Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2016, n. 16056

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L'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 02/08/2016, n. 16056
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16056
Data del deposito : 2 agosto 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

16056 .16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Soc. Coop. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Morosità del LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE socio. Prova. PRIMA SEZIONE CIVILE R.G.N. 17511/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 16056 Presidente Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Rep. /c.. Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO - Ud. 18/05/2016 Consigliere Dott. GUIDO MERCOLINO PU Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Rel. Consigliere - Dott. LOREDANA NAZZICONE - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 17511-2013 proposto da: CANDIDA SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L. (P.I. 01781531007), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUARESCHI 39, presso l'avvocato RICCARDO GIOVANNI RIGO, che la rappresenta e difende, giusta procura a 9. margine del ricorso;
2016

- ricorrente -

1008 contro elettivamente domiciliata in ROMA, NARDINI MIRELLA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso l'avvocato ALDO LUCIO LANIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato DANIELA LANIA, giusta procura a margine del controricorso;;
controricorrente avverso la sentenza n. 2362/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 24/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;
udito, per la ricorrente, l'Avvocato RICCARDO RIGO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito, per la controricorrente, l'Avvocato ALDO LUCIO LANIA che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine il rigetto del terzo motivo;
rigetto del secondo motivo. 2 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 29 novembre 2004, MI NA ha convenuto in giudizio la cooperativa edilizia AN r.1., chiedendo che fosse dichiarata nulla inefficace 0, comunque, annullata la delibera del consiglio di amministrazione, in data 27 novembre 2004, con la quale era stata esclusa dalla cooperativa per morosità, contestando di essere debitrice della medesima. Il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda, ha annullato la delibera di esclusione, ha ordinato la reintegrazione della NA nel rapporto societario e dichiarato il suo diritto alla assegnazione del

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