Cass. pen., sez. V, sentenza 12/01/2023, n. 00839
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Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M R nato a PESCARA il 03/05/1989 avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere A G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A V che ha concluso chiedendo udito il difensore IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di L'Aquila confermava la sentenza con cui il tribunale di Pescara, in data 8.2.2018, aveva condannato M R alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 582, c.p., in rubrica ascrittogli. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, lamentando: 1) vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale ha omesso di fornire risposta ai rilievi articolati dall'appellante, con cui si evidenziava come l'unico testimone a carico, V V, ha negato di aver assistito al colpo presuntivamente sferrato contro la persona offesa, riferendo di avere solo udito il colpo e, quindi, di aver notato il M a terra;2) violazione di norme processuali, in quanto la decisione dei giudici di merito si fonda sugli esiti di un riconoscimento fotografico operato dalla polizia giudiziaria da ritenersi, tuttavia, nullo per violazione dell'art. 213, c.p.p., senza tacere che la corte di appello ha omesso di valutare l'attendibilità del riconoscimento, passaggio necessario specie quando, come nel c:aso in esame, l'identificazione sia avvenuta a distanza di alcuni giorni dal verificarsi dei fatti;3) violazione di legge e vizio di motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p. 3. Con requisitoria scritta del 25.8.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Certe di cassazione chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile. Con conclusioni scritte del 20.9.2022 il difensore dell'imputato, avv. Pasquale D'Incecco, nel reiterare le indicate doglianze, insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché fondato su censure manifestamente infondate, di merito e del tutto generiche, non scrutinabili in questa sede di legittimità, che si risolvono, peraltro, anche nella semplice reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, cori la cui motivazione sul punto il ricorrente in realtà non si confronta, dovendosi, pertanto, le stesse considerare non specifiche ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710). La corte territoriale, invero, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui le dichiarazioni accusatorie della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato (cfr. Cass., sez. un., 19/07/2012, n. 41461, rv. 253214), senza bisogno di riscontri esterni, ha posto a fondamento della propria decisione le dichiarazioni della persona offesa (non formanti oggetto di specifiche censure da parte del ricorrente), M Federico, che ha ribadito in termini di certezza il riconoscimento fotografico del proprio aggressore nella persona del M, operato nel corso delle indagini preliminari, innanzi alla polizia giudiziaria E, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, i riconoscimenti fotografici effettuati durante le indagini di polizia giudiziaria, e i riconoscimenti informali dell'imputato operati dai testi in dibattimento, costituiscono accertamenti di fatto utilizzabili nel giudizio in base ai principi della non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice. In motivazione, la Suprema Corte ha tra l'altro precisato che il momento ricognitivo costituisce parte integrante della testimonianza, di tal che l'affidabilità e la valenza probatoria dell'individuazione informale discendono dall'attendibilità accordata al teste ed alla deposizione dal medesimo resa, valutata alla luce del prudente apprezzamento del giudice che, ove sostenuto da congrua motivazione, come nel caso in esame, in cui la corte di appello ha sottolineato la mancanza di elementi che inducano a dubitare del riconoscimento operato dal M in termini di certezza, non è sindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, Rv. 262908;Sez. 5, n. 6456 del 01/10/2015, Rv. 266023). La corte di appello, peraltro, con logico argomentare, si è soffermata anche sul contributo narrativo fornito dal V, evidenziando come quest'ultimo, pur non avendo assistito all'aggressione, avesse comunque visto il M immediatamente prima dei fatti e di avere notato la presenza dei soli M e M, dopo aver sentito il rumore dello schiaffo, nonché sulle giustificazioni fornite dalla persona offesa a proposito del fatto di essersi recata solo il mattino successivo al pronto soccorso, essendosi il M accorto solo in quel momento della gravità delle conseguenze dello schiaffo al volto ricevuto per mano del prevenuto. Sicché i rilievi articolati al riguardo dal M appaiono anche di natura meramente fattuale. Immune dai denunciati vizi appare la motivazione della corte territoriale in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, c.p., e delle circostanze attenuanti generiche, fondato sulla gravità del fatto, desunta dalle modalità dell'azione criminosa e dalla entità delle lesioni inflitte alla persona offesa, giudicate guaribili in trenta giorni (frattura completa dell'angolo mandibolare sinistro e della mandibola destra), Al riguardo è sufficiente osservare che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una serie di condivisibili arresti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità. Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, il giudice è tenuto, pertanto, a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass,, Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674;Cass.,, Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). A tanto ha provveduto, come si è visto, la corte territoriale, facendo, peraltro, anche buon governo dei principi affermati dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego delle circostanze attenuanti generiche anche solo sulla base della gravità della condotta (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172;Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).
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