Cass. civ., sez. I, sentenza 12/11/2019, n. 29237
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In materia di tutela del marchio, ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 30 de 2005, che ha dato attuazione all'art. 6, par. 1, della direttiva 89/104/CE, i diritti derivanti dalla registrazione del marchio d'impresa non consentono al titolare di vietarne l'uso nel commercio, purché esso sia conforme ai principi della correttezza professionale, sicché è lecito l'impiego del marchio altrui in funzione meramente descrittiva della propria attività economica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto consentito l'uso da parte di un'agenzia di viaggi "on line" del marchio comunitario di una nota compagnia aerea, al fine di indicare il vettore dei voli commercializzati).
In tema di risarcimento del danno derivante da violazione degli artt. 2 e ss. della l. n. 287 del 1990, il giudice non può decidere la causa applicando meccanicamente il principio dell'onere della prova, ma è chiamato a rendere effettiva la tutela dei privati che agiscono in giudizio, tenuto conto dell'asimmetria informativa esistente tra le parti nell'accesso alla prova, sicché, fermo restando l'onere dell'attore di indicare in modo sufficientemente plausibile seri indizi dimostrativi della fattispecie denunciata come idonea ad alterare la libertà di concorrenza e a ledere il suo diritto di godere del beneficio della competizione commerciale, il giudice è tenuto a valorizzare in modo opportuno gli strumenti di indagine e conoscenza che le norme processuali già prevedono, interpretando estensivamente le condizioni stabilite dal codice di procedura civile in tema di esibizione di documenti, richiesta di informazioni e consulenza tecnica d'ufficio, al fine di esercitare, anche officiosamente, quei poteri d'indagine, acquisizione e valutazione di dati e informazioni utili per ricostruire la fattispecie anticoncorrenziale denunciata.
In tema di abuso di posizione dominante, la definizione del "mercato rilevante" costituisce una operazione preliminare per l'accertamento dell'illecito concorrenziale, da effettuare dando applicazione ai principi vigenti nell'Unione europea che informano le norme nazionali in materia di concorrenza, tenendo conto del grado di sostituibilità della domanda (ed eventualmente dell'offerta), in presenza di beni e servizi intercambiabili dal consumatore in ragione dei prezzi e delle caratteristiche oltre che delle sue abitudini e tendenze, con riferimento ad una determinata area geografica nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee. (la S.C. ha enunciato il principio in una fattispecie riguardante il settore del trasporto aereo di persone, in relazione alla quale ha rilevato che ogni collegamento tra coppie di città o di aeroporti è, di regola, un distinto mercato rilevante, dovendosi comunque verificare se, nel caso concreto, il singolo mercato possa comprendere anche voli tra aeroporti i cui rispettivi bacini di utenza si sovrappongano in misura significativa a quelli dei voli limitrofi).
Sul provvedimento
Testo completo
29237/20 19 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto Disciplina della FRANCESCO A. GENOVESE Presidente concorrenza - Definizione di mercato M MONI Consigliere rilevante Posizione dominante Abuso - LAURA TRICOMI Consigliere Rel. Concorrenza sleale Ud. 18/12/2018 PU LOREDANA NAZZICONE Consigliere Cron. 29237 ROSARIO CAIAZZO Consigliere R.G.N. 7157/2016 + 7286/2016 SENTENZA sul ricorso 7157/2016 proposto da: c.ueal Ryanair Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cuboni n.12, presso lo studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M, G S, M M, P F, giusta procura speciale per Notaio V S di Swords - County Dublin (Irlanda) dell'8.3.2016;
-ricorrente -
contro
R.G.N. 7157/2016 + R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T 2289 2018 LMnext CH S.A. (già Lastminute.com s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n.3, presso lo studio dell'avvocato Colella Domenico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, giusta procura a margine del ricorso successivo;
-controricorrente - E sul ricorso 7286/2016 proposto da: LMnext CH S.A. (già Lastminute.com s.r.l.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza di Campitelli n.3, presso lo studio dell'avvocato Colella Domenico, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato C M, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
Ryanair Ltd., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cuboni n.12, presso lo studio dell'avvocato G A, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati C M, G S, M M, P F, giusta procura speciale per Notaio V S di Swords - County Dublin (Irlanda) dell'8.3.2016;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 3585/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 17/09/2015;
2 R.G.N. 7157/2016 + R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal cons. TRICOMI LAURA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale DE RENZIS LUISA che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto del ricorso Ryanair;
per l'accoglimento del ricorso di Lastminute;
udito, per la ricorrente principale, l'Avvocato Matteo Castioni che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
udito, per la Soc. Lastminute, l'Avvocato Marco Giuseppe Consonni che ha chiesto il rigetto del ricorso principale.
