Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 04515

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 02/02/2023, n. 04515
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04515
Data del deposito : 2 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GALLO SERGIO nato a COLLEFERRO il 10/09/1975 avverso l'ordinanza del 01/04/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNA VERGA;
lette/sentite le conclusioni del PG

PIETRO MOLINO

Lc.c'-e-u, d-K-) i -3 )1 3 'i- \d") udito il difensore i 7.-Y> "-D ej," 1k' j C-n:-.1 3

RITENUTO IN FATTO

1. G S ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Roma che il 1/4/2022 ha confermato l'ordinanza del Gip che ha applicato nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, con riguardo al delitto di cui all'art. 648-bis cod. pen. per essersi, unitamente ad altri soggetti avendo la disponibilità di ingenti somme di denaro contante provenienti da attività illecite gestite dal clan D'Amico- Mazzarella operante in Napoli, Quartiere di San Giovanni a Teduccio, adoperato a ripulire e ad investire in attività economiche e produttive tali risorse (capo A) e con riguardo al delitto di cui all'art. 2 D.L.vo n. 74/2000 (capo B).

2. Deduce il ricorrente:

2.1. violazione di legge e vizio della motivazione. Sostiene che la misura cautelare si fonda sul mero sillogismo secondo il quale avendo il G, predisposti dei bonifici quale dipendente della società Famar Vini - peraltro nell'arco di soli 5 mesi e per una causa contrattuale afferente ad un atto negoziale intercorso tra il suo datore di lavoro e la Henea srl - perciò solo avrebbe riciclato denaro di provenienza illecita con la consapevolezza -quantomeno nella forma del dolo eventuale - dell'origine delittuosa del denaro. Elemento soggettivo, peraltro, individuato sull'interpretazione di conversazioni intercettate fra l'indagato e il M che attesterebbero la consegna di denaro desunta e mai riscontrata considerato che non vi è prova in atti di tale azione. Sottolinea anche come il presunto coinvolgimento dell'indagato è stato ricavato da sillogismi e presunzioni che riguardano fatti comunque risalenti nel tempo che non hanno avuto ulteriori sviluppi investigativi anche a seguito di attente e mirate indagini, con la conseguenza che non sussiste il concreto pericolo che l'indagato, se lasciato in libertà, possa commettere altri gravi delitti della stessa specie. Sostiene anche che non sono state considerate le deduzioni difensive che avrebbero fornito una spiegazione diversa da quella descritta con riguardo alla ragione degli incontri e delle telefonate intercorse tra l'indagato e il produttore cinematografico e tra l'indagato e il M e comunque non hanno tenuto conto che gli importi tra le somme bonificate e quelle che avrebbero apoditticamente riconsegnato non coincidono. In sintesi, si sostiene che il G non aveva alcuna consapevolezza dei rapporti e degli altri scopi che potevano sussistere da parte del produttore. Lamenta anche che non vi è stata una corretta valutazione delle chiamate in correità di M e Belardi e che non è stata fornita adeguata risposta alla memoria depositata all'udienza camerale;

2.2. violazione di legge e vizio della motivazione per avere immotivatamente ritenuto la custodia cautelare in carcere quale unica misura idonea a salvaguardare le esigenze del pericolo di reiterazione 2.3. violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata esposizione delle ragioni per le quali non sarebbe ipotizzabile l'applicazione della sospensione condizionale della pena visto che è stata esclusa l'aggravante di cui all'articolo 416-bis.1 cod. pen.;

2.4. mancata motivazione delle ragioni per cui le esigenze cautelari non potevano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico e versato in fatto.

2. Con riguardo alla gravità indiziaria deve rilevarsi che in tema di misure cautelari personali, la valutazione del peso probatorio degli indizi è compito riservato al giudice di merito e, in sede di legittimità, tale valutazione può essere contestata unicamente sotto il profilo della sussistenza, adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, mentre sono inammissibili, viceversa, le censure, che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate da detto decidente .

