Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 2507

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28 ottobre 2021
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28 ottobre 2021

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In tema di intercettazioni telefoniche, il contenuto delle conversazioni intercettate può essere provato anche mediante deposizione testimoniale, non essendo necessaria la trascrizione delle registrazioni nelle forme della perizia, atteso che la prova è costituita dalla bobina o dalla cassetta, che l'art. 271, comma 1, cod. proc. pen. non richiama la previsione dell'art. 268, comma 7, cod. proc. pen. tra le disposizioni la cui inosservanza determina l'inutilizzabilità e che la mancata trascrizione non è espressamente prevista né come causa di nullità, né è riconducibile alle ipotesi di nullità di ordine generale tipizzate dall'art. 178 cod. proc. pen.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 28/10/2021, n. 2507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2507
Data del deposito : 28 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

ю а ш и н 02507-22 М Sent. n.2070 UDIENZA PUBBLICA REPUBBLICA ITALIANA DEL 28/10/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N. 31936/2020 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE асп TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Aceto Presidente Antonella Di Stasi Relatore Luca Semeraro Emanuela Gai Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: HI PP, nato a [...] il [...] MB EL, nato a [...] il [...] AL OR IL EO, nato a [...] il [...], alias NA OB IL RE, nato a [...] il [...] AV RO, nato a [...] il [...] OT ON, nato in [...] il [...] MM MI, nato a [...] il [...] CO IZ, nato in [...] il [...] ES NT, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/10/2019 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luigi Cuomo, che ha concluso riportandosi alle conclusioni scritte, nelle quali ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi;
udito per l'imputato ES NT l'avv. Gianluca Riitano che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito per l'imputato OT ON l'avv. Gaetano Carletti, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
udito per l'imputato MM MI l'avv. Massimo Brazzi, anche in sostituzione dell'avv. Alessandro Ricci, che ha concluso riportandosi al ricorso;
udito per l'imputato AL OR IL EO l'avv. Diego NT Orazio Brancia che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato AV RO l'avv. Diego NT Orazio Brancia, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato ES NT l'avv. Francesca Aricò, in sostituzione dell'avv. Giovanni Aricò, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; udito per l'imputato MB EL l'avv. Luca Greco, che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso;
udito per l'imputato HI PP l'avv. Salvatore Staiano, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5/6/2018, il Tribunale di Vibo Valentia, all'esito di giudizio ordinario, dichiarava gli attuali ricorrenti responsabili dei reati loro rispettivamente ascritti - associazione a delinquere di cui all'art 74 d.P.R. 309/90 finalizzata alla commissione di più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 d.P.R. n. 309/1990 e plurimi delitti-fine di importazione di sostanze stupefacenti e li condannava alle pene ritenute di giustizia. Con sentenza del 30/10/2019, la Corte di appello di Catanzaro, in riforma della predetta sentenza, assolveva AV RO dal reato di cui al capo 10) per non aver commesso il fatto e rideterminava la pena per le residue imputazioni;
esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/90 in relazione al capo 3) rideterminava la pena inflitta a MB EL e MM MI, rideterminava la pena nei confronti di CO IZ, ES NT, OT ON, AL OR IL e HI PP. Secondo l'accertamento dei Giudici di merito, le emergenze processuali intercettazioni telefoniche e ambientali, esiti di ulteriori attività investigative svolte dalla polizia giudiziaria (servizi di o.c.p. e accertamenti), acquisizioni documentali, nonché dichiarazioni del coimputato e collaboratore di giustizia IC RI avevano dimostrato la colpevolezza degli imputati con riferimento ai delitti loro - rispettivamente contestati, commessi nel contesto di un'attività organizzata di narcotraffico internazionale finalizzata alla importazione in Calabria di rilevanti quantitativi di cocaina, forniti dai "cartelli"colombiani. All'esito della decisione di secondo grado risultavano condannati: -HI PP in relazione al reato di cui al capo 8), artt. 110, 112, comma 1, n. 1 e 2, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, per concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, avere commercializzazione e detenzione illecita di Kg 0,910, sostanza stupefacente del tipo cocaina, riposta all'interno di n. 140 ovuli in gomma di lattice, narcotico sequestrato presso l'Hotel Domus Aurea di Roma in data 22/02/2007; - MB EL in relazione ai reati di cui ai capi 3) e 4) reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in 3 modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra il 2005 e il 2006 in varie località italiane e straniere;
AL OR IL EO, alias NA OB IL RE in relazione al reato di cui al capo 7) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di marzo 2006 e la fine del mese di novembre 2007 in varie località italiane e straniere. -AV RO in relazione ai reati di cui ai capi 1) e 5), reato associativo di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1), per avere, partecipato ad una associazione per delinquere, operante, con un numero di sodali non inferiore a dieci, in varie località italiane e straniere fino al 2010, finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti, in specie all'importazione in Italia di ingenti quantitativi di cocaina forniti dai 'cartelli' colombiani e trasportati attraverso il Venezuela, l'Argentina e la Spagna;
nonché in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illecito commesso tra l'inizio del mese di febbraio 2006 e l'inizio del mese di febbraio 2007 in varie località italiane e straniere (capo 5); -OT ON in relazione al reato di cui al capo 13), artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere;
-MM MI in relazione al reato di cui al capo 3) artt. 110, 112, comma 1, n. 1 e 2, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di 2 Kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultati dal MM all'interno di un borsone e poi consegnati a MB EL, con sequestro di parte della sostanza presso il casello autostradale di Milano- Melegnano, illecito commesso tra il mese di agosto 2005 ed il mese di febbraio 2006 in varie località italiane e straniere;
-CO IZ in relazione al reato di cui al capo 13) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere;
-- ES NT in relazione al reato di cui al capo 13) artt. 110, 112, comma 1, n. 1, e 81 cpv. cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80, comma 2, d.P.R. cit., ovvero di cui agli artt. 56 cod. pen., 73, commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. cit., per avere concorso nell'acquisto, finanziamento, offerta in vendita, commercializzazione e detenzione illecita di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ovvero per avere compiuto atti idonei e diretti in modo non equivoco all'importazione in Italia di ingenti quantitativi della medesima droga, illeciti commessi tra l'inizio del mese di giugno ed il mese di luglio 2009 in varie località italiane e straniere.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione HI PP, MB EL, AL OR IL EO, AV RO, OT ON, MM MI, CO IZ, ES NT, articolando i motivi di seguito enunciati. HI PP, a mezzo del difensore di fiducia avv. Salvatore Staiano, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 73 dpr 309/90 e correlato vizio di motivazione. Argomenta che erroneamente la Corte territoriale aveva attribuito allo HI il ruolo di intermediario tra i coimputati NO e TA, in contrasto con le risultanze probatorie, che dimostravano rapporti diretti ed esclusivi tra i predetti;
il dato indiziario valorizzato dai Giudici di appello l'intercettazione aveva contenuto neutro eambientale avvenuta all'interno del casolare del NO l'istruttoria dibattimentale non aveva consentito di dimostrare che "il foglio" consegnato allo HI contenesse le informazioni circa l'arrivo della sostanza 5 stupefacente;
neppure probante era la

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