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione notificato il 11/1/10 Lastminute.com s.r.l., agenzia di viaggi on line, chiamava in giudizio la compagnia aerea Ryanair Ltd per sentire accertare che la convenuta conduceva, mediante il proprio sito, abusiva attività di agenzia di viaggi, e darle l'ordine di cessazione dell'attività. Inoltre l'attrice chiedeva accertarsi che la convenuta aveva posto in essere atti di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 2 e 3 cod.civ. che integravano anche pratiche commerciali scorrette ex art. 20 d.lgs. n. 145/07, nonché illecito diffamatorio. Lastminute.com chiedeva altresì di dichiarare che la sua attività di impresa non integrava alcun illecito, né contrattuale, né extracontrattuale nei confronti della convenuta: in particolare che nessun rapporto contrattuale era sorto con Ryanair in relazione all'utilizzo del sito e che la pretesa di Ryanair di escludere qualsiasi intermediario professionale dalle informazioni sui voli e dalle relative attività commerciali era a sua volta illecita. In subordine, qualora si fosse dovuto ritenere intervenuto in rapporto contrattuale, veniva 3 R.G.N. 7157/2016 + R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T chiesto di accertare la liceità della condotta di Lastminute.com, che non violava alcun diritto di proprietà intellettuale della convenuta. In ogni caso, l'attrice chiedeva accertare l'abuso da parte di Ryanair della propria posizione dominante sul mercato di vendita dei biglietti aerei e dei servizi di viaggio e turismo sia a livello comunitario che nazionale, con ogni conseguente statuizione in merito. Il tutto con condanna della convenuta al risarcimento del danno. Narrava l'attrice che la controversia -che a livello europeo opponeva Ryanair alle principali OTA (online travel agencies)- trovava origine nella decisione assunta dal 2007 dalla convenuta di escludere ogni intermediario nei rapporti con la propria clientela, al fine di concentrare tutto il traffico internet delle persone interessate ai voli Ryanair sul sito della stessa, che era diventato il portale dei suoi affari commerciali, in cui venivano offerti altri servizi quali - prenotazioni alberghiere, noleggio auto, ecc, da parte di altri operatori, partners commerciali di Ryanair che percepiva per ciò cospicui ricavi ancillari in concorrenza con quelli delle agenzie di viaggi. Il tutto era stato accompagnato da una massiccia campagna stampa ai danni delle OTA, tra cui Lastminute.com, accusate di molteplici illeciti ai danni di Ryanair e dei suoi diritti di proprietà intellettuale ed industriale, culminata nel rifiuto di imbarco dei passeggeri presentatisi con biglietti elettronici ottenuti mediante utilizzo dei siti delle OTA. Si costituiva Ryanair, rivendicando la piena legittimità della scelta di consentire l'acquisto dei biglietti esclusivamente attraverso il proprio sito ed il proprio call center, che aveva consentito, grazie agli introiti pubblicitari ed ai rapporti commerciali con i suddetti partners, di offrire tariffe particolarmente competitive, senza pagare 4 R.G.N. 7157/2016 + R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T commissioni agli intermediari, spesso superiori allo stesso prezzo del biglietto. A salvaguardia di tale scelta, la convenuta aveva predisposto alcune Condizioni Generali d'Uso del sito (CGU) che, tra l'altro, ne vietavano l'utilizzo per scopi meramente commerciali ed un contratto di licenza, a prezzo meramente simbolico, che consentiva di accedere al database della compagnia, per verificare orario dei voli, prezzi dei biglietti e loro disponibilità, sul presupposto che il licenziatario non le usasse per vendere i biglietti alla sua clientela. La