Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2013, n. 9771

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Il temine di prescrizione del diritto di credito dell'INAIL in relazione alla differenza premi ha durata decennale, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, norma che prevede il mantenimento del precedente termine decennale, e non quello quinquennale, per contribuzioni anteriori alla sua entrata in vigore qualora l'Istituto abbia posto in essere atti interruttivi o procedure di recupero, ai primi essendo riconducibile anche la comunicazione inviata dall'Istituto - a fronte del ricorso del datore di lavoro alla Commissione Tariffe - di pagamento dei premi "salvo conguaglio".

In tema di premi dovuti all'INAIL, proposto ricorso alla Commissione Tariffe, , il datore di lavoro - in forza di quanto previsto dall'art. 45 della legge 30 giugno 1965, n. 1124 (nel testo modificato dall'art. 4, comma 4, del d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389) - deve pagare i premi, in caso di prima applicazione, in base al tasso medio di tariffa e, negli altri casi, in base al tasso in vigore alla data del provvedimento che ha dato origine al ricorso (salvo conguaglio per la eventuale differenza tra la somma versata e quella che risulti dovuta con l'applicazione del tasso del 5%), restando peraltro escluso che l'INAIL - prima di conoscere l'esatto ammontare del premio all'esito della decisione della Commissione - possa procedere a riscuotere la differenza pretesa tra quanto a suo parere dovuto e quanto già versato, ciò che rileva ai fini dell'applicazione dell'art. 2935 cod. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/04/2013, n. 9771
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9771
Data del deposito : 23 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico - Presidente -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9941-2009 proposto da:
TREVI S.P.A. 00002890408, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI VILLA EMILIANI N. 48, presso lo studio dell'avvocato CECI GINISTRELLI NICOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato PELLINI RAFFAELLA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE

CONTRO

GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati PIGNATARO ADRIANA e CATALANO GIANDOMENICO, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 392/2007 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/05/2008 r.g.n. 910/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/2013 dal Consigliere Dott. MAURA LA TERZA;

udito l'Avvocato ALESSANDRA MELANDRI per delega RAFFAELLA PELLINI;

udito l'Avvocato LORELLA FRASCONÀ per delega GIANDOMENICO CATALANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza impugnata del 6 maggio 2008 la Corte d'appello di Bologna, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta dalla Trevi spa nei confronti dell'Inail per la declaratoria di prescrizione del suo debito nei confronti dell'Inail credito relativo alla differenza premi del 1988.
Aveva dedotto la Società di avere chiesto, nel dicembre 1987, la concessione su tasso medio di premio, del massimo sconto possibile dal 1.1.88;
che l'Inail aveva invece aumentato, con provvedimento della fine dicembre 1987, il tasso di premio al 145 per mille;
che avverso detto provvedimento essa società aveva proposto ricorso T.U. n. 1124 del 1965, ex art. 45 alla Commissione Tariffe;
che l'Inail aveva stabilito l'applicazione, in via provvisoria, per l'anno 1988 di un tasso pari al 103 per mille;
che la Commissione Tariffe aveva poi deciso che il tasso spettante era del 143 e non del 145 per mille;
che a seguito di suo ulteriore ricorso, con provvedimento del 21 settembre 1999, il Consiglio di Amministrazione dell'Inail aveva deciso che il tasso da pagare era il 125 per mille;
la società aveva quindi eccepito, davanti al Tribunale di Forlì, che il diritto alla differenza premi tra il tasso del 125 finalmente deciso dall'Inail e quello del 103 per mille, che era stato pagato, fosse dichiarato prescritto.
La Corte territoriale riteneva applicabile il termine decennale di prescrizione, giacché la L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9 prevede che sia mantenuto il precedente termine

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