Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 31344

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2020, n. 31344
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31344
Data del deposito : 10 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

iato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nei confronti di: 1) AB BE AR, nato a [...] il [...];
Avverso la sentenza emessa il 21/05/2019 dalla Corte di assise di appello di Catanzaro;
Sentita la relazione del Consigliere Alessandro Centonze;
Sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luigi Orsi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito, nell'interesse dell'imputato, l'avv. Antonio Anania, che ha chiesto il respingimento del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 12/07/2018 la Corte di assise di Catanzaro assolveva AR AB BE dal reato ascrittogli, ai sensi dell'art. 270-bis cod. pen., perché il fatto non sussiste.

2. Con sentenza emessa il 21/05/2019 la Corte di assise di appello di Catanzaro, pronunciandosi sull'impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, confermava la sentenza appellata.

3. Nei giudizi di merito si contestava a AR AB BE di avere posto in essere - mediante contatti con ambienti del terrorismo islamico, sviluppati anche attraverso l'utilizzo della rete telematica - un'attività finalizzata ad acquisire un addestramento militare, a compiere atti di terrorismo e a propagandare l'ideologia jihadista nel contesto della sfera di operatività dell'organizzazione internazionale denominata Jabbat Al Nusra, costituente una ramificazione di Al Qaeda, attiva nelle aree geografiche siriane e libanesi. Occorre premettere che il presente procedimento penale traeva origine dagli accertamenti sulle due utenze cellulari di cui veniva trovato in possesso AB BE dopo il suo sbarco clandestino sulle coste calabresi, che aveva luogo il 14/09/2014, a bordo di un'imbarcazione proveniente dalla Turchia, al quale faceva seguito la sua allocazione presso il Centro C.A.R.A. di Isola di Capo Rizzuto. L'imputato, in particolare, dopo essere sbarcato sulle coste calabresi a bordo di un peschereccio insieme ad alcuni migranti, veniva ritenuto uno degli scafisti che aveva condotto in Italia l'imbarcazione dalla Turchia, per cui la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone 1'08/10/2014 emetteva nei suoi confronti un decreto di fermo per il delitto di cui all'art. 12 T.U. imm., trasmettendo contestualmente gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro affinché valutasse la sussistenza di eventuali reati di sua competenza. Si procedeva, pertanto, al controllo delle due utenze cellulari di cui l'imputato disponeva al momento dello sbarco, eseguito dal Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Catanzaro. A seguito di tali verifiche, si accertava la contiguità di AB BE con gli ambienti dell'estremismo islamico vicini alle frange libanesi e siriane di Jabbat Al Nusra, che si concretizzava nell'acquisizione di materiale telematico relativo alla sfera di operatività di tali fazioni terroristiche, una parte del quale veniva postato sulla pagina Facebook dell'imputato.Su queste verifiche, nel giudizio di primo grado, venivano sentiti i testi TO e RO, che avevano compiuto gli accertamenti investigativi nei confronti dell'imputato, dai quali, secondo l'ipotesi accusatoria, si traeva il convincimento che AB BE era un "combattente", appartenente alle cellule terroristiche jihadiste presenti nel territorio italiano. Le ulteriori verifiche investigative consentivano di accertare l'esistenza di collegamenti tra AB BE ed esponenti di settori contigui con il radicalismo islamico, attestati dai suoi rapporti con BU TA, BU AM e BU Al WA - che veniva ritenuto il fratello dell'imputato ed era un soggetto attivo negli ambienti dell'integralismo religioso -, che evidenziavano l'adesione dell'imputato ai principi jihadisti, espressamente richiamati in alcune comunicazioni telematiche acquisite nel corso delle indagini preliminari;
tra queste, si faceva riferimento alla registrazione audiovisiva realizzata il 29/06/2014, che riprendeva AR AB BE in compagnia di BU TA e BU AM, durante la quale l'imputato, parlando del primo dei due, diceva "lui forse farà il martirio a Tripoli, Allah gli ha regalato il martirio". Si riteneva, pertanto, provata la contiguità di AB BE con gli ambienti dell'integralismo islamico, attestata dall'attività di acquisizione telematica di materiale audiovisivo funzionale all'addestramento bellico svolta dall'imputato e dallo scambio di comunicazioni con gli esponenti dell'area jihadista con cui interagiva, che dimostravano l'adesione dell'imputato ai gruppi terroristici operanti sul territorio mediorientale in collegamento con la fazione denominata Jabbat AI Nusra.

