Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/06/2021, n. 17394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza 17/06/2021, n. 17394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17394
Data del deposito : 17 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 21402-2012 proposto da: VIMA SRL, LUPORINI CLAUDIA, DE MORI ANTONIO, SELLA FEDERICO, LUPORINI MARIO, BENUSIGLIO FIAMMETTA elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA COLA DI RIENZO

180, presso lo studio dell'avvocato P F, rappresentati e difesi dagli avvocati MARCO MICCINESI, FRANCESCO PISTOLESI;

- ricorrenti -

2021 contro 328 AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 94/2011 della COMM.TRIB.REG. TOSCANA, depositata il 15/07/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2021 dal Consigliere Dott. A M F;
R.G.N. 21402-12 RITENUTO CHE: A D M, V s.r.l. , M L e C L in qualità di eredi di A L, F S e F B hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 94/31/2011 della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, che aveva accolto l'appello proposto dall'Ufficio avverso la sentenza n. 83/02/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, che a sua volta aveva accolto integralmente, previa riunione, i ricorsi proposti dai contribuenti avverso l'avviso di liquidazione n. 20071T000898000, relativo all'annualità 2007, notificato agli stessi in qualità di coobbligati in solido. Con memoria del 6 giugno 2019, nelle more del presente giudizio, A D M e F B, C L, F S hanno comunicato di avere aderito alla definizione della lite ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018. In particolare, A D M riferisce di avere versato, in unica soluzione, l'intero importo dovuto per conseguire la definizione agevolata della controversia, pari all'intero valore della stessa, ossia euro 634.905. Anche i coobbligati hanno presentato, entro il 31 maggio 2019, la domanda di definizione della lite pendente, indicando, nel riquadro denominato "importo netto dovuto", un ammontare pari a 0, atteso che, ai sensi dell'art. 6, comma 14, del d.l. n. 119 del 2018, la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente. I contribuenti hanno concluso con la richiesta di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018. L'Agenzia delle Entrate, con nota del 28.12.2019, ha comunicato che la Direzione Provinciale di Lucca ha dato atto del perfezionamento della R.G.N. 21402-12 definizione con riferimento all'atto impositivo oggetto della controversia, concludendo perché sia dichiarata l'estinzione del giudizio con cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.
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