Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/06/2016, n. 11844
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Nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Sul provvedimento
Testo completo
11844/16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA opposizione IN NOME DEL POPOLO ITALIANO all' LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE esecuzione regime di SEZIONI UNITE CIVILI impugnazione sentenza T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: in sede di rinvio - Primo Pres.te f.f. Dott. RENATO RORDORF R.G.N. 28882/2013 Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO Cron. 1844 Consigliere Dott. V RSI Rep. Consigliere Dott. L M - Ud. 05/04/2016 Consigliere Dott. P C PU Rel. Consigliere CI. Dott. A AO Dott. C D I - Consigliere Consigliere Dott. ANIO GRECO Consigliere - Dott. A G ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28882-2013 proposto da: P V, elettivamente domiciliato in ROMA, CIRCONVALLAZIONE CLODIA 177, presso 2016 lo studio 167 dell'avvocato F A S, che 10 rappresenta e difende, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
gal
contro
ATAC S.P.A. AZIENDA PER LA MOBILITA' DEL COMUNE DI ROMA, già METR.RO. S.P.A., in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI ROGAZIONISTI 16, presso lo studio dell'avvocato M D L, che la rappresenta e difende, per delega in calce al controricorso;
controricorrente avversO la sentenza n. 10132/2013 del GIUDICE DI PACE di ROMA, depositata il 18/03/2013;
udita la relazione della Causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/2016 dal Consigliere Dott. ANNAMARIA AMBROSIO;
uditi gli avvocati Fernando ARISTEI STRIPPOLI e Marina DI LUCCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PIERFELICE PRATIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso. сал SVOLGIMENTO DEL PROCESSO -Con sentenza n. 10132 in data 18.03.2013, il Giudice di pace di Roma - decidendo, a seguito di ordinanza di cassazione con rinvio n. 24250 del 26.09.2008, sull'opposizione proposta dalla MET.RO. s.p.a. (oggi ATAC s.p.a.) avverso il precetto intimatole da Vincenzo P per il pagamento di € 2.192,49 a titolo di pretesa differenza residua per spese giudiziali accoglieva parzialmente l'opposizione e, ritenuta la MET.RO. s.p.a. tenuta al pagamento della somma di € 623,48, a titolo di IVA e CAP su tali spese, la condannava al pagamento di detta somma, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo, compensando interamente le spese del giudizio. Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Vincenzo P, articolando tre motivi. Ha resistito l'ATAC s.p.a., depositando controricorso, con il quale ha eccepito l'inammissibilità del ricorso e, comunque, la sua infondatezza.. La sesta.3° sezione civile, assegnataria del ricorso, con ordinanza interlocutoria del 21.09.2015, n.18608, ne ha promosso la devoluzione alle Sezioni unite, ritenendo che l'esame dello stesso implichi la risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, concernente l'individuazione del mezzo di impugnazione di una sentenza resa in sede di rinvio, nel caso in cui sia mutata la disciplina dell'impugnabilità rispetto al tempo in cui è iniziato il giudizio previsto dagli artt. 392 e segg cod. proc. civ.. Sono state depositate memorie da entrambe le parti. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. E' pregiudiziale l'esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate da parte resistente sotto un duplice profilo, e precisamente: sul presupposto della tardività dell'impugnazione, per essere stato proposta oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ., come novato dall'art. 46, comma 17 L. 18.06.2009, n. 69, nonchè sull'assunto dell'inidoneità del mezzo esperito, per essere (in tesi) detta sentenza appellabile e non già ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 616 cod. proc. civ., come emendato dall'art.49, comma 2 della stessa L. n. 69 del 2009, che ha reso (nuovamente) appellabili le 1 сеор sentenze emesse nei giudizi di opposizione all'esecuzione, ivi incluso quello di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1 cod. proc. civ., come quello in oggetto. Entrambe le eccezioni pregiudiziali postulano l'immediata applicabilità dello ius superveniens nel corso del giudizio di rinvio o, più esattamente, per quanto si andrà a dire di qui a poco, nella pendenza del termine (nel testo vigente ratione temporis) di un anno di cui all'art. 392 cod. proc. civ.. In particolare l'eccezione formulata con riguardo al testo (come da ultimo) novellato dell'art. 616 cod. proc. civ. è stata all'origine della devoluzione del ricorso alle Sezioni unite, per la considerazione che si trattava di risolvere una questione, potenzialmente applicabile ad una serie indefinita di situazioni future in relazione anche ad ogni ulteriore eventuale intervento modificativo dei regimi di impugnabilità delle sentenze.
