Cass. civ., SS.UU., ordinanza 30/07/2021, n. 21986
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Testo completo
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5152-2021 proposto da: LOMBARDO FRANCESCA, TARDUGNO MARIA INCORONATA ANTONIETTA, CALIENDO GIAMPIERO, rappresentati e difesi dagli avvocati SEBASTIANO BRUNO CARUSO, VINCENZO DE MICHELE, GIORGIO FONTANA, SERGIO GALLANO, STEFANO GIUBBONI, ANTONINO LO FARO;
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di IVREA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che
con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti agivano dinanzi al Tribunale di Ivrea affinché, previo accertamento della loro qualità di magistrati onorari, con funzioni di giudice di pace, fosse verificato che avevano svolto un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, avendo quindi maturato il diritto ad un trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni espletate, e di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della Giustizia. Concludevano quindi affinché fosse rideterminato il loro trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio e con il riconoscimento anche della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero alla regolarizzazione della loro posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione
- ricorrenti -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI
12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrenti -
avverso GIUDIZIO PENDENTE del TRIBUNALE di IVREA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/07/2021 dal Consigliere Dott. M C;
Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. U D A, che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso;
Ritenuto che
con ricorso ex art. 414 c.p.c., i ricorrenti agivano dinanzi al Tribunale di Ivrea affinché, previo accertamento della loro qualità di magistrati onorari, con funzioni di giudice di pace, fosse verificato che avevano svolto un servizio continuativo alle dipendenze del Ministero della Giustizia, qualificabile in termini di lavoro subordinato, avendo quindi maturato il diritto ad un trattamento economico e normativo corrispondente alle mansioni espletate, e di tenore analogo a quello assicurato a lavoratori che svolgono funzioni corrispondenti in favore del convenuto Ministero della Giustizia. Concludevano quindi affinché fosse rideterminato il loro trattamento retributivo a far data dalla assunzione in servizio e con il riconoscimento anche della tutela previdenziale ed assicurativa, con la condanna del Ministero alla regolarizzazione della loro posizione, previo versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia che eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione
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