Cass. pen., sez. I, sentenza 15/09/2021, n. 6237
Sentenza
15 settembre 2021
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15 settembre 2021
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Massime • 1
In tema di concorso di persone, il contributo psichico rilevante ai sensi dell'art. 110 cod. pen., in caso di azione collettiva, deve essere espressivo di condivisione dell'evento, in forma solo verbale o accompagnata da manifestazioni esteriori diverse dalla condotta tipica, ed idoneo a semplificare o agevolare l'ideazione o l'esecuzione dell'azione, anche se solo nei confronti di una parte consistente di compartecipi.
Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 06237-22 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ADRIANO IASILLO -Presidente - Sent. n. sez. 820/2021 UP 15/09/2021 DOMENICO FIORDALISI R.G.N. 22681/2020 RAFFAELLO MAGI -Relatore- FRANCESCO ALIFFI ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DEIL MA nato a [...] il [...] LL PE nato a [...] il [...] NO SA nato a [...] il [...] OR OS nato a [...] il [...] EG PE EL nato a [...] il [...] LO US TO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/11/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO MAGI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che ha concluso chiedendo Il PG conclude per il rigetto di tutti i ricorsi. udito il difensore L'avv. LOJACONO FRANCESCO conclude riportandosi ai motivi di ricorso e insistendo per il suo accoglimento. - 1 - L'avv. LEOPIZZI ANTONELLA conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avv. COPPI FRANCO CARLO conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. L'avv. SFORZA CLAUDIO conclude, insistendo per l'accogliento dei ricorsi, sia per la posizione di EC SC che per DEIL RI. L'avv. MARTINO EMILIO conclude riportandosi ai motivi di ricorso. L'avv. QUATRANO NICOLA conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio. L'avv. VIANELLO ACCORRETTI VALERIO conclude insistendo per l'accoglimento. RM -2- RITENUTO IN FATTO 1 Le decisioni di merito, rispettivamente emesse, in rito abbreviato, dal GIP del Tribunale di Napoli il 27 ottobre 2017- depositata il 9 novembre 2017- e dalla Corte di Assise di Appello di Napoli il 27 novembre 2019 depositata il 1 aprile 2020-, - conformi in punto di responsabilità e parzialmente divergenti quanto al trattamento sanzionatorio, hanno ritenuto responsabili AN SA, SP AG, LZ RI, DEIL RI, LL PP, Lo RU NI, EC SC e TT AF -come indicato in contestazione del delitto di omicidio pluriaggravato commesso ai danni di SC AS e GI ZA, avvenuto in Napoli il 26 luglio 2007, e dei reati connessi.
1.1 Gli attuali ricorrenti sono LL PP, EC SC, AN SA, Lo RU NI, TT AF e DEIL RI. I capi di imputazione sono così strutturati: -A) omicidio aggravato ex artt. 577 nr. 3 e 4 cod. pen. e 7 L. 203/91 per avere EC SC e TT AF, su mandato di Lo RU NI e AN SA, R esploso colpi di arma da fuoco cagionando la morte di SC AS e GI M ZA, in concorso con LZ RI e con SP AG, DEIL RI e LL PP -con i ruoli di predisposizione del luogo del delitto e delle armi, di pulizia post delictum e di occultamento dei cadaveri-. (con NS LL e TA VA successivamente deceduti). Fatto aggravato dall'aver agito con premeditazione e per motivi abietti, essendo il delitto scaturito dalle ragioni di epurazione interna al clan camorristico TO-AN, alleato e in ciò coadiuvato dal clan Lo RU;
nonché per il consolidamento del prestigio e del predominio della predetta consorteria sul territorio. -B) detenzione illegale e porto in luogo pubblico ex artt. 10,12,14 L. 497/74 di due pistole cal. 7,65 con silenziatore e 38-, in concorso, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso e al fine di commettere il delitto di cui al capo A). Con l'aggravante di aver commesso il fatto per avvantaggiare i gruppi camorristici alleati TO-AN e Lo RU, nonché avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis1 cod. pen. -C) delitto di cui all'art. 412 cod. pen., in concorso e aggravato ex art. 416 bis 1 cod. pen., per aver occultato i cadaveri delle vittime sotterrandoli in una fossa precedentemente scavata. 3 2. Il fatto oggetto di giudizio è stato commesso all'interno di una sala da biliardo sita nel quartiere Miano di Napoli, allorquando, secondo le decisioni di merito, TT AF, appostatosi precedentemente con il complice EC SC, ha esploso un primo colpo di pistola -letale- verso il SC e uno verso il GI il quale, non ancora deceduto, è stato poi raggiunto da un secondo colpo sparato dal EC con un'altra arma (senza silenziatore, fornita nell'immediatezza dall'SP, anch'esso presente), a seguito dell'inceppamento della prima. Immediatamente dopo, gli uomini appartenenti al clan Lo RU (oltre ai killers, anche LL e DEIL) si sarebbero occupati della pulizia del locale e dell'occultamento dei cadaveri, seppellendoli in una fossa scavata la sera prima dell'omicidio nelle adiacenze dell'abitazione del DEIL. All'epoca, a seguito delle denunce di scomparsa sporte dalle mogli delle vittime (CC TA e Di PE ER), le indagini non produssero risultati, se non l'accreditarsi della ipotesi investigativa che riconduceva l'accaduto ad un episodio di "lupara bianca", dato che le vittime gravitavano negli ambienti della criminalità organizzata di MU . Anni dopo -nel 2010 e nel 2017-, la scelta di collaborare con la giustizia e le confessioni di SP AG (esponente di spicco del clan TO-AN) e di Lo RU NI (indicato come uno dei mandanti, capo del clan dei cd. "capitoni") hanno fatto luce sul fatto di sangue oggetto dell'odierno giudizio.
