Cass. civ., SS.UU., sentenza 09/12/2008, n. 28871
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Per i componenti della sezione disciplinare del consiglio superiore della magistratura, che abbiano conosciuto della richiesta di provvedimento cautelare del P.G. proposta successivamente alla richiesta di fissazione dell'udienza di discussione orale, non sussiste incompatibilità a partecipare a tale discussione, in quanto le norme del codice di procedura penale del 1930, applicabili nella specie, in virtù del richiamo operato dall'art. 34, ultimo comma, del Regio d.lgs. 31/05/1946 num. 511, non contenevano una specifica disciplina delle incompatibilità; né può darsi rilievo al principio del giusto processo, dettato dall'art. 111 cost., allorchè si tratti di un giudizio cautelare che si inserisce nella stessa fase del giudizio.
Nel caso in cui, nel corso di un procedimento disciplinare a carico di magistrati iniziato prima del 19 giugno 2006, siano contestati anche fatti compiuti in data successiva, la disciplina sostanziale applicabile a tali fatti è quella dettata con il d.lgs. 23/02/2006 n. 109, senza che sia possibile accertare quale sia la disciplina più favorevole, rispetto a quella di cui al r.d. legislativo 31/05/1946 num. 511; ciò in applicazione del generale principio di legalità ed irretroattività della disciplina sanzionatoria, il quale comporta l'assoggettamento della condotta alla legge in vigore al tempo del suo verificarsi.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P G - Primo Presidente f.f. -
Dott. P R - Presidente di sezione -
Dott. M M R - Consigliere -
Dott. T R M - Consigliere -
Dott. O M - Consigliere -
Dott. S G - rel. Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. L T M - Consigliere -
Dott. S M B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 7415-2008 proposto da:
N1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, C.so V.E.n. 154, presso lo studio dell'avvocato N2,
rappresentato e difeso dall'avvocato
N3, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
sul ricorso 8167-2008 proposto da:
N1, elettivamente domiciliato in ROMA, C.so V.E.n.154, presso lo studio dell'avvocato N2,
rappresentato e difeso dall'avvocato N4, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 77/2007 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 19/12/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/11/2008 dal Consigliere Dott. N5;
udito l'avvocato N4, anche per delega dell'avvocato N3;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. N6, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso r.g. n. 7415/08 ed accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso r.g. n. 8167/08.
Svolgimento del processo
A seguito di ripetute segnalazioni del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di LOCALITA1 il ministro della giustizia, con nota dell'8 febbraio 2006, ha disposto un'inchiesta amministrativa avente ad oggetto comportamenti tenuti dal dott. N1, giudice della sezione fallimentare e delle esecuzioni del predetto tribunale. La relazione redatta all'esito dell'inchiesta ha prospettato al ministro l'opportunità di richiedere l'inizio dell'azione disciplinare e il trasferimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2 del r.d.l. n. 511 del 1946.
Il 9 marzo 2006 il procuratore generale presso la corte di cassazione ha promosso l'azione disciplinare, contestando al dott. N1 la violazione dell'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 e in particolare dei doveri di correttezza nei confronti del magistrato dirigente dell'ufficio e dei magistrati della quarta sezione civile del tribunale di LOCALITA1: a) per avere, con nota del 24 ottobre 2005, lanciato accuse nei confronti del primo per la violazione dei criteri tabellari nella formazione di un collegio per l'esame di un'istanza di ricusazione, e, nei confronti degli altri, per non essersi astenuti dalla trattazione della predetta istanza;b) per avere, con un manoscritto del 13 febbraio 2006, di oltre trenta pagine, contestato l'iniziativa del presidente del tribunale di convocare una riunione dei magistrati della sezione per esaminare le varie problematiche sollevate, sostenendo che prima avrebbero dovuto essere consultati singolarmente i magistrati;
c) per avere disposto che la cancelleria inviasse copia dello scritto di cui sub b) al presidente della corte d'appello, al consiglio giudiziario e alla giunta distrettuale dell'Associazione Nazionale Magistrati perché ciascuno, per quanto di rispettiva competenza, adottasse interventi e iniziative per risolvere le problematiche indicate.
Il 10 luglio 2006 il procuratore generale, a seguito di ulteriori segnalazioni ricevute dal presidente del tribunale, ha integrato l'incolpazione contestando al dott. N1 la "violazione del d.lgs. n. 109 del 2006, artt. 1 e 2, lettera d) e n) per avere mantenuto comportamenti abitualmente e gravemente scorretti nei confronti del presidente del tribunale e dei colleghi della IV sezione civile, in guisa da rendere inoperanti o concretamente ostacolate le disposizioni di servizio adottate dai dirigenti e da determinare un clima di continua tensione e contestazione sia nell'ufficio, che nella sezione, predisponendo e rimettendo una serie di esposti, denunce e doglianze in forma di manoscritti prolissi e incomprensibili, contenenti assunti contradditori ed incoerenti, offensivi e intemperanti ed in particolare accuse, rilievi e diffide su tutte le attività di ufficio (dalla composizione dei collegi alla formazione dei ruoli d'udienza, dall'assegnazione dei fascicoli allo svolgimento della camera di consiglio, dalla ricusazione alla correttezza ed operosità dei colleghi, dall'organizzazione dell'ufficio al merito dei singoli provvedimenti e così via) con un compulsivo richiamo alla pretesa violazione del giudice naturale ed alla denuncia di violazione dei doveri comportamentali dei dirigenti e colleghi, così da determinare una grave compromissione dell'attività dell'ufficio, con elevata e reiterata violazione dei doveri di equilibrio e misura che devono connotare un magistrato" e, altresì, per "avere determinato una grave lesione dell'onorabilità e della credibilità dei magistrati attinti dalle accuse e della complessiva attività giudiziaria dagli stessi svolta".
