Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2005, n. 16577

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La mancata segnalazione, da parte del giudice, di una questione sollevata d'ufficio che comporti nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti, modificando il quadro fattuale, determina nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa delle parti, private dell'esercizio del contraddittorio, con le connesse facoltà di modificare domande ed eccezioni, allegare fatti nuovi e formulare richieste istruttorie sulla questione che ha condotto alla decisione solitaria. Qualora la violazione, nei termini suindicati, si sia verificata nel giudizio di appello, la sua deduzione in cassazione determina, se fondata, la cassazione della sentenza con rinvio, affinchè in tale sede, in applicazione dell'art. 394, terzo comma, cod. proc. civ., sia dato spazio alle attività processuali che la parte abbia lamentato di non aver potuto svolgere a causa della decisione solitariamente adottata dal giudice. (Sulla base di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con cui il giudice di appello aveva rigettato l'azione revocatoria promossa da una banca nei confronti di un atto di disposizione patrimoniale posto in essere da un fideiussore, rilevando d'ufficio la nullità della fideiussione, ai sensi dell'art. 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 154, senza rimettere la causa sul ruolo per consentire all'attrice di allegare e provare che il debito garantito derivava da operazioni bancarie poste in essere anteriormente all'entrata in vigore della predetta disposizione, non avente efficacia retroattiva).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 05/08/2005, n. 16577
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16577
Data del deposito : 5 agosto 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Presidente -
Dott. P R - rel. Consigliere -
Dott. S F - Consigliere -
Dott. P I - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAPOLI SPA in persona di G V e P G, entrambi Quadri Direttivi, legali rappresentanti dell'Istituto, elettivamente domiciliata in

ROMA VIA CIRO MENOTTI

4, presso lo studio dell'avvocato A F, difesa dall'avvocato I F, giusta delega in atti;



- ricorrente -


contro
C D elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q.

VISCONTI

20, presso lo studio dell'avvocato A B, difeso dall'avvocato F V, giusta delega in atti;



- controricorrente -


e contro
P D;

