Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 17197

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

Il privilegio speciale previsto dall'art. 2775 - bis cod. civ. per il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare, prevale rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del contratto preliminare.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 14/11/2003, n. 17197
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17197
Data del deposito : 14 novembre 2003

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S A - Presidente -
Dott. P V - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
Dott. P S - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO B S P I S, in persona del legale rappresentante "pro tempore", elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ

PORPORA

12, presso l'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati F B, A B, giusta procura speciale per Notaio P Lza di Genova rep. n. 61582 del 5 marzo 2001;



- ricorrente -


contro
C G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.

BETTOLO

17, presso l'avvocato F V, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G P V, giusta delega a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
B E, B M L, elettivamente domiciliati in

ROMA PIAZZA MAZZINI

27, presso l'avvocato A S, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati L C, N B, giusta procura in calce al controricorso;



- controricorrenti -


contro
V E, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FEDERICO CESI

21, presso l'avvocato PAOLO LUCERI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO FERRARINI, giusta procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


contro
CURATELA FALLIMENTO FINPORTO SRL IN LIQUIDAZIONE, ZANETTI MARIA TERESA, MARTINOLI FRANCESCO;



- intimati -


avverso l'ordinanza del Tribunale di GENOVA, depositata il 25 gennaio 2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 giugno 2003 dal Consigliere Dott. Carlo PICCININNI;

uditi per i resistenti gli Avvocati CRISPO, BALESTRA, SPERATI, che hanno chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 16 ottobre 2001 il giudice delegato del fallimento Finporto s.r.l. dichiarava esecutivo un piano di riparto parziale con il quale era stata riconosciuta la prevalenza della prelazione ipotecaria dell'Imi Sanpaolo rispetto al privilegio speciale ex art. 2755-bis c.c., vantato da promissari acquirenti di unità immobiliari
comprese nel complesso sul quale era stata iscritta la detta ipoteca. Più precisamente la prevalenza dell'ipoteca veniva affermata in ragione della priorità temporale dell'iscrizione rispetto alla data della trascrizione del contratto preliminare, e contro il provvedimento proponevano reclamo creditori già ammessi al passivo del fallimento con il privilegio di cui all'art. 2775-bis c.c., o che comunque avevano presentato domanda in tal senso.
Il Tribunale di Genova accoglieva il reclamo annullando il decreto impugnato (con riferimento ai creditori non ancora ammessi, sotto il profilo della omessa previsione degli accantonamenti) in ragione del disposto dell'art. 2748, comma 2, c.c., che in mancanza di diverse disposizioni stabilisce la prevalenza del privilegio speciale immobiliare sulle ipoteche iscritte, e rilevando l'inesistenza di disposizioni derogatorie al principio sopra richiamato. In particolare osservava in proposito come tali non potessero essere correttamente interpretate quelle in tema di ipoteca, finalizzate ad assicurare la prevalenza alle iscrizioni prioritariamente iscritte. Avverso la detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione l'Imi Sanpaolo, che con un solo motivo denunciava violazione di legge, in relazione agli artt. 2775-bis, 2748, comma 2, 2644 e 2645-bis c.c. Resistevano con tre distinti controricorsi rispettivamente E V, G C e M L B, F M, E B, questi ultimi tre congiuntamente, i quali contrastavano nel merito la fondatezza delle argomentazioni svolte nel ricorso, di cui contestavano pure la rituale instaurazione per un vizio di notifica (i terzi), la validità per incertezza in ordine al tipo di impugnazione proposta (i terzi), l'ammissibilità infine per carenza di interesse ad impugnare (il primo ed i terzi nonché per l'errata individuazione della sede di impugnazione - Corte di Appello anziché Corte di Cassazione - (il primo ed i terzi).
Depositavano infine memoria tutti i resistenti, i quali sostanzialmente ribadivano quanto precedentemente dedotto, con un'ulteriore denuncia di inammissibilità da parte della B in riferimento alla pretesa insufficiente esposizione dei fatti. MOTIVI DELLA DECISIONE
I rilievi sollevati dai resistenti in ordine alla validità e ammissibilità del ricorso sono privi di pregio.
In proposito si osserva infatti:
a) quanto al vizio di notifica, eseguita nei confronti di B e Z con un'unica copia presso l'Avv. Crispo domiciliatario, che lo stesso è insussistente essendo i due contitolari di una medesima posizione e quindi del medesimo diritto;

b) il mezzo di impugnazione adottato è chiaramente identificato - "Ricorso straordinario ex art. 111, comma 2, Cost." - e correttamente individuato trattandosi di impugnazione avverso provvedimento reso nel procedimento di reclamo ex art. 26 L.f. (R.D. n. 267 del 1942), circostanza che rende inconsistente l'assunto secondo il quale il ricorrente avrebbe dovuto interporre appello;

c) non è configurabile la lamentata mancanza di interesse ad impugnare considerato che, indipendentemente dalla formulazione letterale del dispositivo, il Tribunale di Genova ha chiaramente evidenziato l'errore riscontrato nel piano di riparto segnalando la modifica che allo stesso si sarebbe dovuto apporre e a tali indicazioni il giudice delegato si è puntualmente conformato;

