Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/10/2020, n. 27923

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. feriale, sentenza 07/10/2020, n. 27923
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27923
Data del deposito : 7 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: C A nato a SAVONA il 21/10/1946 P P nato a SAVONA il 21/03/1959 avverso la sentenza del 12/05/2020 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore D S, che ha concluso chiedendo il rigetto. udito il difensore, avvocato B C, in difesa di C A e P P, che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia emessa nei confronti di C A e di P P dal Tribunale di Cuneo, con la quale essi sono stati giudicati responsabili del reato di cui all'art. 589 cod. pen., per aver cagionato, in cooperazione colposa tra loro, la morte di A M M e sono stati condannati alla pena di mesi sei di reclusione ciascuno, nonché al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con previsione di una provvisionale e di altre statuizioni accessorie.

2. Secondo la ricostruzione operata nei gradi di merito, il 30.12.2012 la pista Gaviot, sita nel comprensorio sciistico di Artesina e Bergonzo Chiara, era chiusa al pubblico per lo svolgimento di un allenamento sciistico ed il M, atleta che prendeva parte agli allenamenti, stava scendendo con gli sci lungo la pista quando all'uscita di una porta proseguiva in diagonale senza più curvare ed andava ad impattare con la rete di protezione presente lungo la pista, nei pressi di un palo verticale di sostegno - o direttamente con il palo - riportando nell'impatto lesioni personali che ne cagionavano il decesso. Al C ed al P, legali rappresentanti della Artesina s.p.a., e gestori e direttori della pista Gaviot, è stato ascritto di aver posto a bordo pista il predetto palo verticale in luogo di un ulteriore palo a C, e peraltro con una protezione, costituita da un materassino, di altezza insufficiente, nel complesso inidoneo ad attutire eventuali urti;
e con ciò di aver determinato la morte dello sciatore.

3. Avverso tale decisione ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo del comune difensore di fiducia, avv. Carlo Biengino.

3.1. Con un primo motivo l'esponente deduce violazione di legge in relazione agli artt. 40, co. 2, 43, co. 3 cod. pen. e agli artt. 1 e 3, co. 1 della legge n. 363/2003 e agli artt. 1. 6, 16, 17, 18, 19, 26 e 32, co. 12 L.R. Piemonte n. 2/2009 nonché vizio della motivazione. Viene osservato che la sentenza impugnata asserisce che dall'art. 3 I. n. 363/2003 deriva un obbligo generale dei gestori di piste di proteggere gli utenti da ostacoli fissi lungo le piste;
la Corte di appello non ha però considerato, che l'art. 1 della medesima legge dispone che essa detta norme in materia di sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa. Analogamente la L.R. Piemonte n. 2/2009 disciplina la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo. Il sinistro che interessa è pacificamente avvenuto nel corso di un'attività agonistica;
la corte territoriale ha sostenuto che in quel frangente si stavano compiendo i preparativi, sicché non trovano applicazione le norme che configurano in capo al direttore di gara i profili di responsabilità.L'esponente obietta che in tal modo si è confusa la gara con l'agonismo. Le gare, infatti, comprendono anche gli allenamenti: l'art. 6 della legge regionale cita espressamente allenamenti e competizioni come attività agonistiche per cui è necessaria la chiusura delle piste al pubblico. Ed infatti, al momento del sinistro la pista era chiusa al pubblico. L'art. 26, co. 2 della legge regionale prevede che il gestore non è responsabile degli incidenti che possono verificarsi durante le gare e gli allenamenti. Ad avviso dell'esponente, ciò non esclude che il gestore della pista sia titolare di una posizione di garanzia, ma va accertato che l'evento concreto ricada nel novero di quelli ricompresi nel 'perimetro di garanzia'. Denunciato che la sentenza non motiva in merito alla interpretazione della normativa, nonostante il rilievo dell'art. 26 ai fini della allocazione delle responsabilità fosse stato oggetto di specifico motivo di gravame, l'esponente afferma che la valutazione dei rischi richiesta ai gestori è ex lege parametrata su utenti che, svolgendo un'attività intrinsecamente pericolosa, sono tenuti a osservare regole di condotta definite nel Capo III della legge n. 363/2003 e nel Capo V della L.R. n. 2/2009. L'art. 32, co. 12 di quest'ultima prevede che in caso di sinistro verificatosi a causa della violazione da parte dell'utente delle disposizioni dell'articolo medesimo il gestore è esonerato da qualsiasi responsabilità. Gli obblighi del gestore e le regole cautelari che egli deve osservare sono quelli richiesti da una situazione di normalità non agonistica. In tale situazione la rete, il palo di sostegno e tutti gli ostacoli presenti a lato della pista sono perfettamente sicuri, adeguatamente protetti;
nessuno ha contestato l'idoneità delle protezioni in situazioni ordinarie. Anzi, quelle protezioni sono state ritenute idonee anche per la pratica agonistica in sede di omologazione. Pertanto, il fatto ricade al di fuori del perimetro di garanzia del gestore delle piste, sia perché la vittima stava svolgendo attività agonistica, ovvero un allenamento che mira a raggiungere la massima velocità, senza la necessità di osservare le regole di prudenza che gravano sugli sciatori che il gestore deve tutelare;
sia perché in modo del tutto anomalo lo sciatore procedette senza curvare e senza governare gli sci, senza porre in essere alcuna reazione o difesa, andando ad impattare la rete ed il palo con il corpo inerte e privo di reattività.

3.2. Con un secondo motivo lamenta la violazione degli artt. 40, co. 2 e 41, co. 2 cod. pen., perché la Corte di Appello è incorsa in errore di diritto laddove ha escluso che la condotta dell'atleta sia giuridicamente irrilevante rispetto all'evento morte. Quegli procedette senza curvare e senza governare gli sci, senza porre in essere alcuna reazione o difesa, andando ad impattare la rete ed il palo con il corpo inerte e privo di reattività, ad elevata velocità. Si tratta di circostanze eccezionali, atipiche ed anomale, che sfuggono alla prevedibilità e al governo del gestore della pista. A tali condizioni anche un eventuale palo a C diventa un pericolo. Il comportamento dello sciatore fu la sola causa del sinistro.
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