Cass. pen., sez. II, sentenza 04/01/2021, n. 00094
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Testo completo
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: CC AU nato a [...]( ROMANIA) il 13/05/1977 AR EV nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/09/2019 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO c-l-retra=e5FR-1-trsd--c+9-i-eden Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udita;
difensore ;
L'avvocato GIUSY D'AQUINO deposita conclusioni scritte e nota spese delle quali chiede la liquidazione-i -L'avvocato COVA CARLO ALBERTO si riporta ai motivi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 27/9/2019 la Corte di Appello di Milano ha solo parzialmente riformato, in ordine al trattamento sanzionatorio, la sentenza del Tribunale di Como che il 6/3/2019 aveva riconosciuto la penale responsabilità di UC UD e TO EV in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 642 cod. pen. e 110, 61 n. 2, 367 cod. pen., per avere stipulato: ontratto di assicurazione di un'autovettura Range Rover Sport, poi presentato ai carabinieri falsa denuncia di furto della vettura medesima, in realtà introdotta in Marocco attraverso la frontiera di Nador il 17/4/2013, così simulando la consumazione di un reato ai loro danni, e quindi ottenuto la liquidazione dell'indennità per il furto dell'auto, per euro 32.950,00. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto appello entrambi gli imputati, a mezzo del comune difensore avv. Cova, articolando quattro motivi di impugnazione, con i quali hanno dedotto:
2.1. La violazione di legge - in particolare degli artt. 468, 493, 190 e 191 cod. proc. pen. - per essersi ritenuta la validità ed utilizzabilità della deposizione del teste AD, operatore di P.G. non indicato nella lista testi e con il quale si era sostituito il teste NI, ivi invece indicato, nonostante l'opposizione della difesa: questa rileva che, avendo eccepito dTf l'irritualità della sostituzione appena richiesta dal pubblico ministero, erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto la parte