Cass. civ., SS.UU., sentenza 10/07/2017, n. 16993
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La proposizione del ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio Nazionale Forense è soggetta, ai sensi dell'art. 36, comma 6, della l. n. 247 del 2012, al termine breve di trenta giorni, decorrente dalla notificazione della pronuncia contestata, mentre per il controricorso opera il termine ordinario previsto dall'art. 370 c.p.c., essendo richiamati dagli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, della legge sull'ordinamento della professione forense solo gli artt. 59-65 e non anche gli artt. 66-68 del r.d. n. 37 del 1934, ed applicandosi, per quanto non espressamente regolato dalla nuova disciplina, le disposizioni dettate dal codice di procedura civile per il giudizio di legittimità.
Nel giudizio di legittimità avverso le decisioni disciplinari del Consiglio Nazionale Forense, come regolato dalla l. n. 247 del 2012, non assume la qualità di parte il Consiglio distrettuale di disciplina, trattandosi di soggetto che riveste una funzione amministrativa di natura giustiziale, caratterizzata da elementi di terzietà, ma priva di potere autonomo di sorveglianza sugli iscritti all'Ordine, sicché, da un lato, non può essere in lite con questi ultimi, pena la perdita della sua imparzialità, e dall'altro, non è portatore di alcun interesse ad agire/resistere in giudizio; parimenti, il Consiglio Nazionale Forense, che è un giudice speciale, non può essere evocato dinanzi alle Sezioni Unite sui ricorsi avverso le sue sentenze.
In tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per qualsiasi decisione, ivi compresa l'archiviazione, è ammesso ricorso, da parte del Consiglio dell'Ordine presso cui l'avvocato è iscritto, avanti ad apposita sezione disciplinare del Consiglio Nazionale Forense, non potendo essere sottratta ad ogni controllo la negazione dell'azione disciplinare, tenuto conto dell'interesse alla salvaguardia della deontologia professionale di cui è portatore il Consiglio dell'Ordine, che, nell'attuale sistema, è un soggetto diverso da quello che detiene il potere disciplinare.
Sul provvedimento
Testo completo
169 93) 17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DISCIPLINARE RENATO RORDORF - Primo Pres.te f.f. - AVVOCATI ARCHIVIAZIONE IMPUGNAZIONE GIOVANNI AMOROSO - Presidente Sezione - Ud. 20/06/2017 - ANIELLO NAPPI - Consigliere - PU R.G.N. 5307/2017 BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - hon16993 Rep. ETTORE CIRILLO Rel. Consigliere - C.I. UMBERTO BERRINO Consigliere - ERNESTINO LUIGI BRUSCHETTA - Consigliere - LUIGI ALESSANDRO SCARANO -Consigliere - ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5307-2017 proposto da: CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MONZA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE FERRARI 35, presso lo studio dell'avvocato MARCO VINCENTI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CHIODA;
-
- ricorrente -
450 17
contro
CONSIGLIO DISTRETTUALE DI DISCIPLINA DI MILANO, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell'avvocato VALENTINA ROMAGNA, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE GIBILISCO, MARIO MINELLA, MARCELLO RAVETTA e ROBERTO ROTA;
- controricorrente -
nonchè
contro
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, SS CO AL, PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 5/2017 del CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE, depositata il 23/01/2017. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Dott. rigetto del FRANCESCO MAURO IACOVIELLO, che ha concluso per ricorso;
udito l'Avvocato Roberto Otti per delega dell'avvocato Massimo Chioda.
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso, al quale resiste con controricorso solo il Consiglio distrettuale di disciplina di Milano (CDD), il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Monza (COA) chiede la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense (NF) del 23 gennaio 2017. Con due motivi, articolati per violazione di norme di diritto processuali (art. 61 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, l.p.f) e costituzionali (artt. 97 e 113 Cost.), il ricorrente censura l'operato del Ric. 2017 n. 05307 sez. SU - ud. 20-06-2017 -2- NF laddove ha ritenuto non impugnabile l'archiviazione dell'esposto contro l'attuale intimato avv. AL SS, immotivatamente deliberata dal CDD il 18 giugno 2015. Il primo giudice, premessa la natura amministrativa ed endo- procedimentale, dell'archiviazione deliberata ai sensi dell'art. 14 del regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 (reg. disc.) e dell'art. 58 l.p.f., rileva che quella impugnabile dinanzi al NF è solo la decisione susseguente alla formulazione dell'incolpazione, laddove l'art. 61 l.p.f., non diversamente dall'assetto processuale e procedimentale anteriore, individua quale «decisione» solo quella di condanna o di proscioglimento assunta all'esito del procedimento ex art. 59 l.p.f., restando l'archiviazione confinata in una fase istruttoria e pre- procedimentale come sarebbe reso palese dal tenore testuale dell'art. 58 l.p.f.. Il COA ricorrente ritiene, invece che, la possibilità offerta di gravame «per qualsiasi decisione» dall'art. 61 l.p.f. coglie l'intero ventaglio di determinazioni potenzialmente assunte dal CDD, ivi comprese quelle preliminari di archiviazione delle quali, soprattutto se immotivate, dev'essere consentita l'impugnazione, attesa la copertura costituzionale della tutela contro gli atti amministrativi illegittimi.
2. Il CDD
contro
-ricorrente, per un verso dubita della propria legittimazione processuale passiva quale organo
contro
-interessato, per un altro solleva questioni circa le regole per la corretta instaurazione del rapporto processuale e delle difese nel giudizio di legittimità, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Sul nucleo centrale del ricorso del COA osserva che l'archiviazione sarebbe di per se stessa non impugnabile, perché collocata in una fase anteriore al procedimento disciplinare vero e proprio. Inoltre stigmatizza che il COA tace sulla legittima motivazione per relationem Ric. 2017 n. 05307 sez. SU - ud. 20-06-2017 -3- della delibera impugnata e sulla correlata archiviazione delle parallele indagini penali.
3. Al CDD il COA replica con memoria, mentre l'avv. AL SS e il NF non svolgono alcuna attività difensiva. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. In primo luogo, vanno fugati i dubbi avanzati dal CDD circa la corretta proposizione formale del ricorso e del suo stesso
contro
- ricorso, alla luce della nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. L'art. 6, comma 6, l.p.f. riproduce in sostanza l'art. 56, comma 3, della previgente l.p.f.. Il ricorso va proposto, infatti, entro trenta giorni dalla notifica della decisione, cioè in termine ancora una volta più breve rispetto a quello ordinario, trattandosi di norma speciale (v. Cass. Sez. U, n. 997 del 1964) sorretta da compatibilità costituzionale (v. Cass. Sez. U, n. 6252 del 1989). Gli artt. 36, comma 1, e 37, comma 1, l.p.f. richiamano e conferiscono ulteriore vigenza ai soli artt. 59-65 della previgente l.p.f., ma non agli artt. 66-68 che, dunque, non possono ritenersi ulteriormente in vigore operando, riguardo al ricorso per la cassazione delle sentenze del NF e per quanto non regolato dalla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense, le ordinarie disposizioni previste dal codice di rito per il giudizio di legittimità. Ciò comporta anche l'applicabilità del normale termine per il controricorso e non quello più breve previsto dalla previgente l.p.f. (art. 66) - il che rende le difese del CDD sicuramente tempestive. Egualmente superato è anche il pregresso riferimento alla sola notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario, stante la peculiarità propria del giudizio di legittimità per il quale la notifica a mezzo di PEC, nella specie adottata dal COA, è valida