Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/02/2023, n. 04210

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 10/02/2023, n. 04210
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 04210
Data del deposito : 10 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

lla retribuzione ORDINANZA sul ricorso 18283-2021 proposto da: CONDOMITTI SILVANA, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall'avvocato D M

- ricorrente -

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati M S, M P, VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, con domicilio eletto in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto - con troricorrente - per la cassazione della sentenza n. 3 del 2021 della CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA, pronunciata il 12 gennaio 2021 e pubblicata il 25 gennaio 2021 (R.G.N. 345/2018). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio dell'8 novembre 2022 dal Consigliere A C.

FATTI DI CAUSA

1.- La signora S C, operaia agricola a tempo determinato, ha chiesto al Tribunale di Palmi di rideterminare l'indennità di disoccupazione agricola, per l'anno 2013, sulla base del salario minimo previsto dal contratto provinciale di lavoro degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Reggio Calabria del 14 marzo 2013, integrato con la voce del "terzo elemento". Tale voce rappresenta il corrispettivo, riconosciuto agli operai agricoli a tempo determinato nella percentuale del 30,44% del salario definito dal contratto provinciale, di istituti previsti per gli operai agricoli a tempo indeterminato e calcolati su 312 giorni lavorativi (festività nazionali e infrasettimanali, ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità) 2.- Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso della lavoratrice, che ha proposto gravame, rigettato dalla Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza pubblicata il 25 gennaio 2021 con il numero 3/2021. Il giudizio verte sulla pretesa d'incrementare il salario contrattuale del 30,44% a titolo di "terzo elemento". La Corte territoriale evidenzia che la paga indicata nel contratto «è in re ipsa, e senza alcuna necessità di esplicita previsione, già comprensiva» del "terzo elemento". A tale conclusione la Corte d'appello giunge sulla scorta di una interpretazione sistematica delle clausole negoziali (art. 1363 cod. civ.) e individua quale ulteriore argomento di supporto la quantificazione dei contributi di assistenza contrattuale e dei contributi extra legem nella percentuale dell'1,50% della retribuzione effettivamente corrisposta: la quantificazione contenuta nel contratto si giustificherebbe solo considerando la retribuzione come già comprensiva del "terzo elemento". Né si potrebbero trarre argomenti di segno contrario dalla rilevazione del salario medio convenzionale, rilevazione che è il frutto di un'operazione complessa e non si risolve in «un'operazione automatica di riversannento della contrattazione collettiva»: il comportamento delle parti contraenti, che dischiude «un campo di indagine nuovo rispetto a quello delimitato nel ricorso di primo grado», non potrebbe vincolare l'INPS, estraneo agli accordi, e comunque non potrebbe sovvertire il loro univoco tenore letterale. Va respinta anche la domanda consequenziale di accredito della contribuzione figurativa. Inammissibili sono le considerazioni, svolte soltanto nelle comparse conclusionali, sulla possibilità di parametrare l'indennità di disoccupazione agricola al salario medio convenzionale e sulla questione di legittimità costituzionale prospettata con riguardo a tale domanda, del tutto nuova. Le spese del grado devono essere compensate, in considerazione delle peculiari «asperità interpretative» delle questioni dibattute e dei ragionevoli dubbi generati dalla documentazione prodotta dall'INPS. Quanto alla statuizione sulle spese contenuta nella sentenza di primo grado, dev'essere confermata «in assenza di specifico motivo». 3.- S C impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, con ricorso notificato il 2 luglio 2021 e affidato a quattro motivi. 4.- L'INPS resiste con controricorso. 5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.l. cod. proc. civ. 6.- Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La signora S C articola quattro motivi di ricorso per cassazione, che si possono così compendiare. 1.1.- Con il primo mezzo, la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod. civ., dell'art. 49 del contratto collettivo nazionale per gli operai agricoli e florovivaisti del 25 maggio 2010 e
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