Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22572
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AL PP nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 04/11/2022 del TRIBUNALE di NOLAudita la relazione svolta dal Consigliere CARMINE RUSSO;
lette le conclusioni del PG, Valentina Manuali, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 4 novembre 2022 il Tribunale di Noia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del condannato PE AL di scomputare dalla determinazione della pena da scontare il periodo tra il 28 febbraio 2022 ed il 8 giugno 2022, in cui lo stesso era stato sottoposto alla misura di sicurezza detentiva della casa lavoro. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha rilevato che la misura di sicurezza era stata disposta non a titolo provvisorio, ma a titolo definitivo con provvedimento del magistrato di sorveglianza di l'Aquila del 9 gennaio 2022, che il precedente provvedimento dello stesso magistrato del 24 novembre 2021 di applicazione di misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata riguardava altro procedimento, e che la lettera dell'art. 657 cod. proc. pen. consente di computare nel presofferto soltanto i periodi scontati a titoli di misura di sicurezza provvisoria.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo, in cui deduce vizio di motivazione, in quanto la misura di sicurezza è stata scontata illegittimamente, perché l'originaria ordinanza del magistrato di sorveglianza di Napoli del 4 luglio 2007 che disponeva, all'esito della espiazione della pena detentiva, la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due, era stata superata dal riesame della