Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2023, n. 22557
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MOSCATO FRANCO nato a NISCEMI il 14/08/1960 avverso l'ordinanza del 20/12/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere P M;lette le conclusioni rassegnate, con requisitoria scritta ai sensi delliart.23 d.l. n. 137/2020 dal PG, E P, che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza emessa in data 20 dicembre 2022 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura della liberazione condizionale concessa a F M in data 28 gennaio 2020, a seguito del suo arresto in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a suo carico il 10 novembre 2022 dal G.i.p. del Tribunale di Milano con l'accusa di avere, in concorso con altri, illegalmente detenuto e portato in pubblico una pistola, agendo quale fornitore dell'arma stessa. Il Tribunale ha infatti ritenuto che, pur trattandosi di un'incolpazione provvisoria e ferma restando la presunzione di innocenza dell'accusato, sono venuti meno i presupposti della liberazione condizionale, per la natura del delitto di cui il M è stato accusato e per la gravità degli indizi di colpevolezza contenuti nel provvedimento del G.i.p., ed in particolare delle conversazioni intercettate a carico del presunto acquirente dell'arma. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione F M, per mezzo del proprio difensore avv. A C T, articolando due motivi. 2.1 Con il primo motivo censura l'inosservanza della legge penale e la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, con violazione dell'art. 606, primo comma lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 177 cod.pen. Detta norma prevede la revoca della liberazione condizionale in caso di commissione di un altro reato, accertata con sentenza definitiva, mentre il M è stato destinatario solo di una ordinanza di custodia cautelare emessa nell'ambito di un procedimento ancora pendente in fase di indagini, per il quale non è stata emessa alcuna sentenza. E' insussistente, quindi, la prima condizione prevista dall'art. 177 cod. pen. per la revoca del predetto beneficio. E insussistente anche la seconda evenienza prevista dalla norma, cioè la violazione della libertà vigilata, non essendo stati segnalati a carico del M elementi di giudizio negativi ad eccezione della predetta notizia di reato, la cui fondatezza deve essere ancora accertata. La revoca è stata disposta, quindi, in assenza dei presupposti stabiliti dall'art. 177 cod. pen. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente censura la carenza di motivazione, con violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod.proc.pen. Il Tribunale non ha infatti indicato quale violazione della libertà vigilata sarebbe stata commessa dal M, limitandosi a rinviare alla commissione del delitto a base dell'ordinanza cautelare. Il Tribunale ha quindi ritenuto sussistente sia l'ipotesi di cui all'art. 177, primo comma, cod. pen., sia quella di cui all'art. 177, secondo comma, cod. peri., sulla base di un'unica condotta, mentre le due ipotesi possono concorrere ma si riferiscono, con evidenza, a comportamenti diversi.
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