Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/01/2019, n. 00489

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 10/01/2019, n. 00489
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 00489
Data del deposito : 10 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19200/2017 R.G. proposto da ALPIN S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t. A S, in proprio ed in qualità di mandataria del RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO D'IMPRESE con BARONE COSTRUZIONI S.R.L., SICURBAU S.R.L. (già Co- sbau S.p.a.), CAR SEGNALETICA STRADALE S.R.L., ROCKSOIL S.P.A., S.C.F. ENGINEERING S.R.L., STUDIO TECNICO ING. MASSIMO MAJOWIE- CKI, T.E.C.N.I.C. CONSULTING ENGINEERS S.P.A. ed ESTIA S.R.L., rappre- sentata e difesa dall'Avv. G P, con domicilio eletto in Roma, corso Rinascimento, n. 11;

- ricorrente -

contro

PREVE COSTRUZIONI S.P.A., in persona del presidente p.t. R P, rappresentata e difesa dagli Avv. C P e L V, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Dora, n. 1;
- con troricorrente - e PROVINCIA DI AVELLINO;
- intimata - per regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio pendente dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania - Salerno, Sez. II, i- scritto al n. 142/2014 R.G. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2018 dal Consigliere G M;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostitu- to Procuratore generale G G, che ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

FATTI DI CAUSA

1. La Preve Costruzioni S.p.a., affidataria della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione del I lotto funzionale della strada di collegamento tra La Manna e lo svincolo di Ariano Irpino, ha proposto ricorso al Tribunale amministrativo per la Campania - Salerno, per sentir annullare la determi- nazione adottata il 20 febbraio 2014, n. 405, con cui la Provincia di Avellino, in qualità di committente, ha disposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato il 26 gennaio 2012, per inadempimento della ricorrente, nonché l'interpello progressivo dei soggetti che hanno partecipato all'originaria ga- ra. Premesso che i sopralluoghi e le indagini geotecniche e geognostiche ef- fettuati ai fini della progettazione esecutiva avevano evidenziato una serie di criticità, non tenute in conto nella progettazione definitiva e tali da rende- re necessarie ulteriori opere con conseguente incremento dei costi, la ricor- rente ha esposto di aver formulato più soluzioni progettuali alternative, tut- te idonee ad ovviarvi;
a seguito di riunioni tecniche tra le parti, le predette soluzioni si erano ridotte a due, una delle quali era stata infine adottata dal- la Provincia con determinazione del 21 dicembre 2012, n. 4932, che aveva approvato il progetto esecutivo ed il quadro economico relativo al I stralcio del I lotto dell'intervento. Ciò posto, ed aggiunto di avere successivamente provveduto ad ulteriori modifiche ed integrazioni richieste dalla committen- te, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 136 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sostenendo di aver fatto, in un'ottica di fattiva collaborazione secondo buona fede, tutto il possibile per sopperire alle criticità riscontrate, ad essa non imputabili, nonché per adeguare il progetto alla normativa so- pravvenuta ed a fatti imprevisti ed imprevedibili, oltre che per porre rimedio alle carenze del progetto definitivo.

1.1. Nel predetto giudizio, ha spiegato intervento l'Alpin S.r.l., in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese costituito con la Barone Costruzioni S.r.l., la Cosbau S.p.a., la CAR Segnaletica Stradale S.r.I., la Rocksoil S.p.a., la S.C.F. Engineering S.r.l., lo Studio tecnico Ing. Massimo Majoiwiechi, la T.E.C.N.I.C. Consulting Engineers S.p.a. e l'Estia S.r.l., interpellato per il nuovo affidamento dei lavori, la quale, con atto no- tificato il 2 agosto 2017, ha proposto ricorso per regolamento di giurisdizio- ne, illustrato anche con memoria, chiedendo dichiararsi la giurisdizione del Giudice ordinario.

2. La Preve Costruzioni ha resistito con controricorso, anch'esso illustra- to con memoria. La Provincia non ha svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del rego- lamento di giurisdizione, sollevata dalla difesa della Preve in relazione alla posizione processuale rivestita dalla Alpin nel giudizio principale. Premesso che, alla stregua della disciplina dettata dall'art. 41 cod. proc. civ., il regolamento di giurisdizione si configura non già come mezzo d'im- pugnazione, ma come strumento volto a provocare, indipendentemente da un conflitto in atto tra più giudici, una pronuncia sulla giurisdizione prima che la causa sia decisa nel merito, e ciò al fine di evitare lo svolgimento di un'attività giurisdizionale destinata a rivelarsi inutile nel caso in cui succes- sivamente venga dichiarato il difetto di giurisdizione, si osserva che la quali- tà di terzo intervenuto volontariamente nel giudizio amministrativo non con- sente di escludere la legittimazione della ricorrente a proporre l'istanza: la relativa facoltà è infatti riconosciuta «a ciascuna parte», e quindi anche a chi abbia spiegato intervento ad adiuvandum o ad opponendum nel giudizio di merito, restando privo di rilievo, nel procedimento in questione, ogni pro- filo attinente alla validità dell'assunzione della qualità di parte ad opera di chi ha assunto l'iniziativa (cfr. Cass., Sez. Un., 22/07/2007, n. 17823;
28/ 11/2005, n. 25047;
27/6/1987, n. 5743).
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