- intimata -
avverso la sentenza n. 209/00 della Corte d'Appello di POTENZA, sezione civile emessa il 12/7/2000, depositata il 19/10/00;
RG. 79/99;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/02/05 dal Consigliere Dott. R P;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U F che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO D POCESSO
Con atto notificato il 18.7.1996, il Banco di Napoli S.p.a. conveniva davanti al Tribunale di Matera i coniugi Diego Coscia e Domenica Pirretti per sentir dichiarare l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 cc, dell'atto per notar Grassano del 12.6.1992, con il quale il
Coscia, esposto nei confronti dell'istituto quale fideiussore della S.r.l. Coscia Diego, giusta atto di fideiussione del 12.2.1991, aveva donato alla moglie l'intero patrimonio, arrecando pregiudizio alle ragioni del Banco.
I convenuti contestavano la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria;
chiedevano che il giudizio fosse sospeso in attesa della definizione del giudizio pendente davanti allo stesso tribunale, iscritto al n. 768/96, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal Coscia, unitamente ad altri, avverso decreto ingiuntivo emesso dal presidente del tribunale in favore del Banco di Napoli per la somma di L. 306.374.666.
Il tribunale, con sentenza del 25.1.1999, dichiarava l'inefficacia della donazione e condannava i convenuti alle spese processuali. Proponevano appello il Coscia e la Pirretti, chiedendo il rigetto della domanda sul rilievo che il Banco di Napoli non aveva fornito la prova del credito vantato verso il Coscia, non bastando a tal fine l'allegazione dell'atto di fideiussione, da ritenersi nullo, quale fideiussione senza determinazione dell'importo massimo garantito, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, applicabile anche ai rapporti pregressi;
in subordine chiedevano la sospensione del giudizio in attesa della definizione del giudizio di opposizione proposto dal Coscia avverso il decreto ingiuntivo concesso in favore del Banco di Napoli per la somma di L. 306.374.666, pendente davanti al Tribunale di Matera.
Resisteva il Banco di Napoli.
La Corte d'appello di Potenza, con sentenza del 19.10.2000, accoglieva l'appello e rigettava la domanda.
La corte, in primo luogo, respingeva l'istanza di sospensione del processo, ex art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 768/96, sia in ragione della mancanza di prova della pendenza di detto giudizio e della coincidenza del decreto opposto con quello n. 596/96 richiamato dal Banco di Napoli a fondamento della sua qualità di creditore del Coscia, sia facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Cassazione che esclude la sospensione necessaria dell'azione revocatoria nel caso di pendenza di controversia sull'accertamento del credito, essendo sufficiente, per l'esperimento di tale domanda, l'esistenza di una ragione di credito, anche se non giudizialmente accertata (sent. n. 2104/00;
n. 7452/00
). Considerava inoltre la corte: che poteva procedersi all'esame della questione della nullità della fideiussione ai sensi dell'art. 10 della legge n. 154 del 1992, ancorché sollevata per la prima volta
in appello dai coniugi Coscia, trattandosi di eccezione rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c.;
che, avuto riguardo alla sentenza della Corte costituzionale n. 204/97, e delle sentenze della Corte di Cassazione n. 7603/97 e n. 7052/97, deve ritenersi che, in tema di fideiussione omnibus prestata per i debiti dipendenti da operazioni bancarie, anche future, l'art. 10 della legge n. 154 del 1992, prescrivendo la fissazione dell'importo massimo garantito, ha
introdotto una normativa che opera soltanto per l'avvenire, lasciando inalterata la disciplina dei rapporti preesistenti, con esclusione di ogni retroattività non avendo il citato art. 10 carattere interpretativo bensì innovativo della norma di cui all'art. 1938 c.c.;
che la fideiussione prestata dal Coscia con atto del 12.2.1991,
in quanto fideiussione omnibus priva della previsione dell'importo massimo garantito, è quindi divenuta nulla trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 154 del 1992 (art. 11, comma 4);
che detta fideiussione era idonea a garantire i debiti della Coscia Diego S.r.l. discendenti da operazioni bancarie effettuate nel precedente periodo di validità, a partire dalla stipula fino all'entrata in vigore della normativa di cui all'art. 10 della legge n. 154 del 1992;
che, conseguentemente, il Banco di
Napoli, per agire in revocatoria in base alla citata fideiussione avrebbe dovuto dimostrare che i crediti vantati nei confronti della predetta società erano sorti in relazione ad operazioni bancarie effettuate nel periodo di validità della fideiussione;
che tale prova non era stata fornita, atteso che nel decreto ingiuntivo, concesso il 20.5.1996, non è specificata l'epoca in cui il credito di L. 306.374.666 era maturato, apparendo anzi verosimile, tenuto conto della decorrenza degli interessi convenzionali dall'1.1.1996, la sua insorgenza in epoca di gran lunga successiva all'anno 1992;

che, in conclusione, mancando una ragione di credito, ancorché eventuale, da porre a base, quale presupposto indefettibile dell'azione revocatoria, la domanda doveva essere rigettata. Avverso la sentenza il Banco di Napoli ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a quattro motivi. Ha resistito, con controricorso, il Coscia. Non ha svolto difese la Pirretti.
MOTIVI DELLA DECISIONE


1. Con il terzo motivo, denunciando violazione e/o falsa applicazione, degli artt. 295 c.p.c. e 2729 c.c., nonché dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., insufficiente
e/o contraddittoria motivazione, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., assume il ricorrente che erroneamente la corte d'appello ha
respinto l'istanza di sospensione del processo, in attesa della definizione del giudizio pendente davanti al Tribunale di Matera, iscritto al n. 768/96, avente ad oggetto l'opposizione proposta dal Coscia, unitamente ad altri, avverso il decreto ingiuntivo emesso il 20.5.1996 dal presidente del tribunale in favore del Banco di Napoli per la somma di L. 306.374.666, sul rilievo che di tale pendenza non vi era prova. Sostiene che il giudice avrebbe dovuto ritenere, in via presuntiva, che, essendo stata provata l'esistenza del decreto, il giudizio di opposizione menzionato dalle parti si riferiva ad esso, ed in tal caso la sospensione era opportuna, ovvero che l'ingiunzione, in mancanza di opposizione, era divenuta definitiva.

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