3.1. A fronte di tale ipotesi accusatoria, i Giudici di merito catanzaresi ritenevano che l'imputato si era limitato a una mera acquisizione di informazioni di contenuto bellico senza compiere un vero e proprio addestramento militare e di avere manifestato delle opinioni che, in quanto tali, non apparivano espressive della volontà di AB BE di orientare in chiave terroristica le sue scelte di vita, aderendo al radicalismo religioso posto a fondamento del gruppo denominato Jabbat AI Nusra. Le opinioni espresse in tale contesto comunicativo, infatti, rientravano nell'ambito di considerazioni esclusivamente personali di AB BE, alle quali, in assenza di ulteriori elementi di corroborazione, non poteva attribuirsi alcuna rilevanza penale, costituendo tali manifestazioni espressione di un atteggiamento di adesione meramente ideologica dell'imputato ai principi jihadisti, privo di connotazioni materiali, da cui non poteva trarsi alcuna indicazione nella direzione accusatoria. Si evidenziava, al contempo, che le comunicazioni telematiche effettuate di AB BE ed estrapolate dalle utenze cellulari che gli erano stati sequestrate dopo il suo sbarco in Italia dovevano essere riferite alla guerra civile siriana e non all'operatività del gruppo terroristico denominato .labbat Al Nusra, al quale si riteneva affiliato l'imputato. Considerazioni analoghe valevano per le immagini di contenuto militare, che, pur ritraendo AB BE imbracciare armi da guerra in tenuta bellica, non riguardavano attività di addestramento nelle quali l'imputato risultava coinvolto quale appartenente a una frangia del radicalismo islamico, non essendo stato dimostrato tale coinvolgimento. Tali immagini, in ogni caso, pur essendo evocative di uno "stato di armamento", ben potevano essere riferite alla guerra civile in corso di svolgimento in Siria - che è il Paese di provenienza di AB BE -, con la conseguenza che alle stesse non poteva attribuirsi alcuna valenza dimostrativa della sua contiguità con gli ambienti dell'integralismo jihadista. Non risultavano, per altro verso, dimostrati i collegamenti personali di AR AB BE con esponenti del radicalismo religioso mediorientale, mantenuti tramite BU Al WA, non essendo provato né che tale soggetto era effettivamente il fratello dell'imputato - al contrario di quanto si era ipotizzato nella prima fase delle indagini preliminari - né il suo inserimento negli ambienti dell'integralismo islamico. Non risultava, in ogni caso, dimostrata l'esistenza di una cellula terroristica, nella quale avrebbe gravitato l'imputato, coinvolta in attività di proselitismo finalizzate al reclutamento di affiliati alla guerra santa combattuta nei Paesi dell'area nnediorientale, realizzata attraverso l'organizzazione jihadista denominata iabbat Al Nusra, costituente un'articolazione di AI Qaeda, presente nelle aree siriane e libanese. Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi l'imputato AR AB BE veniva assolto dall'ipotesi di reato ascrittagli ex art. 270-bis cod. pen.

4. Avverso la sentenza di appello il Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro ricorreva per cassazione, articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 270-bis cod. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che non consentivano di ritenere sussistenti gli elementi costitutivi della fattispecie contestata ad AB BE, senza considerare che le sue condotte erano finalizzate alla commissione di comportamenti penalmente rilevanti e rivelatori di un'adesione, non esclusivamente ideologica, ai principi che ispirano gli ambienti del terrorismo islamico collegati dell'organizzazione internazionale denominata .labbat Al Nusra, costituente, come detto, un'articolazione di Al Qaeda. Si deduceva, in proposito, che non poteva essere disattesa, nella direzione prefigurata dalla Corte di assise di appello di Catanzaro, l'incontroversa contiguità di AR AB BE agli ambienti dell'integralismo islamico, ai quali non era vicino solo ideologicamente, atteso che i suoi comportamenti dimostravano il suo inserimento nel contesto terroristico oggetto di vaglio, attestato dai suoi rapporti con BU TA, BU HI e BU Al WA, che erano stati irragionevolmente trascurati. Né era possibile affermare assertivamente, in assenza di un'analitica ricognizione di tali rapporti, l'irrilevanza penale delle condotte di sostegno ideologico dell'imputato alle fazioni mediorientali del terrorismo islamico, essendo incontroversa l'adesione morale al radicalismo religioso dell'imputato e l'acquisizione di materiale telematico finalizzato al suo addestramento jihadista. Con il secondo motivo di ricorso si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 125 cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che - quand'anche dovessero ritenersi insussistenti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 270-bis cod. pen. oggetto di contestazione - non consentivano di ipotizzare, in via residuale, la ricorrenza di altre fattispecie, come quelle di cui agli artt. 270-quinquies, 302, 304 e 414 cod.