2. La relativa soluzione impone di accennare, per grandi linee, allo svolgimento dell'iter processuale, posto che la controversia, seppur di modesto valore economico, ha tenuto impegnate le parti e l'apparato giudiziario per diversi anni, sì da intercettare più di una tra le recenti "novelle" del codice di rito. Al riguardo merita puntualizzare quanto segue:
2.1. il giudizio, avente ad oggetto opposizione ex art. 615, comma 1 cod. proc. civ., venne instaurato dalla MET.RO. (ora ATAC) s.p.a. avverso il precetto intimatole dall'odierno ricorrente con citazione notificata il 29 settembre 2005 e, quindi, deciso dall'adito Giudice di pace di Roma con sentenza di rigetto dell'opposizione in data 5 aprile 2006;
2.2. la decisione venne impugnata per cassazione dalla MET.RO. s.p.a. e, in esito al giudizio camerale ex art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, con ordinanza n.24250 in data 26 settembre 2008, accolse il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, con conseguente rinvio ad altro giudice di pace di Roma, per la considerazione che la motivazione si palesava come «meramente apparente a fronte delle censure spiegate con l'opposizione in questione, come si legge nella stessa sentenza impugnata - nella deduzione di avere sostanziantesi già versato somma addirittura superiore a quella recata nell'atto di precetto, e di avere controparte infondatamente domandato al riguardo la correzione della sentenza con richiesta di versamento di ulteriori importi non dovuti», cal 2 2.3. nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., recepita (sia pure solo) in parte qua, dalla cit. ordinanza, si evidenziò: che essendo stata la sentenza di primo grado emessa successivamente al 1 marzo 2006 (data di entrata in vigore della L. 24 febbraio 2006, n. 52) risultava applicabile l'art. 616 cod. proc. civ., nel testo novellato dall'art. 14 della richiamata legge, in base al quale il precedente regime dell'appellabilità risultava sostituito da quello della non impugnabilità della sentenza, sicché avverso la medesima era esperibile unicamente il ricorso straordinario ex art. 111 Cost.;
che trovava, altresì, applicazione il nuovo testo dell'art. 360 cod. proc. civ. come modificato dall'art. 2 D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, risultando conseguentemente ampliato l'ambito del ricorso straordinario anche al vizio di motivazione;
che trovava, infine, applicazione anche l'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 27, comma 2 del cit. D. Lgs. n. 40 del 2006 per tutti i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati, come la sentenza (allora) all'esame, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006;
2.4. l'originaria opponente procedette alla riassunzione del giudizio innanzi al Giudice di pace di Roma con atto notificato in data 5 settembre 2009;
frattanto, in data 4 luglio 2009, era entrata in vigore la L. 18 giugno 2009, n. 69, recante “disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”, la quale (oltre ad abrogare il regime dei quesiti) - per quanto rileva in questa sede - ridusse a sei mesi il termine lungo per impugnare ex art. 327 cod. proc. civ. (art. 46, comma 17), nonchè a tre mesi il termine per la riassunzione ex art. 392 cod. proc. civ. (art. 46, comma 21) e ripristinò il regime di appellabilità della sentenza resa nel giudizio di opposizione all'esecuzione (art. 49, comma 2), sopprimendo l'ultima parte dell'art. 616 cod. proc. civ., introdotta dalla cit. L. n. 52 del 2006, art. 14;
infine, nel corso del giudizio di rinvio è entrato in vigore il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 conv. con modif. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che ha, tra l'altro, novato il n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.;
2.5. la sentenza, di parziale accoglimento dell'opposizione a precetto e di condanna dell'opponente al pagamento di minor somma, emessa in sede di rinvio, è stata pubblicata in 3 ая data 18 marzo 2013;
il presente ricorso per cassazione è stato inoltrato per la notifica in data 12 dicembre 2013. 3. Nell'ordinanza interlocutoria viene evidenziato che l'eccezione di tardività del ricorso si presta ad essere facilmente superata e risolta sulla base del chiaro tenore della norma transitoria di cui al comma 1 dell'art. 58 L. n. 69 del 2009 («Fatto salvo quanto previsto dai commi successivi, le disposizioni della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore>>). Il punto nodale della controversia viene, quindi, individuato nell'altra questione pregiudiziale, ritenuta meritevole del vaglio delle Sezioni unite ex art. 374, comma 2 cod. proc. civ., richiamandosi, da un lato, il principio generale di diritto intertemporale tempus regit actum, prevalente per specialità, in difetto di espressa disposizione normativa, su quello dell'ultrattività del rito applicabile all'intero processo unitariamente considerato sin dal primo grado principio, affermato nella giurisprudenza di legittimità sin da Cass. Sez. unite n. 27172/2006, cui consegue l'applicabilità del regime di impugnazione vigente al momento in cui la sentenza viene a giuridica esistenza (e cioè al momento della sua pubblicazione) -- e segnalandosi, dall'altro lato, la