d) l'esposizione dei fatti contenuta nel ricorso è tale da consentire una cognizione sufficientemente chiara della controversia e delle diverse vicende attinenti al processo.
Nel merito il ricorso è infondato.
Al riguardo va considerato che il tribunale in sede di reclamo, modificando la decisione precedentemente adottata sul punto dal giudice delegato, ha ritenuto la prevalenza del privilegio speciale previsto dall'art. 2775-bis c.c. per il credito del promissario acquirente sul bene immobile oggetto del contratto preliminare rispetto alle ipoteche gravanti sullo stesso immobile, pur se iscritte anteriormente alla trascrizione del negozio. Più precisamente detta prevalenza è stata affermata in ragione del disposto dell'art. 2748, comma 2, c.c., per il quale i creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari (per questi si applica invece l'art. 2852 c.c., per il quale fra più creditori ipotecari la legge preferisce quello dotato di garanzia di grado anteriore) se la legge non dispone diversamente. Il problema che ne consegue, dunque, è quello di verificare se in assenza di una esplicita indicazione normativa in senso contrario, che è invece espressamente formulata per le altre ipotesi delineate nel codice civile (artt. 2772 e 2774 c.c. e in leggi speciali (art. 63 L. 27 dicembre 1953, n. 968 tale differente statuizione possa
desumersi in via interpretativa dai principi enucleabili dalla disciplina complessivamente dettata dal legislatore al riguardo, fermo restando che, versandosi in tema di diritto speciale, non è consentita l'applicazione analogica (art. 14 preleggi) e le disposizioni di legge ritenute astrattamente rilevanti devono quindi essere individuate in dati normativi di estrema chiarezza ed inequivocabilità.
L'argomento di maggior rilievo prospettato in proposito dal ricorrente è quello della natura "trascrizionale" che caratterizzerebbe il privilegio speciale introdotto con l'art. 2775- bis c.c., da cui deriverebbe la subordinazione dell'efficacia della
prelazione ai principi positivi che regolano la materia della pubblicità immobiliare, e segnatamente al principio della prevalenza dei diritti secondo l'ordine delle relative iscrizioni o trascrizioni.
La conclusione tratta dal ricorrente dalla premessa, correttamente enunciata, non può essere condivisa. L'art. 2852 c.c. infatti, come detto, stabilisce il criterio di prevalenza nel caso di concorso di creditori ipotecari, mentre l'art. 2748, comma 2, c.c. lo determina, fissando una priorità per il creditore privilegiato, nel caso di concorso di quest'ultimo con un creditore ipotecario. Tale norma non distingue tuttavia l'ipotesi del privilegio iscrizionale da quello in cui invece non lo sia, sicché non è possibile desumere per il primo l'invocato principio secondo il quale nella detta fattispecie il conflitto con il creditore ipotecario dovrebbe essere risolto a favore di colui che sia assistito da garanzia di grado poziore.
Ciò poi starebbe sostanzialmente a significare una totale assimilazione dei privilegi iscrizionali alle ipoteche, soluzione che svuoterebbe evidentemente di contenuto l'art. 2748, ponendosi con ciò in contrasto con il pur chiaro dettato normativo. Nè alcuna valenza in senso contrario può essere ravvisata, secondo quanto riferito dal ricorrente, nella pretesa deroga che sarebbe dettata dagli artt. 2644 e 2645-bis c.c., secondo la quale gli atti trascritti "non hanno effetto riguardo a terzi (i creditori ipotecari) che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente". Premesso infatti che l'art. 2644 c.c. regola gli effetti della trascrizione in generale, mentre l'art. 2645-bis c.c., successivamente aggiunto, disciplina specificamente la trascrizione dei contratti preliminari sicché è a quest'ultima che occorre fare riferimento, va in proposito rilevato che il secondo comma dell'art. 2645-bis c.c. oggetto di contestazione si limita innanzitutto a far
retroagire l'efficacia dichiarativa della trascrizione del contratto definitivo al momento della trascrizione del preliminare, con una disciplina identica a quella della sentenza in relazione alla domanda accolta (art. 2652 c.c.);
inoltre la stessa norma attribuisce alla trascrizione del preliminare seguita da quella del definitivo l'efficacia tipica dettata dall'art. 2644 c.c., per cui non sono opponibili all'acquirente le trascrizioni e le iscrizioni eseguite contro l'alienante dopo la trascrizione del preliminare. Alla luce di quanto detto pare pertanto che la disposizione in questione sia in sintonia con la disciplina vigente e non possa essere fondatamente interpretata come espressione della richiamata eccezione all'art. 2748 c.c. Infine il ricorrente ha indicato, come ulteriori elementi di riscontro della bontà della tesi sostenuta, la espressa previsione del privilegio trascrizionale contenuto nell'art. 2762 c.c.;
la disposizione dell'art. 2825-bis c.c., richiamata dall'art. 2775-bis c.c., che sancisce la prevalenza del creditore ipotecario con
riferimento alle ipoteche iscritte dopo la trascrizione del preliminare;
la collocazione dell'art. 2780 c.c., n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi