Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/05/2021, n. 17405
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Testo completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TERRAZZINO GIUSEPPE VINCENZO nato a RAFFADALI il 12/06/1964 avverso la sentenza del 02/07/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO L TA;
N. 4)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'imputato in epigrafe è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Per completezza, vale rammentare che l'invocata applicazione dell'art. 131-bis c.p., è già stata sottoposta al giudice del merito che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola, facendo buon uso dei principi affermati da questa Corte, in virtù dei quali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) i quali, nella specie, hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) (v. anche Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/06/2020- Rv. 279112). Nella specie, il giudice, ben adempiendo al dictum rescindente, ha congruamente motivato il diniego ritenendo che il ricorrente «aveva un
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO L TA;
N. 4)
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall'imputato in epigrafe è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Per completezza, vale rammentare che l'invocata applicazione dell'art. 131-bis c.p., è già stata sottoposta al giudice del merito che ha, incensurabilmente, escluso l'applicabilità dell'istituto in parola, facendo buon uso dei principi affermati da questa Corte, in virtù dei quali, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto dei parametri di cui all'art. 133 c.p. (cfr. Sez. Un., n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) i quali, nella specie, hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità della condotta, esiguità del danno) (v. anche Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020 Ud. -dep. 05/06/2020- Rv. 279112). Nella specie, il giudice, ben adempiendo al dictum rescindente, ha congruamente motivato il diniego ritenendo che il ricorrente «aveva un
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