Cass. pen., sez. IV, sentenza 23/01/2024, n. 7211
Sentenza
23 gennaio 2024
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23 gennaio 2024
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Massime • 1
L'attenuante dell'integrale riparazione del danno non è applicabile al reato di guida in stato di ebbrezza in caso di avvenuto risarcimento per le lesioni che ne sono conseguite, in quanto la causazione delle stesse, pur se possibile conseguenza della condotta di guida in stato di alterazione, non costituisce effetto normale di tale reato secondo il criterio della cd. regolarità causale.
Sul provvedimento
Testo completo
0721 1-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 130/2024 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente- UP 23/01/2024 VINCENZO PEZZELLA R.G.N. 36922/2023 LOREDANA MICCICHE' ATTILIO MARI - Relatore MARINA CIRESE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AB nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ATTILIO MARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa il 02/11/2020 dal Tribunale di Ancona all'esito di giudizio abbreviato, ha rideterminato previa esclusione - dell'aggravante prevista dall'art.61, n.2, cod.pen. e previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in mesi otto di reclusione, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida per anni due e mesi sei, la pena irrogata nei confronti di BI SS, imputato dei reati previsti dall'art. 189, commi 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285; poiché, dopo aver cagionato un incidente stradale in quanto - alla guida della propria vettura aveva tamponato il velocipede condotto da - RI UC, non aveva ottemperato all'obbligo di fermarsi né aveva prestato la dovuta assistenza al suddetto. La sentenza di appello ha premesso la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado e in base alla quale era emerso che l'imputato, dopo avere provocato la caduta del UC, si era allontanato immediatamente dal luogo del sinistro, valutando come non vi fosse alcun dubbio in ordine alla sussistenza del necessario elemento soggettivo, atteso che l'imputato aveva avuto piena consapevolezza del fatto di aver provocato un incidente e del bisogno di immediata assistenza da parte dell'investito, che in conseguenza dell'urto era caduto in terra. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello con il quale era stata censurata l'ordinanza emessa dal Tribunale e con la quale era stata rigettata la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, attesa la condivisibilità in ordine alla prognosi negativa in ordine all'astensione dell'imputato dal commettere ulteriori reati (considerata la presenza di tre precedenti specifici) e la non idoneità del programma di trattamento. Nel merito dell'imputazione, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di appello inerente alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, atteso che doveva ritenersi provato che l'imputato si era allontanato dal luogo del sinistro senza consentire la propria identificazione rimanendo sicuramente concretizzato il dolo della fattispecie prevista dall'art. 189, comma 6, C.d.s. nonché di quella prevista dal successivo comma 7, essendo ben chiara la consapevolezza in ordine alla potenzialità dell'urto a cagionare lesioni, poi effettivamente constatate;
ha altresì, sul punto, ritenuto infondata l'argomentazione difensiva in base alla quale l'imputato non si era rappresentato il bisogno di assistenza nei confronti dell'investito, avendo a tanto provveduto nel mentre altre persone, atteso che l'obbligo di assistenza medesimo doveva ritenersi non delegabile a terzi. I giudici di appello hanno ritenuto infondato il motivo riguardante la mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.6, cod.pen., atteso che il documentato ristoro eseguito dalla compagnia assicuratrice - responsabile civile - era relativo al solo danno all'integrità fisica e non a quelli derivanti dall'omessa assistenza, avente un distinto bene giuridico tutelato;
ha invece accolto il motivo inerente all'aggravante prevista dall'art.61, n.2, cod.pen., attesa l'insussistenza di un nesso teleologico tra le due fattispecie contestate e quello riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, valutandosi in senso positivo la condotta tenuta dall'imputato susseguentemente ai fatti;
è stato ritenuto infondato il motivo di appello riguardante la mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, non essendo formulabile una prognosi positiva in ordine all'astensione dalla commissione di ulteriore reati;
mentre, in ordine alla durata della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida, il giudice di appello ha ritenuto di rideterminare la durata della stessa in anni due e mesi sei, in rettifica di quella di soli due anni disposta dal giudice di primo grado e ritenuta inferiore al limite minimo previsto per legge.
2. Avverso la predetta sentenza ha presentato ricorso BI SS, tramite il proprio difensore, articolando cinque motivi di impugnazione. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b), cod. proc.pen. - per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 189, comma 7, C.d.s. in relazione all'art. 49, comma 2, cod.pen.; il vizio di motivazione sul punto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della sempre in riferimento stessa;
l'inosservanza ed erronea applicazione in riferimento agli artt. 42, all'art.606, comma 1, lett.b), cod.proc.pen.- commi 1 e 2 e 43 cod.pen., in relazione al dolo del delitto di cui all'art. 189, comma 7, C.d.s. e il vizio di motivazione sul punto sempre per contraddittorietà e illogicità della stessa in riferimento all'art.606, comma 1, lett.e), cod.proc.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale non avrebbe tenuto conto della circostanza che l'elemento oggettivo del reato suddetto era concretizzato dall'omissione dell'assistenza occorrente all'altro soggetto coinvolto nel sinistro e che nel caso di specie era stata prestata da terze persone, - come peraltro dato atto nell'ambito della stessa motivazione della sentenza 3 impugnata e come desumibile dalle informazioni rese nel corso delle indagini preliminari da RL AF e RI LA, i quali avevano dichiarato di avere immediatamente prestato soccorso alla persona offesa;
ha altresì dedotto, sotto il profilo dell'elemento psicologico, che la motivazione della Corte appariva contraddittoria nella parte in cui aveva attribuito rilievo all'elemento rappresentato dal danneggiamento riportato dalla vettura dell'imputato, di cui lo stesso non poteva rendersi conto nel momento in cui si trovava ancora alla guida. Con il secondo motivo di impugnazione ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.b) ed e), - cod.proc.pen- - in ordine alla mancata concessione dell'attenuante prevista dall'art.62, n.6, cod.pen.. Ha dedotto che la Corte territoriale sarebbe incorsa in errore nel considerare la compatibilità della predetta attenuante in sola relazione alla fattispecie prevista dall'art. 189, comma 7, C.d.s. senza valutare anche la fattispecie prevista dal precedente comma 6, in cui il danno alla persona è elemento costitutivo;
ha dedotto che la Corte avrebbe omesso di considerare che la compagnia assicuratrice aveva provveduto al ristoro di tutti danni per una somma comprensiva di tutte le pretese ulteriori oggetto del procedimento penale;
ha altresì dedotto che la Corte territoriale, sempre ai fini del riconoscimento della predetta attenuante, avrebbe omesso di considerare che l'imputato si era prirna del giudizio adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze del reato versando la somma ulteriore di € 300,00. -Con il terzo motivo di impugnazione, ha dedotto ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen la violazione di legge e il vizio di - motivazione in relazione all'applicazione degli artt. 164 e 165 cod.pen., in punto di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena per dedotta incompatibilità logica con lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Ha dedotto la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui aveva denegato il predetto beneficio pure concedendo le attenuanti generiche;
ha dedotto che la Corte, in considerazione del carattere non specifico delle precedenti condanne, avrebbe dovuto adeguatamente considerare tutti gli elementi previsti dall'art. 133 cod.pen., che avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella loro totalità con riguardo alla personalità complessiva dell'imputato e in coerenza con le finalità rieducative della pena. Con il quarto motivo di impugnazione ha dedotto-ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - la violazione di legge in