convenuta lamentava che la condotta di Lastminute, come quella delle altre OTA rappresentava un grave attacco alla sua libertà di determinare in autonomia i propri canali di vendita, mediante una illecita attività di screen scraping, ossia di raccolta di informazioni dal suo sito mediante sistemi informatici non autorizzati, che doveva ritenersi lesiva dei diritti di privativa industriale della convenuta, sui database e sui marchi, e dannosa per l'operatività del sistema. Ryanair contestava altresì di rivestire una posizione dominante nel mercato dei voli - dovendo farsi riferimento non solo a quelli low- cost, ma anche a quelli delle compagnie "ordinarie"- e comunque di averne abusato, considerato anche che la sua condotta non aveva determinato alcun rincaro delle tariffe per i viaggiatori ed anzi causato effetti ampiamente vantaggiosi. A maggior ragione, la convenuta contestava di rivestire una posizione dominante nel mercato delle offerte di viaggio. Contestate infine le pretese risarcitorie, Ryanair svolgeva in via riconvenzionale domanda di accertamento di violazione delle sue banche dati, nonché dei diritti di marchio, indebitamente utilizzati e comunque di illeciti concorrenziali ex art. 2598 cod.civ. 5 R.G.N. 7157/2016 + R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T Il Tribunale accoglieva parzialmente le domande proposte da Lastminute.com s.r.l. e, segnatamente: - dichiarava il carattere concorrenzialmente illecito delle condotte di Ryanair, attuate mediante diffusione al pubblico di notizie false e screditanti ed inibiva ogni ulteriore condotta di tal specie;
accertava che la pretesa di Ryanair di non consentire intermediazione alcuna della vendita dei propri servizi aerei costituiva abuso di posizione dominante sul mercato "a valle" dei servizi di agenzia viaggi e turismo;
- condannava Ryanair Ltd al risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava integralmente le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta Ryanair.
2. Ryanair proponeva impugnazione a cui resisteva Lastminute. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l'appello di Ryanair in relazione al solo quinto motivo ed ha dichiarato che la decisione di Ryanair di riservare a se stessa la vendita dei biglietti relativi ai suoi voli non costituiva abuso di posizione dominate nel mercato a valle delle agenzie di viaggi e turismo, ai sensi dell'art.102 TFUE, rigettando l'appello nel resto, con conferma delle altre statuizioni di primo grado e con compensazione integrale delle spese di giudizio per i due gradi.
3. RYANAIR LTD (di seguito Ryanair) propone ricorso per cassazione articolato in sei mezzi nei confronti di LASTMINUTE.COM SRL, avverso detta sentenza. Anche LMNEXT CH S.A. (già LASTMINUTE.COM SRL;
di seguito LMnext) propone ricorso per cassazione con tre mezzi nei confronti di Ryanair. R.G.N. 7157/2016+ R.G.N. 7286/2016 Cons. est. L T • Entrambe le parti ricorrenti hanno rispettivamente replicato con controricorso e depositato memoria ex art.372 cod. proc. civ. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.1. Viene esaminato con priorità il ricorso proposto da LMnext, che affronta il primo aspetto del problema dibattuto e cioè quello dell'esistenza dell'abuso di una posizione dominante da parte di Ryanair, mediante la riserva a se' medesima della vendita dei suoi servizi aerei.
1.2.1. Con il primo motivo, articolato in più profili, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europeo (TFUE) e dell'art.3 della legge 10 ottobre 1990 n.287, come interpretato in base ai principi dell'ordinamento della Comunità europea in materia di disciplina della concorrenza (art.1, comma 4, legge n.287/1990), nella parte in cui la sentenza di appello ha