Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2018, n. 06335

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 14/03/2018, n. 06335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06335
Data del deposito : 14 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente SENTENZA sul ricorso 16492-2016 proposto da: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BASSANO DEL GRAPPA

24, presso lo studio dell'avvocato M C, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R V G, C B, S B e L F;

- ricorrente -

contro

ENERGIA PARTECIPAZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUÈ

BORSI

4, presso lo studio dell'avvocato F S, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato A F;

- controricorrente -

HYDROS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ARCIONE

71, presso lo studio dell'avvocato L D B, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato G B;
- ricorrente successivo - avverso la sentenza n. 97/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 5/04/2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/02/2018 dal Consigliere F D S;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale M M, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati M C, L D B e G C per delega dell'avvocato F S.

Fatti di causa

1. La Energia Partecipazioni srl impugnò davanti al Tribunale Superiore delle Acque pubbliche in sede di legittimità la deliberazione n. 1220 del 27/08/2012 della Giunta provinciale di Bolzano, con cui, sulla presupposta necessità di soggezione a gara pubblica di tutte le domande, anche se già pendenti, di concessione per derivazione di acqua pubblica a scopo idroelettrico per impianti di portata nominale annua di almeno 3000 KW e, tra queste, anche la sua, presentata il Ric. 2016 n. 16492 sez. SU - ud. 27-02-2018 -2- 06/07/2012 ed avente ad oggetto il rilascio di una nuova concessione di grande derivazione a scopo idroelettrico dai corsi d'acqua Rienza, Rio Valdaora, Furca e.a., situati nei Comuni di Rasun, Perca e Valdaora (BZ).

2. La Provincia Autonoma di Bolzano contestò la domanda e in giudizio si costituì pure la controinteressata Hydros srl;
ed il Tribunale Superiore, con sentenza n. 97 del 05/04/2016, accolse il ricorso ed annullò la delibera di archiviazione, con compensazione delle spese di lite;
in particolare, respinte le eccezioni preliminari anche in punto di carenza di interesse, furono in modo espresso richiamate precedenti decisioni del 2015 su analoghe controversie, confermando la valutazione di inidoneità, a giustificare l'inerzia della Provincia sulla domanda di concessione (e sulla diffida al riguardo formulata dall'istante), del solo disegno di legge provinciale in punto di necessità di gara pubblica.

3. Per la cassazione di detta sentenza hanno proposto separati, ma pressoché contestuali, ricorsi la Hydros srl e la Provincia Autonoma, affidandosi, rispettivamente, a quattro e cinque motivi;
ad P4RTC-etP.4 2.tOnì SL entrambi resiste, con unico controricorso, la iHydros sit, e, per la pubblica udienza del 27/02/2018, le due ricorrenti depositano altresì memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. Ragioni della decisione 1. I motivi di ricorso di Hydros srl sono i seguenti: - il primo reca la seguente rubrica a pag. 18 del ricorso: «Violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 132 5 c. c.p.c. in relazione all'art. 360 numeri 3 e 4 c.p.c. per 't~ mancante corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza di consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione e degli effetti che ne derivano, poiché Ric. 2016 n. 16492 sez. SU - ud. 27-02-2018 -3- non contiene una precisa determinazione del diritto che riconosce o del bene che tende a far conseguire»;
- il secondo reca la seguente rubrica a pag. 22 del ricorso: «Violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e dell'art. 360 numeri 3 c.p.c. per falsa applicazione dell'art. 37 del D.L. 83/2012, dell'art. 12 del D.Lsg. 79/1999, dell'art. 3, commi 1 e 3 L.P. n. 4/2011, dell'art. 7 della L.P. 22.10.1993 n. 17 e dell'art. 3 della L. 07.08.1990 n. 241»;
- il terzo reca la seguente rubrica a pag. 24 del ricorso: «Violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., degli artt. 112 e 132 n. 4 c.p.c. nonché dell'art. 64 D.Lg. 163/200 [sic] in riferimento all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione del principio tra il chiesto e il pronunciato, della per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza di consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione e degli effetti che ne derivano»;
- il quarto reca la seguente rubrica a pag. 29 del ricorso: «Violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. ai sensi dell'art. 112 c.p.c.;
violazione dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per alla violazione e falsa applicazione del principio tra il chiesto ed il pronunciato e mancanza di interesse al ricorso».

2. Questi invece i motivi di doglianza agitati dalla Provincia Autonoma di Bolzano col suo ricorso: - un primo, di «violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. (principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato), violazione dell'art. 100 cod. proc. civ. e violazione dell'art. 143 r.d. 1775/1933 sotto altro profilo»;
- un secondo, di «violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 79 del 1999, come modificato dalla legge Ric. 2016 n. 16492 sez. SU - ud. 27-02-2018 -4- 23 dicembre 2005 n. 266, e come da ultimo sostituito dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 37 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, come sostituito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, nonché violazione dell'art. 19 della legge provinciale di Bolzano 20 luglio 2006 n. 7, violazione degli articoli 4, 5 e 6 della Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/12/1996 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, violazione degli articoli 6 e 7 della Direttiva 2003/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la Direttiva 96/92/CE, violazione degli articoli 7 e 8 della Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE»;
- un terzo, di «violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione alla violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 79/1999 e falsa applicazione dell'art. 7 del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775) e violazione dell'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale»;
- un quarto, di «violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost. e art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c. in relazione alla violazione e falsa applicazione rispettivamente dell'art. 7 della legge provinciale di Bolzano 22 ottobre 1993, n. 17, e dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per motivazione illogica»;
- un quinto, di «violazione di legge (art. 132, n. 4, c.p.c. e art.111 Cost., anche in relazione art. 360, n. 4, c.p.c.) per motivazione inesistente ovvero soltanto apparente, per intrinseca inidoneità della sentenza a consentire il controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione;
violazione dell'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e falsa applicazione dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni di Ric. 2016 n. 16492 sez. 5U - ud. 27-02-2018 -5- legge sulle acque e impianti elettrici (r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775)».
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi