Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 04515
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO SERGIO nato a COLLEFERRO il 10/09/1975 avverso l'ordinanza del 01/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG
PIETRO MOLINO
Lc.c'-e-u, d-K-) i -3 )1 3 'i- \d") udito il difensore i 7.-Y> "-D ej," 1k' j C-n:-.1 3
RITENUTO IN FATTO
1. G S ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 1/4/2022 ha confermato l'ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal clan D'Amico- Mazzarella operante in Napoli, Quartiere di San Giovanni a Teduccio, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse (capo A) e con riguardo al delitto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo B).
2. Deduce il ricorrente:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la misura cautelare si fonda sul mero sillogismo secondo il quale avendo il G, predisposti dei bonifici quale dipendente della società Famar Vini - peraltro nell'arco di soli 5 mesi e per una causa contrattuale afferente ad un atto negoziale intercorso tra il suo datore di lavoro e la Henea srl - perciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita con la consapevolezza -quantomeno nella forma del dolo eventuale - dell'origine delittuosa del denaro. Elemento soggettivo, peraltro, individuato sull'interpretazione di conversazioni intercettate fra l'indagato e il M che attesterebbero la consegna di denaro desunta e mai riscontrata considerato che non vi è prova in atti di tale azione. Sottolinea anche come il presunto coinvolgimento dell'indagato è stato ricavato da sillogismi e presunzioni che riguardano fatti comunque risalenti nel tempo che non hanno avuto ulteriori sviluppi investigativi anche a seguito di attente e mirate indagini, con la conseguenza che non sussiste il concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. Sostiene anche che non sono state considerate le deduzioni difensive che avrebbero fornito una spiegazione diversa da quella descritta con riguardo alla ragione degli incontri e delle telefonate intercorse tra l'indagato e il produttore cinematografico e tra l'indagato e il M e comunque non hanno tenuto conto che gli importi tra le somme bonificate e quelle che avrebbero apoditticamente riconsegnato non coincidono. In sintesi, si sostiene che il G non aveva alcuna consapevolezza dei rapporti e degli altri scopi che potevano sussistere da parte del produttore. Lamenta anche che non vi è stata una corretta valutazione delle chiamate in correità di M e Belardi e che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria depositata all'udienza camerale;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione per avere immotivatamente ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze del pericolo di reiterazione 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata esposizione delle ragioni per le quali non sarebbe ipotizzabile l'applicazione della sospensione condizionale della pena visto che è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.;
2.4. mancata motivazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente .
3. Nel caso in esame .il Tribunale del Riesame ha dato conto che le emergenze investigative permettevano di attribuire a M la veste di raccoglitore di ingenti somme di denaro da riciclare per conto del clan di
lette/sentite le conclusioni del PG
PIETRO MOLINO
Lc.c'-e-u, d-K-) i -3 )1 3 'i- \d") udito il difensore i 7.-Y> "-D ej," 1k' j C-n:-.1 3
RITENUTO IN FATTO
1. G S ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 1/4/2022 ha confermato l'ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal clan D'Amico- Mazzarella operante in Napoli, Quartiere di San Giovanni a Teduccio, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse (capo A) e con riguardo al delitto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo B).
2. Deduce il ricorrente:
2.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la misura cautelare si fonda sul mero sillogismo secondo il quale avendo il G, predisposti dei bonifici quale dipendente della società Famar Vini - peraltro nell'arco di soli 5 mesi e per una causa contrattuale afferente ad un atto negoziale intercorso tra il suo datore di lavoro e la Henea srl - perciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita con la consapevolezza -quantomeno nella forma del dolo eventuale - dell'origine delittuosa del denaro. Elemento soggettivo, peraltro, individuato sull'interpretazione di conversazioni intercettate fra l'indagato e il M che attesterebbero la consegna di denaro desunta e mai riscontrata considerato che non vi è prova in atti di tale azione. Sottolinea anche come il presunto coinvolgimento dell'indagato è stato ricavato da sillogismi e presunzioni che riguardano fatti comunque risalenti nel tempo che non hanno avuto ulteriori sviluppi investigativi anche a seguito di attente e mirate indagini, con la conseguenza che non sussiste il concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. Sostiene anche che non sono state considerate le deduzioni difensive che avrebbero fornito una spiegazione diversa da quella descritta con riguardo alla ragione degli incontri e delle telefonate intercorse tra l'indagato e il produttore cinematografico e tra l'indagato e il M e comunque non hanno tenuto conto che gli importi tra le somme bonificate e quelle che avrebbero apoditticamente riconsegnato non coincidono. In sintesi, si sostiene che il G non aveva alcuna consapevolezza dei rapporti e degli altri scopi che potevano sussistere da parte del produttore. Lamenta anche che non vi è stata una corretta valutazione delle chiamate in correità di M e Belardi e che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria depositata all'udienza camerale;
2.2. violazione di legge e vizio della motivazione per avere immotivatamente ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze del pericolo di reiterazione 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata esposizione delle ragioni per le quali non sarebbe ipotizzabile l'applicazione della sospensione condizionale della pena visto che è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.;
2.4. mancata motivazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.
2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente .
3. Nel caso in esame .il Tribunale del Riesame ha dato conto che le emergenze investigative permettevano di attribuire a M la veste di raccoglitore di ingenti somme di denaro da riciclare per conto del clan di
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