Cass. civ., SS.UU., sentenza 30/01/2015, n. 1747
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In tema di elezioni amministrative, è manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 143, comma 1, TUEL per violazione degli artt. 27 e 51 Cost., in quanto la temporanea incandidabilità dell'amministratore che ha dato causa allo scioglimento del consiglio dell'ente locale è un rimedio di "extrema ratio" volto ad evitare il ricrearsi delle situazioni cui la misura dissolutoria ha inteso ovviare, salvaguardando beni primari della collettività nazionale.
In tema di elezioni amministrative, il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità ex art. 143, comma 11, TUEL è autonomo rispetto a quello penale, e diversi ne sono i presupposti, in quanto la misura interdittiva elettorale non richiede che la condotta dell'amministratore dell'ente locale integri gli estremi del reato di partecipazione ad associazione mafiosa o concorso esterno nella stessa, essendo sufficiente che egli sia stato in colpa nella cattiva gestione della cosa pubblica, aperta alle ingerenze e alle pressioni delle associazioni criminali operanti sul territorio.
Il procedimento giurisdizionale per la dichiarazione di incandidabilità degli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento dei consigli comunali o provinciali per infiltrazioni di tipo mafioso, pur essendo destinato a svolgersi con il rito camerale ex artt. 737 e ss. cod. proc. civ., ha una forma speciale di instaurazione, che richiede la proposta del Ministero dell'Interno, ai sensi dell'art. 143, comma 11, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Qualora, nell'ambito del procedimento instaurato a seguito di tale proposta, il P.M. presenti autonomo ricorso per la dichiarazione di incandidabilità, non si realizza alcuna nullità, esso avendo natura e funzione di sollecitazione della trattazione dell'atto ministeriale di impulso.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Primo Presidente f.f. -
Dott. S G - Presidente Sezione -
Dott. R R - Presidente Sezione -
Dott. B R - Consigliere -
Dott. B G - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
Dott. D B A - Consigliere -
Dott. G A - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 10455/2014 proposto da:
S G A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'Avvocato P MRIANO, che lo rappresenta e difende unitamente agli Avvocati MARCO MAZZOLA, LUCA MAZZEO, GIOVANNI CORBYONS, per delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, MOIO VINCENZO;
- intimati -
avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di GENOVA depositato il 20/02/2014 nel procedimento r.g. 460/2013 v.g.;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/01/2015 dal Consigliere Dott. ALBERTO GIUSTI;
uditi gli Avvocati Giovanni CORBYONS, Luca MAZZEO e Mariano PROTTO nonché l'Avvocato dello Stato Tito VARRONE;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Proclamato sindaco del Comune di Ventimiglia a seguito delle consultazioni elettorali del 2007, il sig. S Gaetano Antonio è rimasto in carica fino alla sospensione e al successivo scioglimento del consiglio comunale, scioglimento disposto - ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - con decreto del Presidente della Repubblica del 6 febbraio 2012, su proposta del
Ministro dell'interno del 2 febbraio 2012, quest'ultima corredata dalla relativa relazione del prefetto di Imperia del 4 gennaio 2012. Con nota prot. 15900/B745/2012, tali provvedimenti sono stati trasmessi dal Ministro dell'interno al Presidente del Tribunale di Sanremo "per le finalità di cui all'art. 143, comma 11, del citato D.Lgs.".
Ricevuta in data 17 marzo 2012 tale nota del Ministro con i relativi allegati, il Presidente del Tribunale di Sanremo, con provvedimento del successivo 29 marzo 2012, ne ha disposto la trasmissione al Procuratore della Repubblica presso lo stesso Tribunale per le determinazioni di competenza.
Con ricorso in data 5 giugno 2012 ai sensi dell'art. 143, comma 11, del testo unico, il Procuratore della Repubblica ha chiesto al Tribunale di Sanremo di dichiarare l'incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali destinate a svolgersi in Liguria, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia, "di coloro che possono individuarsi quali passati amministratori della disciolta amministrazione che risultano essere stati - direttamente o indirettamente - vicini ad ambienti della criminalità organizzata, ed in particolare di: S Gaetano Antonio, Prestileo Marco, M V".
Nel procedimento così introdotto si è costituito lo S, formulando eccezioni in rito e instando per il rigetto della domanda. Alla successiva udienza del 12 marzo 2013 si è costituito anche, con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale, il Ministero dell'interno, il quale si è associato alla domanda di incandidabilità dello S proposta dalla Procura della Repubblica con il ricorso introduttivo.
Il procedimento è stato definito con decreto 8 maggio 2013, n. 167, con cui il Tribunale di Sanremo ha respinto la richiesta di incandidabilità avanzata dal pubblico ministero.
2. - Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo il Ministero dell'interno, al quale ha resistito lo S.
