Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2022, n. 45685

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/12/2022, n. 45685
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45685
Data del deposito : 1 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: SA CO nato a [...] il [...] MO NN IZ nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO che ha concluso chiedendo udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti delle imputate MO e RN, con la quale la prima è stata assolta per vizio totale di mente e, stante la sua pericolosità sociale, le è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata per un anno, e la seconda condannata alla pena di giustizia per il delitto di tentativo di furto pluriaggravato in concorso, per fatto del Maggio 2009. 1.Avverso la decisione ha proposto ricorso l'imputata MO tramite difensore di fiducia, articolando unico motivo, col quale lamenta la violazione di legge in relazione agli artt 99 cp e 157 cp. Sostiene la difesa che il Tribunale non avrebbe applicato la recidiva contestata e non ne avrebbe fatto menzione, neppure implicitamente;
pertanto in sede di appello si era eccepita la prescrizione del delitto. La Corte milanese aveva respinto il motivo, osservando che la recidiva era stata correttamente contestata e ritenuta e che la sua applicazione sarebbe compatibile col proscioglimento per incapacità di intendere e volere pronunziato dal primo Giudice, poiché estende tutti gli effetti del commesso reato, quali l'applicazione e valutazione delle misure di sicurezza, essendo nel caso in esame irrogata all'imputata la libertà vigilata.

1.1. Con la doglianza in esame si sostiene che nella sentenza ora impugnata non vi sarebbe indicazione del passaggio in cui il Tribunale avrebbe fatto applicazione della recidiva;
si sottolinea, sotto diverso profilo, che il Tribunale, diversamente da quanto opinato dalla Corte territoriale, non avrebbe preso in esame la recidiva neppure per valutare la pericolosità sociale di MO, tanto vero che la misura di sicurezza della libertà vigilata era stata applicata nel minimo edittale. Ha proposto ricorso l'imputata RN tramite difensore di fiducia articolando quattro motivi.

2.Col primo si deduce travisamento della prova e vizio di motivazione apparente riguardo al tema del concorso dell'imputata nel delitto, sia sotto il profilo del concorso materiale, sia sotto il profilo del preventivo accordo tra le imputate. La difesa esamina le prove testimoniali che dimostrerebbero l'estraneità della ricorrente al furto. Sotto diverso profilo si censura la motivazione per non aver tenuto in considerazione l'ipotesi della desistenza volontaria, poiché il comportamento di RN si sarebbe arrestato prima del compimento del furto, essendo già uscita dal supermercato al momento in cui era forzato il cancelletto ad opera di altre.

3.Tramite il secondo motivo si formulano doglianze analoghe quanto alla ritenuta aggravante della violenza sulle cose, individuata dai Giudici del merito nella rottura dei sigilli del cancelletto dell'uscita di sicurezza. La difesa ribadisce che non vi è stata alcuna violenza sui presidi posti a diretta tutela della merce sottratta, richiamando la testimonianza VO e - dopo aver citato ampiamente giurisprudenza di questa Corte sul punto - sostiene che non è ravvisabile violenza sulle cose nel semplice spostamento di un cancello mobile di una cassa inattiva.

4. Nel terzo motivo si lamenta violazione di legge in relazione agli artt 99/4 cp 157, 161 cp e vizio di motivazione, quanto alla ritenuta recidiva, che sarebbe stata giustificata solo attraverso il richiamo di precedenti molto lontani nel tempo e valorizzando illegittimamente due reati della stessa indole compiuti successivamente a quello oggetto del presente giudizio.

4.1 Per altro verso si censura la mancata declaratoria della prescrizione del tentativo di furto pluriaggravato, in base all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale la recidiva qualificata contestata alla ricorrente spiega i suoi effetti sia sul termine ordinario della prescrizione ex art 157 cp, sia sul termine prolungato per effetto degli atti interruttivi ex art 161/2 cp. Sostiene la difesa, citando giurisprudenza di questa Corte, che non sarebbe

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