Cass. civ., sez. II, sentenza 04/10/1968, n. 3101
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Il legato di debito -col quale il testatore si propone non un semplice riconoscimento dell'esistenza del proprio debito, bensi di dar vita in favore del creditore ad un nuovo titolo, costituito da una disposizione testamentaria - rimane valido, ancorche il debito sia stato estinto per adempimento volontario da parte del testatore, salvo che il legato stesso sia stato subordinato alla condizione della sussistenza del debito al momento della morte,e salve le ipotesi di revocazione espressa o tacita di cui agli artt. 680, 684, 686 e 687 cod. civ.*
Sul provvedimento
Testo completo
Il legato di debito -col quale il testatore si propone non un semplice riconoscimento dell'esistenza del proprio debito, bensi di dar vita in favore del creditore
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