Con decreto reso pubblico mediante deposito in cancelleria il 20 febbraio 2014, la Corte d'appello di Genova, in parziale accoglimento del reclamo, ha dichiarato l'incandidabilità dello S alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella Regione Liguria limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio comunale di Ventimiglia (disposto con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2012), ha respinto il reclamo del Ministero nei confronti di
M V, ed ha condannato lo S alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero in entrambe le fasi del procedimento. 2.1. - Quanto all'eccepita inammissibilità del reclamo perché proposto da un soggetto - il Ministero dell'interno - che non sarebbe stato parte della precedente fase, la Corte d'appello, per un verso, ha rilevato che il Ministero si è in realtà costituito nella precedente fase davanti al Tribunale depositando, all'udienza del 12 marzo 2013, comparsa di costituzione con cui ha espressamente domandato la dichiarazione di incandidabilità dello S (e del M);
per l'altro verso, ha sottolineato che l'art. 143, comma 11, del testo unico prevede una peculiare forma di introduzione del procedimento che richiede la semplice trasmissione da parte del Ministro della proposta di scioglimento e che, nella specie, il Ministro si è attivato in conformità del disposto normativo in questione inviando al competente Tribunale una nota con, allegate, la proposta di scioglimento e la copia del decreto del Presidente della Repubblica.
La Corte territoriale ha escluso che sia mancata l'instaurazione del contraddittorio sulla detta nota del Ministro.
La Corte di Genova ha quindi dichiarato manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., art. 27 Cost., comma 2, art. 51 Cost., comma 1, artt. 48, 97 e 111 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 143, comma 11, del testo unico, nella parte in cui prevede l'incandidabilità a determinate cariche elettive di soggetti che non sono stati condannati in via definitiva per la commissione di determinati reati. Nella fattispecie sono in gioco - ha rilevato il giudice del reclamo - esigenze cautelari che prescindono dalla commissione di un reato, e la misura interdittiva in questione, che ha come presupposto lo scioglimento del consiglio comunale ed è limitata al primo turno elettorale successivo allo scioglimento del consiglio, appare ragionevole e proporzionata in quanto diretta a prevenire compromissioni dell'autonoma determinazione degli enti locali e, quindi, a tutelare interessi, di rango costituzionale, riconducibili al principio di buon andamento dell'amministrazione e alla difesa dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La Corte distrettuale ha poi respinto l'eccezione in ordine alla mancata indicazione, nella proposta di scioglimento, degli amministratori responsabili dello scioglimento del consiglio comunale, rilevando che nella proposta si rinviene un espresso riferimento al sindaco del Comune di Ventimiglia e che in essa si da atto che l'allegata relazione del prefetto del 4 gennaio 2012 costituisce parte integrante della proposta stessa. In questa relazione - ha osservato la Corte - si fa riferimento alle informazioni fornite dal Procuratore della Direzione distrettuale antimafia di Genova sulle frequentazioni del sindaco con la famiglia M, indicata come punto di riferimento per la locale malavita calabrese nel ponente ligure, e su come lo stesso sindaco avesse fortemente difeso la creazione della "Civitas" quale società in house del Comune di Ventimiglia, società tramite la quale sono stati affidati vari lavori alla cooperativa sociale "M", direttamente riconducibile alla famiglia M. Ad avviso della Corte d'appello, la circostanza che lo S - poi rinviato a giudizio per il reato di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p. (concorso esterno in associazione mafiosa) - abbia tollerato ed
accettato il conferimento del 70% delle opere appaltate nel 2008 alla cooperativa "M" e si sia incontrato personalmente nel suo ufficio con ti legale rappresentante di detta cooperativa per discutere dell'assegnazione di un lavoro sul mercato coperto del Comune, ricevendo anche dalla cooperativa un preventivo in proposito, prima di ogni deliberazione della giunta, consente di ravvisare elementi concreti, univoci e rilevanti sulla sussistenza di un particolare ed anomalo trattamento di favore riservato dal sindaco alla "M" e, quindi, su collegamenti, quanto meno indiretti, del sindaco stesso con la criminalità organizzata di tipo mafioso, cui va ricondotta la "M", ovvero su forme di condizionamento da parte di detta criminalità, e ciò a prescindere dalla violazione o meno della normativa sugli appalti pubblici.
3. - Per la cassazione del decreto della Corte d'appello lo S ha proposto ricorso, con atto notificato il 19 aprile 2014, sulla base di cinque motivi.
Vi ha resistito, con controricorso, il Ministero dell'interno. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
In prossimità dell'udienza il ricorrente ed il Ministero hanno depositato memorie illustrative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. - Con il primo motivo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, commi 4 e 11, e degli artt. 72, 81, 737 e 738 c.p.c.,
il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4), nonché omesso esame circa il difetto di legittimazione "passiva" (recte:
attiva) della Procura della Repubblica, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Il ricorrente deduce che l'atto introduttivo del
procedimento è costituito nel caso di specie dal ricorso della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sanremo e non dalla proposta ministeriale, con conseguente violazione, da un lato, della disposizione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali che conferisce esclusivamente al Ministro la legittimazione a chiedere la valutazione del Tribunale ai fini della dichiarazione di incandidabilità, e, dall'altro