Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 24/01/2022, n. 02496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV lav., sentenza 24/01/2022, n. 02496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02496
Data del deposito : 24 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARInel procedimento a carico di: MOLINAS GIANFRANCO nato a CALANGIANUS il 11/01/1951 nel procedimento a carico di quest'ultimo inoltre: PARTE CIVILE avverso la sentenza del 01/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE P;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARIA GIUSEPPINA FODARONI che ha concluso per il rigetto. udito il difensore E' presente come sostituto processuale con delega in aula dell'avvocato R P del foro di CAGLIARI in difesa di: MOLINAS GIANFRANCO l'avv ARICO'

FRANCESCA FORO ROMA

Il difensore presente chiede l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'appello di Cagliari, in data 1 ottobre 2020, ha confermato la sentenza del Tribunale di Oristano con la quale G M era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili in relazione al delitto di incendio colposo (artt. 423 e 449 cod.pen.), contestato come commesso in Bosa il 4 novembre 2014. Al M si addebita il delitto de quo, nella sua qualità di amministratore della società Porto di Bosa, per non avere stipulato con l'Enel un contratto di somministrazione di energia con wattaggio adeguato, che consentisse il funzionamento delle pompe a servizio dell'impianto antincendio dell'area della Nuova Darsena ubicata nella sponda destra dell'alveo del fiume Temo (e gestita dalla società di cui il M era amministratore);
nonostante ciò, egli consentiva l'accesso alle persone in area portuale e l'uso del porto ai natanti. Accadeva che, allorquando venivano appiccate dolosamente le fiamme al natante Alba, il personale di intervento non poteva procedere allo spegnimento e le fiamme si propagavano all'imbarcazione di proprietà di R D P (costituitosi parte civile) che colava a picco, così come il natante Alba, e danneggiavano anche un'altra imbarcazione.

2. La Corte di merito ha ritenuto confermate le accuse, in quanto - diversamente da quanto sostenuto dall'imputato appellante - lo spegnimento delle fiamme non sarebbe stato opera di Francesco Bonamassa (dipendente della società facente capo al M), ma dei Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, utilizzando gli strumenti di cui essi disponevano (e non l'impianto antincendio presente nel porticciolo);
né sarebbe stato sufficiente, come pure l'appellante aveva sostenuto, il mero posizionamento di estintori all'interno dell'area, atteso che in senso contrario militano le Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici, elaborate dal gruppo di lavoro italiano dell'Associazione Internazionale di Navigazione, in base alle quali lo standard di sicurezza portuale richiede la dotazione di un impianto antincendio ad idranti. Ancora, la Corte distrettuale ha ritenuto privo di fondamento l'assunto, sostenuto dall'appellante, secondo cui risponde di incendio colui il quale lo cagiona e non chi ritarda a spegnerlo: assunto ritenuto privo di pregio, in relazione alla natura omissiva dell'addebito riconducibile al precetto di cui all'art. 40, comma 2, cod.pen., che assimila chi pone in essere la condotta che cagiona l'evento e chi, in violazione di un obbligo giuridico, ometta di attivarsi per impedirlo. Infine, é stata respinta la censura dell'appellante riguardante la qualificazione del fatto come concorso colposo nel delitto doloso.

3. Avverso la prefata sentenza ricorrono sia l'imputato, sia il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari.

4. Iniziando da quest'ultimo ricorso, esso consta di quattro motivi.

4.1. Con il primo motivo, dedotto per violazione di legge, il P.G. ricorrente censura l'attribuzione causale al M dell'incendio, che si era in realtà già sprigionato ed aveva carattere di diffusività e di difficoltà di spegnimento già mezz'ora dopo che le fiamme erano state appiccate da ignoti. Per cui non é corretto il richiamo all'art. 40, comma 2, cod.pen. atteso che in base a tale disposizione la causalità omissiva postula che l'evento sia conseguenza dell'omissione del soggetto garante.

4.2. Con il secondo motivo il P.G. ricorrente, lamentando ancora violazione di legge, contesta la configurabilità dell'elemento materiale dell'incendio colposo, all'interno del quale riveste importanza decisiva il nesso causale tra la condotta e la trasformazione del fuoco in incendio: trasformazione che, in realtà, era già avvenuta nel momento in cui poteva procedersi all'attività di spegnimento dell'incendio. Erra pertanto la Corte di merito nell'equiparare il mancato spegnimento dell'incendio alla causazione dello stesso, così "creando" una norma penale differente da quella vigente;
né può parlarsi di mera riqualificazione del fatto (ad esempio ex art. 451 cod.pen.), atteso che ciò che viene contestato al M non é la mancata predisposizione di cautele (fattispecie costituente, peraltro, reato omissivo proprio, rispetto al quale é indifferente che segua un evento), ma solo la mancata stipula con l'Enel di un contratto di somministrazione di energia elettrica con wattaggio adeguato.
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