Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2012, n. 3690

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L'istituto della riunione di procedimenti relativi a cause connesse, previsto dall'art. 274 cod. proc. civ., operante anche in sede di legittimità, è inapplicabile non solo nel caso di giudizi pendenti in gradi diversi, ma anche quando i due procedimenti, di cui si chiede la riunione, si svolgano dinanzi a giudici i quali esercitano giurisdizioni distinte, pur se aventi ad oggetto la tutela dei medesimi beni della vita da parte delle distinte giurisdizioni, ordinaria ed amministrativa, che possano erogarle, sulla base di domande che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., abbiano determinato l'individuazione dei giudici aditi. (Nella specie, le Sezioni Unite non hanno disposto la chiesta riunione tra il giudizio di impugnazione, per motivi attinenti alla giurisdizione, di una sentenza emessa dal Consiglio di Stato all'esito di un processo amministrativo, e il procedimento sorto da un'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, proposta nell'ambito di una causa in corso in primo grado davanti ad un tribunale ordinario, tra le stesse parti, non potendosi qualificare le cause tra loro connesse come pendenti davanti allo "stesso giudice").

In tema di ricorso per cassazione avverso la decisione di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, la convocazione delle parti in camera di consiglio, anziché in pubblica udienza, secondo la regola generale dei giudizi di cassazione, costituisce mera irregolarità, la quale non impedisce il raggiungimento dello scopo della discussione in udienza pubblica ove, con l'accordo delle parti, sia disposta una conversione dei modi di trattazione della causa, così assicurando alle stesse il rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, senza pregiudizi per i loro diritti di azione e difesa.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/03/2012, n. 3690
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3690
Data del deposito : 9 marzo 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo presidente f.f. -
Dott. D L M - Presidente di sez. -
Dott. F F - rel. Consigliere -
Dott. A G - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso ai sensi dell'art. 362, comma 1, c.p.c., e 110 D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, iscritto al n. 25255 del Ruolo Generale degli
affari civili del 2010, proposto da:
HOTEL EUCALIPTI TERME s.r.l., con sede in Ploaghe (SS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione p.t., elettivamente domiciliato in Roma, al Largo Arenula n. 34 (V piano), presso l'avv. Terracciano Gennaro, che lo rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso;



- ricorrente -


contro
COMUNE DI SARDARA (SS), in persona del sindaco legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Alfredo Fusco n. 21, presso lo studio de Pascale-Meazza, insieme all'avv.

MEAZZA

Gianfranco, che rappresenta e difende l'ente locale per procura a margine del controricorso;



- controricorrente -


avverso la decisione del Consiglio di Stato n. 4499/10 del 23 marzo - 13 luglio 2010;

Udita, alla udienza pubblica del 31 gennaio 2011, la relazione del Cons. Dott. F F e sentiti, alla stessa udienza, l'avv. Terracciano, per la società ricorrente, e l'avv. Meazza, per il Comune di Sardara (SS);

Udito il P.M. Dott.

CENICCOLA

Raffaele, che si è riportato alle conclusioni scritte rese dal sostituto procuratore generale Dott.