Il procuratore generale,nel promuovere l'azione
disciplinare, ha richiesto anche l'applicazione della misura cautelare del trasferimento provvisorio, ai sensi dell'art. 13, 2° comma del d. lg.vo n. 109/2006.
Con ordinanza del 19 gennaio 2007 la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha accolto l'istanza disponendo il trasferimento del dott. N1 ad altra sede. Con sentenza del 23 agosto 2007 n. 17920 questa corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti dell'ordinanza cautelare.
Con sentenza del 13 luglio 2007 la sezione disciplinare ha dichiarato il dott. N1 responsabile delle incolpazioni ascritte, gli ha inflitto la sanzione della censura, disponendone il trasferimento d'ufficio e confermando il provvedimento cautelare del 19 gennaio 2007. In ordine all'individuazione della legge applicabile la sezione disciplinare ha rilevato, innanzi tutto, che i fatti oggetto del processo sono iniziati nel vigore della vecchia disciplina degli illeciti disciplinari, ma che sono continuati anche dopo il 19 giugno 2006, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 109/2006 ribadendo che "..detta contestazione riguardava fatti effettivamente verificatisi dopo il 19 giugno (data di entrata in vigore della nuova legge) e non già applicazione delle ipotesi previste dalla nuova legge a fatti commessi prima del 19 giugno." Pertanto la sezione disciplinare ha affermato che, alla stregua della disciplina transitoria dettata con la legge n. 269/2006, si impone l'accertamento di quale sia la disciplina più favorevole tra quella dettata dal r.d.lg.vo n. 511/1946 e quella di cui al d. lg.vo 109/2006.
Quanto alla dedotta incompatibilità di alcuni componenti della sezione disciplinare che avevano fatto parte del collegio che aveva pronunciato l'ordinanza cautelare, la sezione disciplinare ha osservato che, in applicazione delle regole del processo penale, richiamate per la disciplina del procedimento disciplinare, quando la misura è richiesta contestualmente al rinvio a giudizio, competente a provvedere sulle richieste cautelari è il giudice della fase e quindi bene la sezione disciplinare aveva provveduto in ordine all'istanza cautelare, essendo stata contestualmente investita della trattazione del merito.
La responsabilità dell'incolpato è stata ritenuta provata sulla base di scritti autografi, analiticamente indicati, contenenti esposti indirizzati a varie autorità, dal tono eccessivamente burocratico e comunque autoritario, che a volte si concludono con l'ordine alla cancelleria di trasmetterli al presidente del tribunale e al consiglio giudiziario, previa registrazione al protocollo della sezione. Altre note sono state affisse e "riaffisse" nelle bacheche situate nei corridoi del tribunale in prossimità delle stanze dei giudici oggetto delle note stesse. La sezione disciplinare, pur ritenendo eloquenti i documenti indicati, ha anche preso in considerazione numerose testimonianze, in particolare quelle della dott.ssa N(responsabile della cancelleria), del dott. N8 (presidente del tribunale), della dott.ssa N9 e del dott. Giorgio N10 (giudici della sezione
fallimentare) nonché del dott. N11(già giudice della sezione fallimentare). La sentenza impugnata, dopo avere riportato testualmente ampie parti delle deposizioni ritenute maggiormente rilevanti, ha concluso ritenendo provata, anche sulla base delle stesse difese dell'incolpato, la responsabilità disciplinare, in quanto il dott. N1non ha esercitato il suo diritto di segnalare contrasti o disservizi o di mettere in discussione con i colleghi le soluzioni date a determinati problemi organizzativi, ma ha redatto esposti con modalità animose, aggressive e ingiuriose, pretendendo che fossero iscritti nel registro di protocollo e dandone pubblicità mediante l'esposizioni nelle bacheche, non rispettando la dignità dei colleghi fatti oggetto di insinuazioni e minacce (come nel caso del dott. N10, per l'appalto dell'informatizzazione alla società milanese N12, o del dott. N11 per
l'informatizzazione affidata alla società N13s.r.l. e del presidente del tribunale in relazione a pretese disparità di trattamento nell'esame di istanze di autorizzazione all'astensione). Ritenuto che i fatti contestati integrano le ipotesi previste sia dall'art. 18 del r.d.l. n. 511 del 1946 che dagli articoli 1 e 2 lettera d) ed n) del d.lg.vo n. 109/2006, la sezione disciplinare, quanto alla determinazione della sanzione, ha fatto riferimento alla previsione contenuta nell'art. 12 lettera e) del d. lgs. 109/2006 e ha ritenuto sussistere le condizioni per l'applicazione dell'art. 13 n. l stesso testo, essendo emersa l'incompatibilità ambientale del dott. N1rispetto al tribunale di LOCALITA1, non rilevando che i contrasti con gli altri magistrati non avessero compromesso la produttività della sezione, essendo comunque provato lo stato di tensione provocato dalle accuse e dai sospetti formulati dall'incolpato.
Avverso la sentenza della sezione disciplinare il dott. N1ha proposto un primo ricorso per cassazione notificato al Csm il 13 febbraio 2008, con il quale ha formulato varie censure di violazione dell'art. 606 c.p.p. e un secondo ricorso ex art. 360 c.p.c., notificato 1'11 marzo 2008 al c.s.m., al ministro della giustizia e al procuratore generale presso la corte di cassazione. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
I ricorsi, proposti nei confronti della stessa sentenza debbono essere riuniti.