2.1 Le fonti di prova esaminate dai giudici di merito hanno consentito di affermare che l'omicidio SC-GI venne deciso da AN SA e pianificato, nei giorni precedenti, con l'alleato Lo RU NI e i suoi uomini tra i quali gli odierni imputati- per ragioni di epurazione interna allo stesso clan AN (denominato degli "scissionisti"). Le vittime si erano rese colpevoli di aver "dato fastidio" nel quartiere di MU, avendo picchiato a sangue, senza motivo, un ragazzo che svolgeva il ruolo di vedetta in quel territorio.
2.2 La decisione di primo grado ricostruisce i fatti attraverso il narrato delle fonti dichiarative intranee ai gruppi camorristici, portatrici di conoscenza diretta, i cui contenuti, già noti alle parti, verranno rievocati, in sintesi, in questa sede, rinviando per il resto al testo della decisione. SP AG nelle sue dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese nel 2010, da libero, e nel 2017 quale esponente di spicco del clan degli "scissionisti", ha confessato di essere uno dei protagonisti del duplice omicidio e ha riferito in ordine al movente e ai mandanti/esecutori. 4 Ha dichiarato di non aver saputo nulla dell'omicidio fino al momento in cui, il giorno stesso del fatto da lui collocato temporalmente a cavallo tra il settembre e l'ottobre 2007 (lì dove è avvenuto a luglio di quell'anno), AN SA diede l'ordine a lui, a TA VA e a LZ RI di seguirlo per recarsi nella sala giochi di Miano. All'interno si trovavano appostati il EC e il TT armati con la pistola cal.
7.65 con silenziatore e, alla vista di un tappeto a terra, il collaboratore aveva percepito che sarebbe successo qualcosa di lí a poco, anzi, aveva persino avuto il timore che potesse essere lui stesso la vittima designata. Invece, dopo poco tempo, LZ RI e TO RM tornarono con SC e GI, adescati con un pretesto;
il TT aprí il fuoco colpendo a morte la prima vittima designata e la seconda -rimasta rantolante-, ma, a causa dell'inceppamento dell'arma munita di silenziatore, l'SP diede la sua al EC- per il tramite del LZ- il quale provvide a dare il colpo di grazia al GI. Prima che arrivassero le vittime erano sopraggiunti Lo RU NI, DEIL RI e un certo PP di OM . In ultimo, ha precisato di non aver visto chi avesse portato via i corpi, essendo andato via assieme ai sodali del clan TO-AN, ma supponeva che fossero stati i membri RM del clan Lo RU, rimasti in loco, in particolare il DEIL -che aveva visto pulire la sala giochi e il tappeto e che gli aveva riferito di aver rubato un orologio e una collana appartenente ad una delle vittime-, coadiuvati da PP di OM rimasto all'esterno della sala. Quest'ultimo, denominato il "finto pazzo" è stato poi identificato dal collaboratore, in sede di riconoscimento fotografico, in PP LL. Lo RU NI, già detenuto in regime di 41 bis ord. pen., ha scelto di collaborare con la giustizia a partire dal novembre 2016 e ha confessato, quale capo del clan dei "capitoni", di aver organizzato, tra gli altri, il duplice omicidio dei giovani di MU, collocato nell'estate del 2007, per assecondare il volere dell'alleato e amico AN SA. Ha riferito dettagli sulla programmazione e sulla esecuzione dell'omicidio, quali il fatto di aver preparato la fossa di occultamento la sera prima dell'omicidio assieme a TT, EC e DEIL dietro la casa di quest'ultimo. Seppur rimasto al di fuori del locale al momento degli spari, ha indicato, tra i partecipi, anche l'SP. Per il resto, la dinamica è in sostanza sovrapponibile a quella riferita dall'altro collaboratore. Ha chiarito anche quanto accaduto nella fase successiva, in quanto il suo clan è stato quello che si è occupato dell'occultamento dei cadaveri ad insaputa 5 degli scissionisti ai quali era stato fatto credere (per non rivelare il luogo di sepoltura) che di questa fase si sarebbe occupato il LL (portando i corpi in Boscoreale). In realtà furono il DEIL e il EC a caricare i corpi in macchina e, successivamente, con l'aiuto di TT e un tale LL, amico del LL (non imputato in questo procedimento) a seppellire le vittime nella fossa predisposta la sera precedente. Ha precisato di aver ordinato egli stesso, durante la latitanza in Polonia, a seguito del pentimento di suo padre (VA Lo RU, ignaro di questo pluriomicidio), di spostare i corpi e scioglierli nell'acido e a ciò provvidero, oltre all'imputato DEIL RI, RE, PE IA e RI VA. Ciò per il timore che si sarebbe potuto pentire anche il EC.
2.4 Sulla scorta della valutazione di tali contributi narrativi, il GIP perviene al giudizio di responsabilità degli otto imputati, con i ruoli descritti in sede di contestazione, ritenendo positivamente superato il vaglio di attendibilità, soggettiva e oggettiva, dei collaboratori rei confessi e verificata la convergenza delle chiamate in correità in ordine alla fase ideativa e ai fondamentali segmenti della fase organizzativa ed esecutiva del delitto. La divergenza sorta in ordine alla data di commissione del reato viene superata RY partendo dal dato di fatto incontestabile