Cass. civ., sez. VI, ordinanza 28/01/2022, n. 02642
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seguente ((-e)9/‹- ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13398/2020 R.G., proposto DA S G, rappresentata e difesa dall'Avv. F S e dall'Avv. F A, entrambi con studio in Roma, ove elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;RICORRENTE CONTRO la Corte di Appello di Catania - Ufficio Recupero Crediti Settore Civile, con sede in Catania, in persona del Direttore pro tempore;INTIMATA AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 22 ottobre 2018 n. 4544/13/2018;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17 dicembre 2021 dal Dott. G L S;RILEVATO CHE:S G ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia il 22 ottobre 2018 n. 4544/13/2018, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione dell'irrogazione di sanzione per il mancato pagamento del contributo unificato dovuto in relazione alla pendenza di un giudizio civile dinanzi alla Corte di Appello di Catania, di cui la stessa era parte, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della Corte di Appello di Catania - Ufficio Recupero Crediti Settore Civile, avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Catania 1'11 luglio 2016 n. 8298/15/2016, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non avesse impugnato la preventiva richiesta di pagamento del contributo unificato, la quale, perciò, era divenuta definitiva. La Corte di Appello di Catania - Ufficio Recupero Crediti Settore Civile è rimasta intimata. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. La ricorrente ha depositato memoria, chiedendo - anche con separata istanza - la discussione orale della causa. CONSIDERATO CHE:1. Con il primo motivo, si denuncia violazione degli artt. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, 248 del D.P.R. 29 maggio 2002 n. 115, 19, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 7, comma 2, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto l'inammissibilità dell'appello per l'omessa impugnazione dell'accertamento dell'obbligazione tributaria, nonostante la sua comunicazione mediante mero telefax e non mediante notifica per il tramite di ufficiale giudiziario. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 cod. proc. civ., 36 e 61 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., 101 e 111 Cost., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., per aver erroneamente rigettato l'appello con motivazione meramente apparente. 3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione degli artt. 14, comma 3, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e 96 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la domanda di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità processuale ex art.96 cod. proc. civ. nel procedimento iscritto dinanzi alla Corte di Appello di Catania col n. 675/2013 R.G. - alla quale, peraltro, la contribuente aveva rinunciato in corso di causa - costituisse domanda riconvenzionale con la conseguente obbligazione di pagamento del contributo unificato in relazione all'incidenza sul valore della controversia. RITENUTO CHE:1. Preliminarmente, si deve respingere la richiesta di discussione orale della causa. Invero, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, quale prorogato fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 7, comma 1, del D.L. 23 luglio 2021 n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16 settembre 2021 n. 126, l'istanza in questione è proponibile soltanto con riguardo ai procedimenti assoggettati per legge ex post al rito camerale che erano stati originariamente proposti per la trattazione in udienza pubblica a norma degli artt. 374, 375, ultimo comma, e 379 cod. proc. civ., ma non anche con riguardo ai procedimenti che erano stati originariamente proposti per la trattazione in camera di consiglio a norma dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. 1.1 Per il resto, ragioni di priorità logica suggeriscono di discostarsi dall'ordine di prospettazione dei motivi, esaminando, dapprima, il secondo motivo e, poi, il primo motivo. 2. Il secondo motivo è infondato. 2.1 Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell'atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427;Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975). 2.2 Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248;Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400;Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288;Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627).2.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello della contribuente (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla definitività dell'accertamento della debenza del contributo unificato ed alla conseguente inoppugnabilità dell'irrogazione della relativa sanzione. Per cui, è evidente che la illustrata motivazione del decisum raggiunge la soglia del minimo costituzionale.
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