Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 6970

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/03/2023, n. 6970
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6970
Data del deposito : 8 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 29702/2020 Numero sezionale 377/2023 Numero di raccolta generale 6970/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *CATASTO FEDERICO SORRENTINO Presidente Ud.01/03/2023 PU O DE MSI Consigliere GIACOMO MRIA STALLA Consigliere-Rel. M BO Consigliere A PA Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29702/2020 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12;
- parte ricorrente -

contro

Enel Green Power spa ed Enel Green Power Italia srl (beneficiaria da scissione parziale della prima 19.12.2019), in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso e rappresentato in giudizio dagli avv.ti E P e R N di Roma, ivi el.dom.to in Via Crescenzio n.4 presso il loro studio, come da procura in atti;
- parte controricorrente e ricorrente incidentale - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale della Toscana n.313 del 5 marzo 2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1^ marzo 2020 dal Consigliere G M S;
Numero registro generale 29702/2020 Numero sezionale 377/2023 Numero di raccolta generale 6970/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 udito il Procuratore Generale che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto di quello incidentale.

Fatti di causa

e ragioni della decisione. § 1. Agenzia delle Entrate propone un articolato motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Commissione Tributaria Regionale, in parziale riforma della prima decisione, ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento catastale ed attribuzione di maggiore rendita n. SI0071351/14 da euro 44.680,00 ad euro 521.395,00 (notificato il 9 gennaio 2015) nella parte in cui aveva incluso nella stima del valore attribuibile alla centrale di produzione di energia geotermica sita in Comune di Piancastagnaio (SI), anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione. La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: • come già stabilito da varie pronunce della Commissione Tributaria Regionale Toscana, i pozzi in questione dovevano ritenersi parte incorporata (non pertinenziale) delle miniere di sfruttamento geotermico, seguendone uguale regime di non censibilità catastale (articolo 18 r.d. n. 1572 del 1931) in quanto inidonee alla produzione di reddito immobiliare;
• al contrario, nella stima della centrale di produzione elettrica dovevano concorrere gli altri impianti pure dedotti in causa (vapordotti e linee di re- iniezione;
sistemi di automazione e controllo;
alternatori, trasformatori ed impianti di protezione ambientale), in quanto impianti funzionalmente e strutturalmente essenziali alla produzione di energia elettrica. Resistono con controricorso e memoria Enel Green Power spa ed Enel Green Power Italia srl (quest'ultima beneficiaria di scissione parziale della prima 19.12.2019), le quali formulano altresì cinque motivi di ricorso incidentale. § 2.1 Con l'unico motivo di ricorso principale l'Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli articoli 4 e 10 Regio decreto-legge n. 652 del 1939, dell'articolo 1 quinquies decreto l. n. 44 del 2005, convertito con 2 di 14 Numero registro generale 29702/2020 Numero sezionale 377/2023 Numero di raccolta generale 6970/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 modificazioni in legge 88 del 2005, nonché dell'articolo 1, comma 244, della l. n. 190 del 2014. Diversamente da quanto affermato dalla Commissione Tributaria Regionale, anche i pozzi geotermici di iniezione e re-iniezione del calore rinveniente dal sottosuolo dovevano essere considerati ai fini dell'attribuzione di rendita catastale della centrale di produzione geotermica di energia, dal momento che: • l'equiparazione tra risorse geotermiche e risorse minerarie (art.1 co. 6^ d.lgs. 22/2010) aveva riguardo alle procedure autorizzative e concessorie, risultando per contro irrilevante ai fini catastali;
mentre l'esclusione legale delle miniere dalla stima fondiaria (art.18 R.D. n. 1572/1931) non poteva estendersi anche a beni diversi, quali appunto i pozzi in esame;
• se di incorporazione dei pozzi voleva parlarsi, ex articolo 812 cod.civ., lo si doveva piuttosto fare con riguardo non alla miniera ma alla centrale di produzione geotermica, pacificamente soggetta a stima in tutte le sue componenti;
• in tal senso si esprimeva la Circolare n. 6 del 2012 (avente forza di legge ex articolo 1, comma 244, legge 190 del 2014) la quale includeva nella stima anche le componenti impiantistiche aventi i caratteri di essenzialità, fissità e stabilità, così da concorrere alla autonomia funzionale e reddituale dell'unità complessivamente considerata (ad esempio: altiforni, pese, grandi impianti di produzione di vapore, binari, dighe, canali adduttori e di scarico, gallerie e reti di trasmissione e distribuzione di merci ecc…);
• analogo principio era stato fissato dall'articolo 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005 per le centrali elettriche, già fatto oggetto di vaglio di legittimità costituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 162 del 2008;
• i pozzi in questione rilevavano in ogni caso come 'costruzione' in forza dei loro caratteri di solidità, stabilità, consistenza volumetrica ed immobilizzazione al suolo;
caratteri ritenuti catastalmente rilevanti anche dalla novella legislativa di cui all'articolo 1, comma 21, legge 208 del 2015 3 di 14 Numero registro generale 29702/2020 Numero sezionale 377/2023 Numero di raccolta generale 6970/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 la quale, pur non essendo direttamente applicabile ratione temporis alla fattispecie, escludeva dalla stima catastale gli impianti ed i macchinari c.d.'imbullonati', non anche le costruzioni e gli elementi ad esse strutturalmente connessi. Le società controricorrenti hanno chiesto il rigetto del ricorso avversario sui pozzi geotermici rimarcando: • l'autonomia dei medesimi rispetto alla centrale geotermica, trattandosi piuttosto di strutture sotterranee (canalizzazioni di piccolo diametro) afferenti alla miniera geotermica catastalmente irrilevante perché improduttiva (appunto se sotterranea) di reddito immobiliare, ed esente da stima;
• la corretta distinzione tra funzione di 'sfruttamento industriale' del calore proveniente dal sottosuolo per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (centrale), e funzione di mera 'estrazione' del calore (miniera);
• che in coerenza con questo assunto l'ordinamento prevedeva un diverso regime autorizzativo o concessorio per le miniere e per le centrali di sfruttamento geotermico;
• che i pozzi in questione non avevano neppure i caratteri della 'costruzione', atteso che si trattava di piccole condotte completamente interrate e non oggetto ex lege di licenza o autorizzazione edilizia. § 2.2 Il motivo di ricorso principale è fondato. Questa Corte ha già affrontato – recentemente, tra le stesse parti e con riguardo ad una procedura di rettifica coeva a quella qui dedotta – la questione della rilevanza dei pozzi geotermici ai fini del calcolo della rendita catastale della centrale di produzione energetica, concludendo nel senso che: « In tema di centrali geotermiche, ai sensi dell'art. 1 quinquies del d.l. n. 44 del 2005, conv. dalla I. 88 del 2005, applicabile ratione temporis, i pozzi di estrazione e reiniezione, i vapordotti nonché l'alternatore e i trasformatori, a prescindere dalla loro collocazione nel sottosuolo o nel ciclo produttivo, se a valle o a monte del generatore, in quanto componenti non 4 di 14 Numero registro generale 29702/2020 Numero sezionale 377/2023 Numero di raccolta generale 6970/2023 Data pubblicazione 08/03/2023 separabili senza pregiudizio alla funzione precipua di generazione energetica, vanno inglobati tra gli elementi idonei a descrivere l'unità immobiliare e ad incidere sulla determinazione della rendita, analogamente a tutte le altri componenti prettamente immobiliari o infisse al suolo che contribuiscono ad assicurarne, in via

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