Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 01307
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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 604-2021 proposto da: S F, domiciliato ex lege in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato E M;- ricorrente -contro CONSORZIO DI BONIFICA N. 6 ENNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Oggetto R.G.N. 604/2021 Cron. Rep. Ud. 16/11/2022 PU domiciliato in ROMA, VIA FIUME BIANCO 47, presso lo studio dell'avvocato S M, rappresentato e difeso dall'avvocato A L;- controricorrente - avverso la sentenza n. 548/2020 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 07/12/2020 R.G.N. 281/2019;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/11/2022 dal Consigliere Dott. C P;il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. Fatti di causa 1. La Corte d’appello di Caltanissetta ha accolto in parte l’appello del Consorzio di Bonifica 6 Enna e, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto le domande proposte da F S anche relativamente al contratto a termine concluso nel 2015 (v. infra § 2).2. La Corte territoriale ha dato atto che: F S ha agito con un primo giudizio (R.G. 1001/2015) davanti al Tribunale di Enna per far accertare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2011 al 2014, con domanda di conversione a tempo indeterminato e/o di risarcimento del danno;questa domanda è stata parzialmente accolta dal tribunale che ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e condannato il Consorzio al risarcimento del “danno comunitario”, ai sensi dell’art. 32, della legge 183 del 2010;la decisione di primo grado è stata riformata dalla Corte d’appello (sentenza n. 503/2019) con l’integrale rigetto delle domande del lavoratore (il ricorso in cassazione avverso la sentenza d’appello è stato respinto con ordinanza n. 33094/21);con un secondo ricorso (R.G. 1119/2015), proposto unitamente ad altri colleghi di lavoro, il Sangiuliano ha chiesto di dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi dal 2011 al 2015, con domanda di conversione a tempo indeterminato e/o di risarcimento del danno;questa domanda è stata accolta dal tribunale (sentenza n. 87/2019) per alcuni ricorrenti e limitatamente alla declaratoria di nullità del termine apposto ai contratti, con condanna del Consorzio al risarcimento del “danno comunitario”, ai sensi dell’art. 32, della legge 183 del 2010;nei confronti del Sangiuliano è stata dichiarata l'inammissibilità delle domande, per essere state le stesse già proposte nell'altro giudizio (R.G. 1001/2015);la sentenza n. 87/2019 è stata impugnata dal Consorzio, ma non nei confronti del Sangiuliano, e la Corte d'Appello di Caltanissetta (sentenza 222/2020) ha riformato la sentenza del tribunale e rigettato la domanda proposta dai colleghi dell'odierno ricorrente;con proprio atto di appello, mai riunito all'appello dei colleghi, il Sangiuliano ha a sua volta impugnato la pronuncia di inammissibilità resa dal Tribunale con sentenza n. 87/2019 e la Corte d'Appello, con la sentenza qui impugnata (n. 548/2020), ha ritenuto che la domanda fosse effettivamente inammissibile quanto ai contratti conclusi dal 2011 al 2014, perché già proposta nell'altro processo (R.G. 1001/15) e che fosse ammissibile la sola domanda riguardante il contratto a termine del 2015.3. Rispetto a quest'ultimo contratto, la Corte territoriale ha premesso come la stipula dei rapporti a termine al di fuori delle ipotesi previste non ne consentisse la conversione per effetto dei divieti e limiti alle assunzioni a tempo indeterminato presso i Consorzi di bonifica stabiliti dalla L.R. 45/1995. 4. Ha aggiunto che l'abusivo ricorso al contratto a tempo determinato da parte del Consorzi di Bonifica potesse essere perseguito secondo la regola generale della responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) ed in applicazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con le sentenze 5072 e 11374 del 2016. 5. Ha ritenuto che nel caso di specie non potesse trovare accoglimento nemmeno la domanda risarcitoria per responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 cod. civ. poiché non proposta nel ricorso introduttivo della lite.
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