APICE

Umberto in data 2-4 novembre 2011, con la richiesta di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso avverso la indicata decisione del Consiglio di Stato, non essendosi appellata, da alcuna delle parti, la sentenza breve del TAR della Sardegna di Cagliari n. 01256/09, che ha respinto il ricorso della società nel merito, implicitamente così affermando la propria giurisdizione, con statuizione che non è più impugnabile con il ricorso per cassazione da dichiarare precluso su detta questione risolta in via definitiva, dal Tar che aveva ritenuto legittimo l'ordine di sgombero emesso dal Comune di Sardara per effetto della revoca o cessazione della concessione di utilizzazione delle acque termali con uso dei locali destinati ad albergo-terme gestito dalla società concessionaria Hotel Eucalipti, dopo lo stesso ente locale aveva già agito in giudizio dinanzi al Tribunale ordinario di Cagliari per la risoluzione del contratto di affitto dell'azienda alberghiera e il risarcimento del danno, con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. del 10 settembre 2008. La mancata impugnazione in appello della sentenza citata del Tar Sardegna per difetto di giurisdizione denunciato solo con la presente impugnazione, fa ritenere passata in giudicato la tacita statuizione del medesimo tribunale amministrativo sulla propria giurisdizione, nel presente giudizio relativo al rapporto concessorio e al provvedimento di revoca della concessione. In conclusione, ad avviso del P.M., il ricorso, ammissibile per la parte dei motivi attinenti alla giurisdizione prospettati dalla parte, deve rigettarsi o dichiararsi precluso per detto giudicato. PREMESSO IN FATTO
Mentre è in corso, davanti al Tribunale ordinario di Cagliari, sezione distaccata di Sanluri, la causa introdotta dal Comune di Sardara nei confronti della s.r.l. Hotel Eucalipti Terme, con ricorso ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c. del 10 settembre 2008, per la declaratoria di risoluzione del rapporto sorto dal contratto stipulato dalle parti il 5 giugno 2000, avente ad oggetto l'affitto, per il corrispettivo di Euro 206.583,27 annui, dell'azienda costituita anche dalla struttura alberghiera per l'uso dalle acque in concessione, l'ente locale ha disposto lo sgombero di tale albergo con provvedimento di revoca della concessione relativa alla utilizzazione dello stesso.
Per l'annullamento di tale provvedimento ha proposto ricorso al Tar Sardegna di Cagliari, la s.r.l. Hotel Eucalipti Terme, deducendo che il rapporto tra essa e l'ente locale era di diritto privato, costituendo un affitto d'azienda alberghiera comprendente il complesso di immobili, pertinenze e infrastrutture di proprietà del Comune destinati ad albergo e a terme, per utilizzare le acque in subconcessione dallo stesso ente locale concessionario della Regione Sardegna. Deduceva la ricorrente che, per la liberazione di tali immobili, con disdetta del 22 marzo 2007, il Comune di Sardara aveva comunicato la sua volontà di risolvere il rapporto per inadempienze contrattuali della controparte o in ogni caso per cessazione del rapporto di affitto, fissata, nell'accordo che precede al 4 giugno 2009.
L'ente locale aveva quindi notificato alla società il ricorso al tribunale ordinario per la risoluzione dell'affitto e la propria determinazione del 15 maggio 2009 n. 82, con cui il responsabile del settore tecnico dello stesso comune, aveva ordinato alla società di rilasciare liberi gli indicati beni da essa detenuti in località Santa Maria de Is Acquas, per essere cessata la durata novennale del rapporto concessorio. Il ricorso del maggio 2009 contro la determinazione di sgombero del Comune di Sardara è stato rigettato dal Tar Sardegna di Cagliari, che ha escluso l'illegittimità del provvedimento dell'ente locale per avere, in autotutela, esercitato i suoi poteri, ordinando lo sgombero dei beni aziendali detenuti dalla ricorrente in base alla convenzione sostitutiva della concessione, che già erano stati oggetto dell'azione civile di risoluzione del rapporto di affitto davanti al Tribunale ordinario di Sanluri- Cagliari, nel corso del primo grado del quale, la società ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 41 c.p.c. iscritto al n. 28941/10, notificato il 1-6 dicembre 2010, per regolamento di giurisdizione. La sentenza del Tar Sardegna del 10 luglio 2009 notificata il successivo 30 luglio, ha rigettato il ricorso, perché gli immobili costituenti l'azienda alberghiera appartenevano al patrimonio indisponibile del Comune, essendo funzionali allo sfruttamento delle acque termali anche esse beni della stessa natura, per cui l'accordo tra le parti per regolare l'uso della struttura alberghiera, qualificato "affitto", doveva qualificarsi atto integrativo o sostitutivo del provvedimento concessorio, per la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 11. La concessione di beni pubblici, quali
le acque termali e l'albergo destinato a terme, era scaduta il 4 giugno 2009, per cui era legittima la determinazione di sgombero impugnata e la connessa indizione di una nuova gara per rinnovare la concessione e doveva rigettarsi la impugnazione al Tar Sardegna del provvedimento di sgombero da parte della società concessionaria. Avverso tale sentenza, la società Eucalipti Terme ha proposto appello, denunciando anche in secondo grado la illegittimità del provvedimento di sgombero del Comune di Sardara, emesso in un rapporto privatistico di affitto, con abuso di potere dell'ente locale e lesione del diritto soggettivo della società Hotel Terme Eucalipti di detenere la struttura alberghiera, che il Tar Sardegna aveva erroneamente affermato essere bene in concessione dal comune alla società. Il gravame al Consiglio di Stato della s.r.l. Eucalipti Terme contro la pronuncia del Tar Sardegna lamentava errori, difetto di motivazione ed illogicità della pronuncia di primo grado e ne chiedeva la riforma, essendo illogico l'uso del provvedimento di sgombero in autotutela dei detti immobili e la qualifica di concessione dell'affitto di azienda, da ritenere invece contratto di diritto privato concluso dalle parti, sugli effetti del quale era stato già investito il tribunale ordinario nella causa civile già richiamata. Il Consiglio di Stato, con decisione n. 4499 del 13 luglio 2010, ha rigettato il gravame contro la sentenza di primo grado, ritenendo sussistere la concessione e il conseguente rapporto che legittimava la società a detenere e gestire la struttura alberghiera e considerando legittimo l'ordine di sgombero oggetto di impugnazione.
Per la cassazione di tale decisione viene proposto, dalla s.r.l. Hotel Eucalipti Terme, ricorso notificato il 26 ottobre 2010, che la ricorrente afferma essere, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 1 e D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 110 avendo anche notificato in data 1-7 dicembre 2010 altro ricorso al Comune di Sardara, con istanza di regolamento di giurisdizione, nella causa di risoluzione del rapporto di affitto pendente in primo grado davanti al Tribunale ordinario di Cagliari-Sarluri.
OSSERVA IN DIRITTO

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