avvocato A S;- ricorrente -contro Apulia Prontoprestiti srl, - intimata - Avverso ordinanza del Tribunale di Foggia, depositata il 20/11/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. G I. FATTI DI CAUSA C Brunella propone, con ricorso notificato il 15/12/2020, regolamento di competenza, ex art. 42 c.pc., affidato ad unico motivo, nei confronti della Apulia Prontoprestito srl in liquidazione (che non svolge difese), avverso ordinanza del Tribunale di Foggia, depositata il 20/11/2020 e comunicata in pari data, con la quale, in controversia promossa, ex art.702 bis c.p.c., dalla C, qualificatasi consumatore, nei confronti della società Apulia, con sede in San Severo (FG), per sentirla condannare alla consegna della documentazione attinente il contratto di cessione del quinto dello stipendio, con decorrenza 1/5/2009, per un totale di C 29.760,00 e durata di 120 mesi, il giudice adito si è dichiarato incompetente territorialmente a favore del Tribunale di Taranto, foro del consumatore-ricorrente, ivi residente, essendo il foro suddetto esclusivo, inderogabile, salvo clausola in deroga oggetto di specifica trattativa, e rilevabile d'ufficio . Il PG ha reso parere di accoglimento del regolamento poiché la violazione del foro del consumatore non è deducibile laddove lo stesso consumatore abbia adito un giudice diverso da quello dinanzi al quale la controversia avrebbe dovuto essere promossa ex art.33, comma 2, d.lgs. 206/2005. La ricorrente ha depositato memoria.
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