3. Nel caso in esame .il Tribunale del Riesame ha dato conto che le emergenze investigative permettevano di attribuire a M la veste di raccoglitore di ingenti somme di denaro da riciclare per conto del clan di camorra D'Amico-Mazzarella. Il modus operandi era quello di ritirare il denaro in contanti da Varlese Salvatore e Sanges Giovanni attraverso viaggi, spesso svolti dallo stesso M, e di consegnare il denaro prelevato alla società Femar Vini srl nelle mani di G S, anche in ora notturna, che provvedeva personalmente al trasferimento del denaro alla società Henea production srl che a sua volta trasferiva la provvista a società operanti nel napoletano controllate dal clan tra cui Union film srl ed Egorà sas. L'attività di intercettazione trovava riscontro negli accertamenti finanziari svolti dalla Guardia di finanza che appurava l'iniziale sottoscrizione in data 16 giugno 2020 di un contratto di product placement del film lungometraggio dal titolo "L'amore rende belli" tra la Femar Vini srl e la Henea production srl in cui era pattuito il pagamento da parte della prima in favore della seconda di un milione di euro da corrispondersi nell'anno 2020, nonché la successiva sottoscrizione tra le stesse parti in data 21/07/2020 di altro contratto, a rettifica di quello prima indicato, relativo al medesimo fine in cui si prevedeva di aumentare il corrispettivo da versare alla Henea ad euro 1.250.000, di cui 250.000 già versati, e di posticipare il pagamento dell'importo residuo nel corso dell'anno 2021. L'opera da realizzare era già stata oggetto di rappresentazione nel 2018. Il 28/07/2020 le due società sottoscrivevano un ulteriore contratto avente ad oggetto altro film dal titolo "All'alba perderò" per un importo di euro un milione da corrispondersi nel corso del 2020. L'opera risultava oggetto di rappresentazione nel 2017. A fronte di tali contratti di sponsorizzazione la Fernar Vini annotava in contabilità le fatture emesse dalla Henea production. I pagamenti connessi alle fatture risultavano tutti effettuati a mezzo di bonifici bancari dalla Femar Vini alla Henea production. Secondo gli accertamenti svolti dalla Guardia di finanza il volume di tale operazione non appariva conferente con la situazione fiscale reddituale della Henea production, società che non disponeva di una realtà aziendale cioè di strutture, risorse umane professionali e strumentali adeguate rispetto alle operazioni fatturate, oltre a non essere in regola con le dichiarazioni in materia di imposte dirette. Veniva infatti accertata l'assenza di una struttura logistica operativa riconducibile a tale società che era priva di utenze telefoniche e energia elettrica idrica gas e dotazioni strumentali. Lo stesso M ammetteva la sovrafatturazione in relazione ai contratti intercorsi tra Henea production e la Femar Vini. Così come attraverso l'analisi dei flussi finanziari delle società si riscontrava che immediatamente dopo ogni pagamento disposto dalla Femar la Henea eseguiva pagamenti verso presunti fornitori che svolgevano attività che non si conciliavano con la produzione di opere audiovisive ed esercitavano l'attività in evasione di imposta.Il quadro probatorio si completava con le dichiarazioni del collaboratore di giustizia D'Amico Umberto che ha confermato che il denaro investito dal M proveniva da Napoli ed era fornito dal clan D'Amico-Mazzarella. Si trattava di denaro proveniente dallo spaccio di droga che costituiva la principale attività svolta dal gruppo. Riteneva il tribunale inconsistenti le deduzioni difensive relative al fatto che il G si era limitato a predisporre bonifici solo in favore della Henea production e non anche in favore della Union srl e la ulteriore circostanza che tali bonifici erano stati effettuati dopo l'emissione di regolare fattura da parte di M Daniele in favore della Femar Vini quale corrispettivo di un reale contratto di sponsorizzazione per la realizzazione dell'opera filmica "All'alba perderò" perché il contratto di sponsorizzazione per la realizzazione del film era proprio lo schermo attraverso il quale giustificare l'emissione delle fatture da parte di Henea production verso la Femar e i bonifici della Femar a favore dell'Henea. In sintesi, secondo il tribunale il tracciamento di tale operazione, lungi da rappresentare, come vorrebbe la difesa del G, un elemento dal quale ricavare la legittimità delle operazioni realizzate, rappresenta proprio la modalità della ripulitura del denaro proveniente dall'attività illecita gestita dal clan. Con riguardo alla consapevolezza del G della provenienza delittuosa di tali somme vengono indicate non solo le conversazioni intercettate tra l'indagato ed il M ma anche le modalità di presentazione delle somme e di consegna del denaro. Viene altresì indicato che in alcune circostanze, specificamente richiamate, la consegna del denaro contante al G, denaro prelevato nel napoletano, precede il bonifico.
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