Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02108

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02108
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02108
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da INGENITO ALFONSO n. a Napoli il 31/1/1958 avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze resa in data 16/3/2021 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23,comma 8, DL 137/2020;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A M D S;
letta la requisitoria del P.G., dott. L G, che ha concluso per la riqualificazione del fatto ex art. 712 cod.pen. e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione lette le conclusioni scritte del difensore, Avv. D F

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione del locale Tribunale che, in data 14/7/2017, aveva riconosciuto l'Ingenito colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 267,00 di multa.

2.Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. D F, il quale ha dedotto:

2.1 la violazione d dell'art. 23 bis D.L. n. 137/2020 e la nullità della sentenza ex art. 178, lett. c) cod.proc.pen. Il difensore denunzia che, pur avendo presentato tempestiva richiesta di discussione orale, il giudizio d'appello nei confronti del ricorrente si è svolto in camera di consiglio senza l'intervento delle parti sull'erroneo presupposto dell'assenza di istanza di trattazione nelle forme ordinarie. Aggiunge che la sentenza impugnata dà atto della presentazione di conclusioni scritte da parte del difensore, mai rassegnate, essendo stati, invece, depositati motivi nuovi nei quali, peraltro, si preannunziava la richiesta di trattazione orale dell'impugnazione e si formulava domanda di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire documentazione relativa al percorso di recupero intrapreso dall'imputato, documentazione che -sebbene ritualmente trasmessa- non è stata inserita nel fascicolo processuale e sulla quale la Corte ha omesso di pronunziare. Pertanto il difensore insiste per l'annullamento della sentenza impugnata siccome affetta da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett. c), cod.proc.pen.
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