Cass. civ., sez. I, ordinanza 06/09/2019, n. 22373
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Nei giudizi aventi ad oggetto la determinazione dell'indennità di espropriazione, relativi a procedimenti in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del d.P.R. n.327 del 2001, opera la disciplina transitoria prevista dall'art. 57 dello stesso d.P.R., secondo cui le disposizioni del testo unico non si applicano ai progetti edilizi per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, cui continuano invece ad applicarsi tutte le normative vigenti a quella data.
Sul provvedimento
Testo completo
22373/20 19 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Oggetto MARIA CRISTINA GIANCOLA Presidente Consigliere UMBERTO L. C. G. SCOTTI MARINA MELONI Consigliere Rel. Ud. 14/05/2019 CC CLOTILDE PARISE Consigliere Cron. 22373 LOREDANA NAZZICONE Consigliere R.G.N. 5864/2014 ORDINANZA sul ricorso 5864/2014 proposto da: Comune di Striano, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Ovidio n.20, presso lo studio dell'avvocato Rescigno Daniela, rappresentato e difeso dagli avvocati Ferrentino Feliciana, Lentini Lorenzo, giusta procura a margine del ricorso;
-ricorrente -
contro
ORD 5 150 19 20 AR ND, elettivamente domiciliata in Roma, Via San Giovanni in Argentella n.51, presso Cacace Vincenzo, rappresentata e difesa dagli avvocati Cacace Felice, Rendina Nando, giusta procura in calce al ricorso notificato;
-controricorrente -
contro
Agroinvest S.p.a.;
- intimata - avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 04/12/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/05/2019 dal cons. MELONI MARINA. 2 in FATTI DI CAUSA Con ricorso ritualmente notificato ex art. 702 bis cpc AR ND propose opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione determinata ex art. 22 TUE nel corso del procedimento espropriativo ex legge 865/1971 avente ad oggetto i terreni siti nel Comune di Striano, destinati alla realizzazione del PIP e convenne in giudizio, oltre al Comune di Striano, la Agroinvest spa in qualità di concessionaria per la realizzazione del progetto di urbanizzazione in area PIP. La Corte di Appello di Napoli, nella contumacia del Comune e previo espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza in data 4/12/2013, ha rigettato la domanda nei confronti della concessionaria Agroinvest ed ha determinato l'indennità dovuta alla proprietaria con incremento di 1/10, imponendo al Comune beneficiario dell'esproprio il deposito dell'importo differenziale. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli ha proposto ricorso per cassazione Il Comune di Striano affidato a tre motivi e memoria. ND AR resiste con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Striano denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.54 e 57 DPR 327 del 2001 art.4 e 29 D.Lgs 150/2011, art. 702 bis cpc, artt 16,27 e 35 legge 865 del 1971, art. 39 legge 2359 del 1865 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr. 3 cpc, in quanto la Corte di Appello di Napoli ha 1 ritenuto applicabile il rito sommario di cui all'art. 29 D.Lgs 150/2011 mentre doveva essere applicato il rito ordinario di cognizione ed il giudizio doveva essere introdotto con atto di citazione. Infatti, secondo il ricorrente, il rito sommario ex art. 29 D.L.gs 150/2011 non era